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LE SPESE DI LITE: POLIZZE DI TUTELA LEGALE E ASSICURAZIONE RC

spese di lite

La recente Ordinanza della Cassazione n. 3011/2021 ha precisato che, se la medesima polizza copre contemporaneamente sia il rischio di responsabilità civile sia quello di tutela legale, le spese sostenute dall’assicurato per resistere alla domanda risarcitoria proposta contro di lui dal danneggiato rientrano, secondo l’art. 1917 comma 3 del Codice civile, nella prima copertura e non nella seconda, fino al limite del 25% del massimale, con la conseguenza che eventuali clausole limitative del rischio, contrattualmente previste per la sola assicurazione di tutela legale, sono inopponibili all’assicurato che domandi la rifusione delle spese di resistenza ai sensi del citato art. 1917 del Codice civile.

 

Inquadramento degli istituti

 

Come è noto, l’assicurazione di tutela legale è disciplinata dall’articolo 173 del Codice delle assicurazioni private, che la definisce come il contratto in virtù del quale l’impresa di assicurazione, verso il pagamento di un premio, si obbliga a prendere in carico le spese legali, peritali o a fornire prestazioni di altra natura, che occorrono all’assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede giudiziale o stragiudiziale.

L’istituto sotto critica è da ricondursi nell’alveo dell’assicurazione di patrimoni, tutelando l’assicurato dal rischio di affrontare spese per rivolgersi ad un legale o ad un perito per il patrocinio giudiziario, ovvero anche nel caso di mera consulenza.

Al contrario dell’assicurazione tutela legale, l’assicurazione RC è definita come un’assicurazione contro i danni e mira a tenere indenne l’assicurato dall’obbligo di risarcire i danni subiti da un terzo in conseguenza di un suo comportamento illecito, contrattuale ed extracontrattuale, rispetto al quale egli sia considerato responsabile. La prestazione dell’assicuratore si esplica, dunque, nel sollevare l’assicurato dall’obbligazione di rispondere con il proprio patrimonio dall’obbligo di risarcimento. La ratio di tale strumento si rinviene nella tutela del patrimonio dell’assicurato dal sorgere di un debito di responsabilità.

Con riferimento alle spese legali nella assicurazione RC, l’articolo 1917 del Codice civile espressamente prevede che le spese sostenute per resistere all’azione del danneggiato contro l’assicurato sono a carico dell’assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Prosegue poi la norma in commento disciplinando l’ipotesi in cui al danneggiato sia dovuta una somma superiore al capitale assicurato, stabilendo come in siffatta circostanza le spese giudiziali debbano ripartirsi tra assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

Nel caso in cui, nell’ambito della predetta assicurazione, il terzo danneggiato agisca in via giudiziale nei confronti dell’assicurato che ha cagionato il danno, è opportuno distinguere due tipologie di spese giudiziali:

  • le spese sostenute dal danneggiato e a questi dovute dall’assicurato soccombente ex art. 91 cpc ? le stesse rappresentano un obbligo accessorio rispetto all’obbligazione risarcitoria dell’assicurato e gravano, perciò, unicamente sull’assicuratore;
  • le spese sostenute dall’assicurato per resistere alla pretesa risarcitoria del terzo ? le spese sostenute per resistere all’azione del danneggiato contro l’assicurato sono a carico dell’assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo interesse (art. 1917, comma 3 del Codice civile).

Con riguardo, infine, alle spese relative alla controversia tra assicuratore e assicurato, in relazione all’ azione di garanzia, esse andranno liquidate sulla base delle regole generali sulla soccombenza.

 

L’ordinanza n. 3011/2021 della Corte di Cassazione

 

Alla luce di quanto sinora esposto, è opportuno analizzare la recente ordinanza n. 3011/2021 della Corte di Cassazione, che ha fatto luce sul rapporto intercorrente tra la polizza di tutela legale ed il contratto di assicurazione di responsabilità civile, evidenziando, in modo particolare, l’ambito applicativo dell’una e dell’altra polizza con riguardo alle spese legali.

La Corte di legittimità ha chiarito che, nel caso in cui l’assicurato abbia concluso una polizza multirischio, ossia un solo contratto che copra contemporaneamente sia il rischio di responsabilità civile sia quello di tutela legale, le cosiddette spese di resistenza, e dunque gli esborsi sostenuti dall’assicurato per resistere alla domanda risarcitoria avanzata dal terzo danneggiato, rientrano nella prima copertura e non nella seconda.

La ratio della decisione in commento risiede nella inderogabilità, se non in senso più sfavorevole all’assicuratore, dell’art. 1917, comma 3 del Codice civile, con la conseguenza che eventuali clausole limitative del rischio, contrattualmente previste per la sola assicurazione di tutela legale, sono inopponibili all’assicurato che domandi la rifusione delle spese di resistenza ai sensi del citato articolo 1917.

Se si ammettesse, infatti, che l’assicuratore della responsabilità civile, per alcuni fatti commessi dall’assicurato, sia obbligato a manlevare quest’ultimo dalle pretese risarcitorie del terzo, ma non a sopportare le spese di resistenza, si violerebbe quanto disposto dall’art. 1932 del Codice civile che impone un divieto di deroga al summenzionato comma terzo dell’articolo 1917.

Analizzando l’iter logico seguito dalla Corte di legittimità emerge inoltre che la diversità tra le due assicurazioni, sia come presupposti sia come natura e disciplina, induca a non ritenere assimilabili le stesse, con la conseguenza che, stante il carattere inderogabile dell’articolo 1917, comma 3 del Codice civile., la copertura delle spese legali prevista nella polizza RC deve avere carattere preminente, seppur nei limiti del 25% del massimale.

L’assicurazione di tutela legale coprirà, salvo diversa delimitazione del rischio, le restanti spese legali, quali:

  • spese legali sostenute per introdurre una lite nella veste di attore;
  • spese legali per resistere ad una domanda non avente ad oggetto il risarcimento del danno da fatto illecito od inadempimento contrattuale;
  • spese legali extragiudiziali;
  • spese legali eccedenti il 25% del massimale garantito dalla copertura di RC.

 

Di Avv. Michele Borlasca; Zunarelli studio legale associato

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