Vai al contenuto principale Vai al footer

LEGITTIMA DIFESA E ECCESSO COLPOSO: FOCUS LEGALE

DAS LEGITTIMA DIFESA E ECCESSO COLPOSO

Il fatto. Un imprenditore sorprende un ladro a rubare nel magazzino della propria fabbrica. Il ladro si dà alla fuga, abbandona la refurtiva, ma il derubato, armato di pistola, si dà all’inseguimento del ladro, sparando in aria un colpo. Il ladro, vistosi a sua volta aggredito, estrae la pistola che porta addosso, ma viene freddato dall’imprenditore.

Recentemente, è tornato molto attuale il dibattito sulla legittima difesa. Fatti di cronaca, ideologie politiche contrapposte, tra “garantisti” e “giustizialisti”, non ultima la vicenda sulla riforma della giustizia per rendere più snelli i processi, tutto ciò ha alimentato il tema della difesa personale e privata tra legittimità ed eccesso colposo. Vediamo di fare chiarezza sull’argomento, ponendoci qualche dubbio e tratteggiando qualche ipotesi di riflessione.

Un noto principio di diritto naturale insegna che è “lecito respingere la violenza con la violenza”. Si tratta di un residuo di autotutela, che l’ordinamento statale riconosce al singolo nei casi eccezionali in cui non è possibile garantire il tempestivo intervento delle forze dell’ordine. In tali circostanze si parla di “scriminante”.

Per scriminante, si intende, nel linguaggio del mondo del diritto, una causa oggettiva di esclusione della punibilità, che opera in presenza di due condotte:

  1. un’aggressione ingiusta ossia l’insorgenza del pericolo attuale di un’offesa manifesta;
  2. una reazione difensiva necessaria e proporzionata;

In presenza di questi due presupposti, la legittima difesa si trasforma in una legittima offesa poiché la reazione che anticipa la lesione è l’unico rimedio possibile per evitare un’offesa ingiusta. Nel valutare la liceità di tale reazione difensiva, è necessario accertare anche un altro requisito:

  1. l’immediata prossimità della reazione difensiva rispetto all’offesa o alla minaccia: in altre parole, ci deve essere un pericolo attuale, non si deve trattare di un pericolo già trascorso né di un pericolo futuro perché in tali casi non ci sarebbe alcuna necessità di prevenire un’offesa.

L’eccesso colposo di difesa: ecco quando la legittima difesa diventa ingiusta.

L’errata valutazione dell’intensità della reazione difensiva, ancorché non accompagnata dalla volontà di commettere un reato, integra un’ipotesi di eccesso colposo. È, questo, l’aspetto più complesso poiché, in tali situazioni, rilevano quasi sempre anche aspetti soggettivi e psicologici, imprevedibili ed atipici, che rendono difficoltoso lo scrutinio di adeguatezza e la proporzionalità tra difesa e offesa. Proviamo a fare degli esempi e a sollevare alcuni interrogativi.

  1. La legittima difesa può essere invocata anche da chi, reagendo, provoca un’offesa maggiore di quella a lui minacciata?
  2. La difesa di un bene patrimoniale può giustificare anche la lesione di un bene personale come la vita o l’integrità fisica?

Al primo interrogativo, la giurisprudenza ha ammesso, in certi casi, una risposta affermativa a condizione, però, che il mezzo adoperato per la difesa fosse il solo a disposizione dell’aggredito.

Il secondo interrogativo pone dubbi e perplessità maggiori poiché, nella nostra società civile, abbiamo recepito una scala di valori la cui gerarchia verrebbe sconvolta dall’ipotesi di una risposta senz’altro positiva. “Se è comunque ingiustificato uccidere per salvaguardare un bene patrimoniale, potrebbe apparire lecito infliggere una ferita facilmente curabile per mettere al sicuro un patrimonio di rilevantissima entità” (si veda, in dottrina, G. Fiandaca e E. Musco, Diritto Penale, Zanichelli, pag. 218, testo riportato).

Si può sostenere, allora, che l’onere della prova (che grava su chi si difende) della difesa legittima richiede due verifiche:

  • il confronto tra beni eterogenei contrapposti coinvolti nel conflitto (vita contro patrimonio);
  • il confronto tra il grado di intensità dell’offesa minacciata dall’aggressore e il grado di intensità dell’offesa arrecata dall’aggredito;

Uso legittimo delle armi e legittima difesa putativa.

Altro caso, è quello della legittima difesa putativa. La legittima difesa putativa può essere spiegata così: “mi credo minacciato, ma il pericolo non sussiste”. Esempio: mi fingo un rapinatore per fare uno scherzo al gioielliere, entro in negozio col bavero alzato e con le mani in tasca come ad impugnare una pistola, grido “fermi tutti questa è una rapina” e vengo freddato dal negoziante (caso reale). Anche in tale situazione, la responsabilità penale viene meno, ma devono ricorrere due condizioni:

  1. l’esistenza di una situazione obiettiva atta a far sorgere la convinzione di trovarsi in presenza di un pericolo attuale;
  2. la presenza di un errore “scusabile” nell’apprezzamento dei fatti ossia un errore che non è determinato dalla colpa di chi usa l’arma per difendersi.

Per concludere: le situazioni possono essere molteplici e gli esiti imprevedibili. Ogni fatto è rimesso all’apprezzamento del giudice, le prove emerse durante il processo e le perizie sono fondamentali per la corretta ricostruzione delle dinamiche. Anche la difesa da parte di un avvocato specializzato può fare la differenza: per questo, DAS assicura la migliore assistenza penale affidata ad un network di specialisti presenti su tutto il territorio nazionale e soluzioni assicurative che soddisfano le esigenze sia di privati che di imprenditori.

 

Di Walter Brighenti – DAS

DASy

Ciao sono DASy!

Hai bisogno di aiuto?