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LIMITI DELLA RESPONSABILITÀ DEL PROGETTISTA IN CASO DI INFORTUNIO SUL LAVORO

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Com’è noto, alla copertura assicurativa fornita da DAS accedono soprattutto professionisti ed aziende. Pertanto l’ambito entro cui il legale incaricato si trova ad operare è più comunemente legato ai profili della responsabilità colposa. Tra di essi deve essere attribuita notevole importanza, non solo dal punto di vista quantitativo ma, soprattutto, per le problematiche interessanti sottese, al settore della responsabilità del progettista.

Nel presente articolo si intende analizzare, partendo da un caso concreto, il problema del nesso di causalità tra l’errore di progettazione e le eventuali conseguenze penali –e conseguentemente risarcitorio- che si possono verificare nel caso di danni ad un lavoratore derivanti dal crollo del manufatto progettato.

 

Responsabilità del progettista: il caso

 

Tizio è incaricato di progettare una struttura paramassi e fermaneve a tutela dei lavori di sistemazione dei bordi di una strada di grande percorrenza. Tale struttura, sebbene di sola protezione, viene utilizzata come area di carico e scarico con presenza umana, sicché la stessa, durante i lavori, collassa provocando una lesione gravissima al lavoratore che in quel momento si trovava sopra di essa.

Nel corso delle indagini si rilevava un errore in eccesso sul calcolo del carico di esercizio della struttura onde si riteneva che si potesse ipotizzare un affidamento della impresa appaltatrice rispetto alla tenuta del manufatto, il quale, secondo le tesi difensive del legale rappresentante delle stesse, non era stato caricato oltre quel peso.

 

Responsabilità del progettista: cosa dice la legge?

 

La linea difensiva da scegliersi non può evitare di considerare la violazione colposa, per negligenza o –al limite- per imperizia secondo la definizione dell’art. 47 del Codice penale, agli obblighi di garanzia che sono a carico del progettista in relazione alla attestazione di tenuta del manufatto rispetto ad un certo carico.

Tuttavia, la linea difensiva dell’appaltatore delle opere rischia di fallire laddove si ponga merito alla circostanza che lo stesso, in violazione delle norme di legge (oltre profilo della colpa secondo la definizione codicistica), ha utilizzato un manufatto destinato al solo uso di riparo da massi o neve, e quindi non calpestabile, ad essere base di appoggio di materiale nonché con presenza di operai.

Il Codice penale stabilisce all’art. 40 che “nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se l’evento dannoso o pericoloso, da cui dipende l’esistenza del reato, non è conseguenza della sua azione od omissione”.

La norma sopra esplicitata deve essere integrata con quanto stabilisce il successivo art. 41: “il concorso di cause preesistenti o simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall’azione od omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra l’azione od omissione e l’evento. Le cause sopravvenute escludono il rapporto di causalità quando sono state da sole sufficienti a determinare l’evento. In tal caso, se l’azione od omissione precedentemente commessa costituisce per sé un reato, si applica la pena per quanto stabilita. Le disposizioni precedenti si applicano anche quando la causa preesistente o simultanea o sopravvenuta consiste nel fatto illecito altrui”.

L’applicazione delle due norme in esame comporta quindi la valutazione dell’effetto e dell’efficacia rispetto al rapporto di causalità tra l’errore del progettista e la lesione del lavoratore (da comportamento illecito dell’imprenditore): il progettista è escluso o compartecipe nella causazione dell’evento?

 

Quali sono le conclusioni per l’esclusione della responsabilità del progettista?

 

È necessario verificare quali siano le condizioni perché la causa sopravvenuta escluda una qualsivoglia efficacia causale rispetto alla causa pregressa.

La giurisprudenza stabilisce (nel 1° comma dell’art. 41 del Codice penale) che risponde dell’evento lesivo anche colui che abbia realizzato una condizione minimamente rilevante.

Il semplice affidamento nel comportamento di coloro che possono succedere nella posizione di garanzia non comporti alcuna esclusione della causa iniziale.

Quindi, la tesi secondo la quale debba considerarsi esclusa la responsabilità dell’imprenditore per l’uso anomalo del manufatto trova difficilmente accoglimento.

In realtà, l’unica possibilità di esclusione della responsabilità colposa del progettista è dimostrare che, sebbene il calcolo sia sbagliato, l’appaltatore abbia notevolmente superato la capacità di carico di cui è stata data indicazione onde ritenere la irrilevanza dell’errore.

Tale considerazione discende dalla applicazione dei principi giurisprudenziali elaborati dalla Corte di Cassazione e riassumibili nella presente massima: “in tema di reati colposi omissivi impropri, l’effetto interruttivo del nesso causale può essere dovuto a qualunque circostanza che introduca un rischio nuovo o comunque radicalmente esorbitante rispetto a quelli che il garante è chiamato a governare”.

Sarà pertanto onere del difensore dimostrare che il carico presente sulla piattaforma fosse superiore a quella certificata per dimostrare che l’evento lesivo in danno del lavoratore si sarebbe comunque verificato.

 

di Avv. Attilio Villa; Studio legale associato Picchetti Villa Manzoni Bronzino Cappuccio

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