Con l’introduzione del reato di omicidio stradale, sono stati inseriti all’interno del Codice Penale reati specifici in merito alle lesioni colpose gravi commesse durante la circolazione stradale. Con una scelta politica molto esplicita e, per certi versi, estrema, il Legislatore ha inteso considerare tali reati quali procedibili d’ufficio: la magistratura procede quindi automaticamente nello svolgimento delle indagini, anche senza la presenza di denunce o querele. Ciò ha comportato un copioso aumento dei processi penali per questo tipo di reato (antecedentemente alla riforma erano rari i casi di querela per lesioni gravi in ambito stradale) con conseguente intasamento delle Corti di Giustizia. Allo stesso modo, i meccanismi deflattivi più utili per questi tipi di reato, in particolare l’istituto della messa alla prova, sono stati messi in crisi dal principio risarcitorio della persona offesa da parte del responsabile – condizione necessaria per poter aderire a tale soluzione alternativa e premiale.
La messa alla prova è una alternativa al normale processo. L’imputato la può richiedere fin dalle indagini preliminari e, se il giudice ne riconoscerà l’esito positivo, comporta il proscioglimento per estinzione del reato, di cui si eliminano le conseguenze dannose, se possibile. Chi ne fa richiesta viene incaricato di svolgere lavori di pubblica utilità presso istituzioni pubbliche o enti/organizzazioni di volontariato.
Alla messa alla prova non è ammesso:
- chi è stato dichiarato delinquente o contravventore abituale, professionale o per tendenza;
- chi è già stato ammesso e poi escluso da questo processo;
- chi è già stato ammesso al processo ma è stato valutato non meritevole.
La funzione della messa alla prova è di riparazione sociale del torto connesso alla consumazione del reato.
Non tutti i reati sono però estinguibili tramite messa alla prova: solo quelli per cui è prevista una pena edittale massima di quattro anni di pena detentiva, ovvero quelli specificamente indicati dalla legge.
Come si può facilmente immaginare, posto che la gran parte delle lesioni stradali vengono commesse da soggetti incensurati, tale istituto è facilmente applicabile ai reati stradali (escluso ovviamente l’evento morte).
Il punto è che per accedere alla messa alla prova è fondamentale il risarcimento del danno, che nel nostro sistema non è disposto direttamente dall’autore del reato, bensì, a causa della normativa in materia di RCA, dalla Compagnia assicurativa che, appunto, assicura il mezzo responsabile dell’evento infortunistico. L’intervento della Compagnia assicuratrice è, dunque, fondamentale, e, se da un lato assicura il congruo risarcimento del danno arrecato, dall’altro il tempo impiegato dall’Assicurazione a fare tutte le verifiche del caso contribuisce, purtroppo, ad allungare ogni singolo processo. Secondo la giurisprudenza, per l’ammissione al beneficio in parola, il risarcimento corrisposto dalla compagnia di RCA dell’imputato (sia esso avvenuto secondo lo schema classico, ovvero secondo il paradigma del c.d. “risarcimento diretto” previsti dagli artt. 148 e 149 del codice delle assicurazioni) deve ritenersi da quest’ultimo personalmente effettuato, tutte le volte in cui, come nell’ipotesi di cui si tratta, egli ne abbia avuto coscienza ed abbia mostrato l’intenzione di volerlo far proprio.
Pertanto, la volontà riparatoria deve ravvisarsi anche nell’avere stipulato un contratto di assicurazione, rispettandone i connessi obblighi, e nell’aver segnatamente curato gli adempimenti trasmissivi di informazione del sinistro funzionali all’esito risarcitorio, onde salvaguardare la copertura e la liquidazione dei danni potenzialmente derivanti da un’attività pericolosa svolta.
D’altronde, sarebbe del tutto privo di logica e coerenza sistematica pretendere che, ai fini penali, un soggetto risarcisca personalmente un danno pur in presenza di un contratto a titolo oneroso e obbligatoriamente previsto dalla legge che, per sua natura, ha lo scopo di trasferire in capo ad un’impresa terza (e riconosciuta dallo Stato) i rischi civili derivanti da una determinata attività e sulla cui base, in concreto, è stato liquidato e corrisposto un indennizzo risarcitorio dei danni cagionati dall’assicurato.
Il problema, tuttavia, si pone quando la Compagnia, effettuando diversa valutazione della dinamica del sinistro, rifiuta il risarcimento o lo riduce fortemente, per esempio eccependo una corresponsabilità nella causazione dell’evento infortunistico.
Ciò comporta, spesso, il diniego della messa alla prova, ponendo l’imputato nella condizione di dover rispondere penalmente per un fatto riferibile a terzi, ovvero il diniego del risarcimento ad opera della propria compagnia di RCA, per dovervi astrattamente provvedere personalmente, oppure nell’altrettanto singolare condizione di dover aggiungere un risarcimento personale a quello già eseguito dal medesimo ente assicuratore, consentendo alla vittima un’impropria duplicazione del risarcimento per poter accedere alla messa alla prova..
Tale assurda situazione, più volte denunciata, non ha ancora ottenuto uno specifico intervento normativo ad hoc. Probabilmente, la soluzione più intelligente sarebbe quella di prevedere esplicitamente che le lesioni stradali siano considerati quali reati procedibili a querela di parte, limitando così anche il proliferare di processi penali che stanno intasando i Tribunali..
Sul piano penale, reati come la lesione grave stradale – beninteso, non aggravati da assunzione di sostanze alcoliche o psicotrope – sono, di fatto, giudicati più severamente di altre fattispecie di reato di lesioni gravi – come quelle commesse nell’esercizio della professione sanitaria, procedibili solo in caso di querela di una parte. Si viene a determinare, pertanto, una discriminazione tra le diverse ipotesi di lesioni. La celebrazione del processo, in questo caso, non sempre è funzionale alla tutela della vittima, a maggior ragione se manca la volontà a procedere della persona offesa o quest’ultima è risarcita del danno subìto.
Sul punto è intervenuta la Corte Costituzionale, statuendo che non è incostituzionale la mancata previsione della procedibilità a querela di parte del reato di lesioni stradali gravi e gravissime, considerando tuttavia opportuno che il Legislatore rimediti la congruità della disciplina vigente. Per la Consulta, il regime di procedibilità è frutto di una chiara e precisa scelta legislativa, ovvero inasprire il complessivo trattamento sanzionatorio di questi reati in quanto di particolare allarme sociale. Allo stesso tempo, i giudici delle leggi hanno lanciato un chiaro monito al Legislatore, esortandolo a un complessivo ripensamento della disciplina sulla procedibilità delle diverse ipotesi di lesioni stradali.
Di Avv. Filippo Sebastiano Zaffarana; Studio legale Zaffarana