Non c’è dubbio che, con la pandemia da Covid-19, le aziende hanno un nuovo rischio da considerare nei loro sistemi di prevenzione della responsabilità verso i dipendenti e i terzi: il rischio di contagio, che va a sommarsi a tutti gli altri rischi che un’azienda deve gestire, introdotti in un articolo precedente.
Il rischio di contagio può concretizzarsi all’interno degli uffici e dei locali aziendali in generale. Come attrezzarsi per prevenire questo rischio ed inquadrarlo correttamente nei sistemi di prevenzione e, quindi, anche nel Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/2001?
L’evoluzione del contesto e la concretizzazione del rischio per le imprese
Una volta conclusa la fase delle misure più restrittive culminate con il lockdown quasi totale per alcuni mesi delle attività produttive, tutte le aziende si sono dovute organizzare per garantire il rientro in sicurezza del proprio personale nelle rispettive sedi e/o impianti di produzione.
Ho potuto quindi verificare in concreto come i Consigli di Amministrazione delle società e i Datori di Lavoro ex D. Lgs. 81/2008 abbiano richiesto un supporto per assumere misure di carattere straordinario al fine di mettersi in regola e tutelare al meglio la salute e la sicurezza dei propri dipendenti rispondendo efficacemente a questa fase eccezionale di emergenza.
Lo sforzo fatto con le imprese è stato quello di dover considerare non solo misure di carattere preventivo per la salute dei dipendenti che necessariamente, per la tipologia del lavoro, hanno dovuto garantire la permanenza negli ambienti di lavoro, ma anche mettere in campo nuove misure organizzative di gestione della forza lavoro. Infatti alcune realtà sono riuscite a consentire alla quasi totalità, o in alcuni casi anche alla generalità dei dipendenti, di lavorare in modalità agile (“smartworking”) dotando questi ultimi degli strumenti necessari per poter fornire la prestazione lavorativa da remoto. Questo ha consentito alle aziende anche di fare enormi passi avanti nella politica di digitalizzazione delle attività e dei processi.
Senza dimenticare la necessità di dover ricorrere, per quelle aziende che hanno subito calo della domanda e degli ordini, a strumenti di carattere straordinario quali la Cassa Integrazione Ordinaria (CIGO), regime speciale Covid-19, con l’obiettivo di salvaguardare i livelli occupazionali e garantire la continuità aziendale.
Le linee principali di intervento da mettere in campo per la gestione della responsabilità
Le misure da suggerire alle imprese e agli Amministratori Delegati per minimizzare i rischi possibili a livello personale e anche di responsabilità 231 possono essere a diversi livelli e vanno in più direzioni.
Come sempre dico alle aziende, la situazione attuale deve essere vista innanzitutto come un’opportunità per avviare un processo interno di rafforzamento della Governance e della Compliance in materia di gestione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Il punto di partenza deve essere sicuramente un’evoluzione e rafforzamento della struttura organizzativa aziendale in ambito Salute & Sicurezza con un’attività di mappatura delle deleghe e procure ed una revisione, se necessaria, di poteri e responsabilità al fine di avere una copertura adeguata ed un presidio completo.
Lo stesso dicasi per il doversi accertare che le figure ed i ruoli chiave del Sistema di Gestione della Sicurezza (SGS) quali RSPP, RLS, Medico Competente ed eventuali Preposti siano presenti ed adeguatamente nominati dal Datore di Lavoro (o dal suo Delegato lì ove consentito).
L’altro fronte su cui è necessario essere pronti ed organizzati è quello dell’adozione di Protocolli e Procedure di salute e sicurezza che recepiscano e facciano propri quelli emanati di volta in volta dal Governo e le Parti sociali con l’applicazione delle prescrizioni ivi contenute per il contenimento del virus. Buona parte delle aziende più organizzate ha anche creato un organo interno (Comitato) per monitorare l’andamento della situazione interna rispetto al rischio e al rispetto delle prescrizioni contenute nei Protocolli. Da non dimenticare che tali Protocolli devono prevedere regole di comportamento anche per i fornitori/clienti/trasportatori e, in generale, dipendenti e/o collaboratori delle ditte esterne che eseguono lavori in appalto perché, anche da queste figure esterne, può arrivare il rischio per l’impresa e per chi ne ha la responsabilità legale.
Tutto quanto fatto nei suddetti termini deve poi essere adeguatamente comunicato in azienda e reso noto ai dipendenti nonché ai collaboratori esterni con un’efficace campagna di comunicazione che crei la massima consapevolezza e responsabilizzazione.
Le ricadute sul Modello di Organizzazione Gestione e Controllo (MOGC) 231
Tali azioni devono poi essere riflesse e riportate nel MOGC quale passaggio chiave e necessario per dare una valenza al lavoro svolto, anche ai fini della tutela da responsabilità c.d. amministrativa per la società o l’ente.
È consigliabile che l’inserimento di queste attività nel MOGC venga documentato anche attraverso una delibera ad hoc del Consiglio di Amministrazione, nella sua qualità di massimo organo deliberativo della società e soggetto di riferimento per la supervisione e l’attuazione del MOGC.
Di Avv. Fausto De Angelis