L’eccesso di richieste di pratiche Superbonus 110%, concentrate in un arco temporale molto ridotto, ha recentemente causato due problematiche di non secondaria importanza:
- la saturazione del settore bancario, che non è attualmente più disponibile ad acquisire nuovi crediti;
- la diffusione di nuove imprese ad hoc, costituite per fruire delle opportunità del superbonus 110%, ma prive delle necessarie competenze tecniche;
Le associazioni di categoria lamentano da mesi questi aspetti evidenziando come, presso le camere di commercio, si siano accreditate come “imprese edili” società che poco avevano a che fare col settore delle costruzioni e con quello immobiliare in generale.
Superbonus fallimento impresa: rischi superbonus
In caso di fallimento dell’impresa edile, oppure nel caso in cui non vengano saldate le imprese subappaltatrici incaricate di effettuare i lavori, si possono presentare diversi problemi per il committente dei lavori e, nell’esempio di un immobile condominiale, per i singoli proprietari delle abitazioni. I decreti governativi, che hanno disciplinato la cessione del credito e la procedura generale di accesso al regime di agevolazione fiscale, non sembrano aver dato adeguato risalto a tale eventualità cui, necessariamente, si applicheranno le regole generali del codice civile in tema di obbligazioni del contraente e di procedure concorsuali. Opportuna, quindi, un’efficace supervisione preventiva della contrattualistica che, nel caso di fallimento del general contractor, assicuri comunque la continuazione dei lavori e il pagamento delle opere commissionate mediante la cessione del credito ovvero lo sconto in fattura. In particolare, poiché, normalmente, il GC non esegue in concreto i lavori, ma li fa eseguire a terzi, è opportuno disciplinare bene da un punto di vista contrattuale i rapporti intercorrenti tra il committente e le singole imprese appaltatrici cui sono state commissionate le singole opere edili.
Superbonus 110% e fallimento impresa: cosa accade alla cessione del credito?
Riguardo alla cessione del credito (e al caso del fallimento del GC), va rilevato che si tratta di un’operazione finanziaria autonoma rispetto a quella da cui trae origine il credito (il superbonus), giuridicamente e legalmente distinta da essa. Riguardo alla cessione del credito, con tale contratto il creditore (ad esempio, il GC) trasferisce il suo credito ad un terzo (ad esempio, la banca; art. 1260 cod. civ. e sgg.), che è estraneo rispetto al rapporto originario da cui scaturisce il credito stesso (superbonus 110%).
Superbonus: se l’impresa fallisce?
La situazione rischia di farsi complicata. Crediti negati e banche incapienti. Il pericolo è quello di cantieri bloccati e lavori non terminati in tempo, specie per le case unifamiliari per le quali è ancora previsto il vincolo SAL del 30% (prorogato, allo stato attuale, al 30 settembre 2022). Infatti, le limitazioni normative imposte dal governo hanno reso più difficile alle imprese monetizzare i crediti in loro possesso e, se l’impresa fallisce, diventa pressoché impossibile completare i lavori nei termini previsti dalle norme di riferimento. Per questo motivo, è molto importante, specie nei condomini, che l’amministratore abbia previsto, a carico dell’impresa esecutrice dell’opera, la sottoscrizione di una polizza a copertura di danni di questo tipo.
Il committente dei lavori rimane, quindi, il soggetto esposto “in primis” alla procedura del 110% e rischia che, in caso di irregolarità, l’Agenzia delle Entrate gli richieda la restituzione degli importi corrispondenti alla detrazione ricevuta. Se le irregolarità sono riconducibili al GC ovvero alle imprese subappaltatrici, il danno provocato al committente dev’essere da quest’ultimo dimostrato ed eventualmente fatto valere in giudizio con un’azione civile.
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di Walter Brighenti – DAS
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