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LA RESPONSABILITÀ PER L’INQUINAMENTO MARINO E LA NORMATIVA ITALIANA

responsabilità inquinamento marino

La disciplina in Italia dei danni causati alle risorse marine nelle acque territoriali ed extraterritoriali; la responsabilità dei soggetti coinvolti, le relazioni della legge italiana con la normativa internazionale.

 

Dopo il contributo avente ad oggetto la disamina della normativa internazionale in materia di inquinamento del mare, sorge oggi la necessità di esaminare la normativa italiana a difesa del mare nonché il regime della responsabilità per inquinamento delle risorse marine.

La normativa generale di riferimento è il D.lgs 152/2006 mentre quella speciale è nella L. 979/1982, denominata “Disposizioni per la difesa del mare”.

Va chiarita subito la differenza di base fra la normativa nazionale e quella internazionale: le convenzioni che gli stati hanno sottoscritto si applicano ai danni da inquinamento conseguenti allo sversamento di idrocarburi trasportati alla rinfusa e prevedono la responsabilità oggettiva; vale a dire affinché ci sia la responsabilità per inquinamento è sufficiente che questo si verifichi anche in maniera accidentale nel mare territoriale di uno degli stati aderenti alle convenzioni; inoltre le convenzioni internazionali si applicano anche se la nave che provoca l’inquinamento è battente bandiera di una nazione non aderente ma lo sversamento si è verificato, anche solo in parte, nelle acque territoriali di uno stato aderente.

 

Responsabilità e risarcimento del danno all’ambiente marino

 

Le leggi italiane intanto sanciscono l’applicabilità della normativa italiana laddove non è applicabile la normativa internazionale, inoltre il carattere di novità della legge 979/1982 sta nel fatto che viene introdotto il diritto al risarcimento del danno all’ambiente marino, infatti si applica ai danni subiti dalle risorse marine.

La legge prevede la responsabilità in solido del comandante e del proprietario o dell’armatore della nave che si è resa protagonista della perdita in mare di idrocarburi o altre sostanze inquinanti. La figura dell’armatore e del proprietario della nave possono non coincidere.

Lo sversamento che provoca inquinamento deve essere la conseguenza di un atto doloso o colposo, o in seguito ad una manovra per la sicurezza propria o di altra nave, o per avaria o per perdita inevitabile.

I responsabili dell’atto che ha provocato l’inquinamento sono tenuti a rimborsare allo Stato le spese che quest’ultimo sopporta per la pulizia delle acque, nonché il risarcimento del danno per il nocumento subito.

La legge 979/1982 prevede anche il divieto assoluto di scaricare idrocarburi ed ogni altra sostanza nociva nelle acque territoriali e marittime interne, pena l’applicazione di sanzioni amministrative nonché l’imputabilità penale: i comandanti, gli armatori o proprietari di navi italiani sono perseguibili anche se la condotta illecita è stata commessa fuori delle acque territoriali.

Come detto, con l’entrata in vigore della Legge 979/1982, viene configurato l’interesse dello Stato (della collettività) alla protezione dell’ambiente marino, e che sussiste il diritto al risarcimento del danno in presenza della violazione della legge per qualsivoglia evento doloso o colposo che ne comprometta l’ambiente. La tutela prevista è quella dell’art. 2043 del Codice civile e la domanda di ristoro del danno è esercitabile dallo Stato, in qualità di esponente degli interessi giuridici collettivi, ma anche dai cittadini o associazioni che ne dimostrino la violazione di un proprio diritto soggettivo.

Il diritto dello Stato (della collettività) a vedersi risarcito il danno ambientale, è stato da alcuni dichiarato inesercitabile, poiché lo Stato avrebbe un mero diritto di sovranità sulle acque territoriali; tuttavia tale tesi non appare condivisibile, infatti a mente dell’art. 36 del Codice della navigazione il mare territoriale è equiparato ad un bene demaniale marittimo: lo Stato ne concede la “concessione”, e pertanto lo Stato ne esercita non un mero “diritto di sovranità”, bensì un vero e proprio “diritto di proprietà” ed è pertanto titolare del diritto al risarcimento del danno ambientale, sia in ordine al diritto in sé, sia in ordine al lucro cessante, laddove vi sia stata una riduzione o interruzione delle attività collegate alla pesca e al turismo.

La legge italiana quindi prevede che affinché si configuri un danno allo Stato (collettività) e quindi sorga l’obbligo di ristoro, è necessario che i danni siano arrecati alle risorse  marine dallo sversamento di idrocarburi e dalle altre sostanze nocive elencate nell’allegato alla legge, sversati nel mare italiano. Tuttavia, la ridetta normativa interna si applica anche nell’ipotesi in cui siano le navi battenti bandiera italiana a sversare idrocarburi ed altre sostanze nocive fuori del mare territoriale italiano.

In definitiva la normativa italiana pone a base dell’individuazione dell’obbligo a risarcire il danno elementi fattuali quali la condotta del comandante, lo sversamento in mare in maniera dolosa o colposa, oppure nella discarica realizzata per motivi di sicurezza della propria o altrui nave, o per motivi di avaria. Tuttavia l’imputazione del danno segue un principio che esula dalla reale causazione del fatto che ha provocato il danno, infatti non si considera né l’autore del danno né il nesso di causalità. Ciò che è posto alla base di questo criterio, se vogliamo aprioristico, è la qualità giuridica posseduta: secondo la normativa internazionale questa qualità giuridica è la figura di proprietario della nave, mentre per la legge italiana le figure sono quelle di comandante, di proprietario e di armatore che rispondono per i danni causati dalla loro nave in via del tutto solidale.

Ulteriore caratteristica dell’impianto normativo della legge 979/1982 è la previsione di una responsabilità assoluta, prova ne è che non sussiste la possibilità per i soggetti responsabili (comandante, proprietario, armatore) di provare la sussistenza di motivi non addebitabili a loro (causa di forza maggiore per esempio), né tanto meno di provare di aver adottato ogni precauzione per evitare o limitare lo sversamento nocivo.

Alla luce di ciò è quindi sufficiente che il soggetto danneggiato (Stato – collettività) dimostri la sussistenza dell’evento lesivo (sversamento di idrocarburi o altre sostanza nocive previste dall’elenco allegato alla legge, condotta dolosa o colposa, verificatosi per motivi di sicurezza o per avaria anche inevitabile) affinché si configuri la responsabilità dei soggetti in possesso della qualità giuridica indicata nella legge.

Merita menzionare in conclusione possibili casi esimenti che inducono a non applicare l’impianto normativo che conduce all’obbligo di risarcimento del danno e all’eventuale responsabilità amministrativa e penale (oltre che civile).

Questi sono i casi in cui lo sversamento sia conseguente ad una manovra realizzata per salvare vite umane, oppure che lo scarico sia causata da un terzo e questo poteva evitarlo, oppure ancora che il versamento sia conseguenza di una manovra di un soccorritore effettuata in maniera colposa.

 

Autore: Avv. Pierpaolo Petruzzelli; Studio legale Petruzzelli & Partners

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