In una recente ordinanza (24399/2018) la Corte di Cassazione si è occupata nuovamente della questione relativa al termine per impugnare una delibera condominiale da parte del condomino assente in assemblea.
In particolare il caso in questione ha coinvolto il proprietario di un appartamento il quale, essendo momentaneamente fuori città, non ha potuto ricevere la raccomandata con il verbale dell’assemblea a lui diretta, che gli è stata così lasciata dal postino sotto forma di avviso di giacenza nella cassetta delle lettere.
Il condomino ha così ritirato il documento presso l’ufficio postale e, entro 30 giorni dal ritiro. ha impugnato la delibera approvata in assemblea condominiale sostenendone la nullità o comunque l’annullabilità.
Il condominio ha però rigettato la delibera, sostenendo l’inammissibilità della domanda essendo scaduto il termine dei 30 giorni previsto dall’articolo 1137 c.c.
Eccezione, quest’ultima, accolta dal Tribunale il quale ha inoltre dichiarato il procedimento inammissibile.
La sentenza, confermata anche in secondo grado di giudizio, ha costretto il proprietario di casa a fare ricorso in Cassazione argomentando, tra le altre cose, la violazione e la falsa applicazione dell’articolo 1137 c.c. poiché il termine dei trenta giorni previsti dovrebbe decorrere dalla data di effettiva conoscenza del verbale dell’assemblea e non dalla data di arrivo dell’atto al suo indirizzo.
La sentenza della Cassazione ha però ritenuto il motivo del ricorso infondato sottolineando che la comunicazione verbale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento si deve intendere come eseguita, salvo che il destinatario deduca e provi di essersi trovato senza sua colpa nell’impossibilità di acquisire la detta conoscenza.
Una decisione che fa certamente discutere dato che in altre sentenze i giudici hanno invece affermato che: ai fini del decorso del termine di impugnazione il tentativo di consegna non pone il destinatario nella condizione di conoscere il contenuto dell’atto indirizzatogli.