L’oblazione, termine che ricorre spesso nelle nostre polizze, è un rito alternativo con cui si offre il pagamento di una somma di denaro, entro tempistiche prestabilite, ottenendo l’effetto di estingue il reato contravvenzionale.
Si parla talvolta di “oblazione amministrativa”, facendo riferimento ai casi in cui è possibile, in modo analogo, sanare una sanzione amministrativa pagando una determinata somma. Tecnicamente, però, l’oblazione è un istituto che riguarda solo le fattispecie penali delle contravvenzioni.
Per capire come funziona analizziamo i seguenti aspetti preliminari.
- Reati: differenza tra delitti e contravvenzioni
- Riti alternativi
- Estinzione dei reati
- Come funziona l’oblazione
Reati: differenza tra delitti e contravvenzioni
Il termine reato indica un comportamento che il legislatore punisce con sanzioni penali. Come previsto dall’art. 39 del codice penale, a seconda della tipologia di sanzione, i reati si distinguono in:
- Contravvenzioni: sono punite con l’ammenda o l’arresto.
- Delitti: sono puntiti con la multa, la reclusione o l’ergastolo.
Riti alternativi
I riti alternativi consentono lo svolgimento di processi penali con modalità diverse e più snelle rispetto al rito ordinario. Sono processi che impattano meno sulle attività di indagine e giudiziarie e che prevedono una serie di incentivi per coloro che scelgono di avvalersene.
Sono riti alternativi l’applicazione della pena su richiesta delle parti (c.d. “patteggiamento”), il giudizio abbreviato ed il decreto penale.
Estinzione dei reati
L’estinzione del reato elimina la possibilità per lo Stato di esercitare la sua potestà punitiva e di emettere un provvedimento di condanna. Le cause di estinzione del reato per definizione devono avverarsi prima che sia emessa una condanna e possono essere generali o speciali. Sono cause di estinzione generali, cioè comuni a tutte le ipotesi:
- la morte del reo prima della condanna;
- la remissione della querela;
- l’amnistia propria, precedente cioè alla condanna;
- la prescrizione;
- la sospensione condizionale;
- il perdono giudiziale;
- l’oblazione nelle contravvenzioni.
Come funziona l’oblazione
L’oblazione è prevista dagli art. 162 e 162 bis c.p. e dall’art. 141 disp. att. c.p.p. e può essere:
- obbligatoria (art. 162 c.p.): prevede l’offerta di 1/3 del massimo dell’ammenda comminata oltre le spese processuali. Il giudice è obbligato ad accoglierla se ricorrono tutti i presupposti di legge e se è presentata nei termini previsti;
- facoltativa (art. 162 bisp.): prevede l’offerta di 1/2 del massimo dell’ammenda comminata oltre le spese processuali. La richiesta va indirizzata al Giudice, che valuta se accoglierla o meno.