La polizza sci, la novità legislativa in vigore dal 2022, introduce nuove opportunità per la tutela legale. La polizza di tutela legale diventa un abbinamento complementare e un completamento fondamentale per la copertura di RC divenuta obbligatoria per accedere alle piste da sci da parte degli sportivi non professionisti.
Perché la polizza di tutela legale è fondamentale per completare la polizza sci obbligatoria
Con il gennaio 2022 diventa obbligatoria l’assicurazione della responsabilità civile sugli sci. Ha introdotto l’obbligo il decreto legislativo 28 febbraio 2021 n. 40 in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali. Dal 2022, dunque, per accedere agli impianti di risalita, gli sciatori non professionisti dovranno dotarsi di una specifica copertura assicurativa. Anzi: il decreto impone tale obbligo anche al gestore dell’impianto che dovrà provvedere a fornire, compresa nel prezzo del biglietto, un’apposita copertura di RC qualora lo sciatore non professionista non disponesse di un’autonoma copertura assicurativa individuale di RC.
Le novità del c.d. “Pacchetto Montagna”
La recente novella legislativa è stata subito ribattezzata “pacchetto montagna” perché comprende una serie di misure contemporaneamente in vigore e disciplinanti i comportamenti sulle piste da sci.
Non solo. La normativa è più ampia perché revisiona e adegua le norme in materia di sicurezza nella pratica delle discipline sportive invernali, al fine di garantire livelli di sicurezza più elevati e la più ampia partecipazione da parte delle persone con disabilità.
La stagione sciistica torna finalmente protagonista dopo un intero anno di interruzione, ma con queste regole:
- assicurazione RC obbligatoria anche giornaliera per gli utenti prima di entrare in pista (art. 30, Lgs. n. 40);
- assicurazione RC obbligatoria per i gestori delle aree sciabili (art. 15, D. Lgs. n. 40);
- obbligo di green pass, mascherine, distanziamento (come da normativa generale già vigente per lo “stato d’emergenza”);
- nuove norme di comportamento degli utenti delle aree sciabili (vedi approfondimento).
Ambito di operatività della polizza sci obbligatoria
La normativa è chiara nello stabilire il perimetro di obbligatorietà della predetta garanzia: non si tratta di gare ufficiali né di competizioni sportive. Il decreto fa riferimento allo sciatore non professionista andando a regolare una materia che, da tempo, richiedeva una disciplina giuridica più rigorosa e più completa.
Nel dettaglio, si dovrà stipulare un’assicurazione che copra la responsabilità civile per danni o infortuni causati a terzi. La polizza potrà essere stipulata anche al momento con l’acquisto dello skipass, in base alle offerte proposte dal gestore dell’impianto di risalita.
- Esclusioni. Resta escluso da questa norma chi pratica lo sci di fondo, meno pericoloso rispetto alla discesa libera e quindi esonerato dalla nuova normativa.
- Sanzioni. La norma prevede sanzioni pecuniarie con multe per chi non si è dotato di una copertura assicurativa che variano da 100 Euro a 150 Euro. È previsto anche il ritiro dello skipass (giornaliero o stagionale).
Ogni anno, infatti, sono numerosi gli incidenti e gli infortuni che si verificano sulle piste da sci. Talvolta, gli incidenti sono anche mortali poiché, sulle piste da sci, si riversano migliaia di persone non sempre addestrate e non sempre consapevoli dei propri limiti e dei pericoli presenti negli impianti sportivi. Necessario e non più derogabile, quindi, un intervento del legislatore che ha inteso fronteggiare almeno il problema dei risarcimenti pecuniari per i danni fisici riportati a seguito di cadute rovinose e scontri tra sciatori.
Nuove norme di comportamento degli utenti delle aree sciabili
La normativa prevede una serie di comportamenti da adottare sulle aree sciabili (fonte: “Il Resto del Carlino”):
- obbligo di utilizzo del casco protettivo per i minori di anni diciotto (art. 17, D. Lgs. n. 40);
- ogni sciatore deve tenere una velocità e un comportamento di prudenza, diligenza e attenzione adeguati alla propria capacità, alla segnaletica e alle prescrizioni di sicurezza esistenti, nonché alle condizioni generali della pista stessa (art. 18, D. Lgs. n. 40);
- accertamenti alcolemici e tossicologici: divieto di accesso alle piste dopo aver assunto bevande alcoliche o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti; il decreto prevede accertamenti alcolemici e tossicologici con sanzioni fino a 1.000 Euro (art. 31, D. Lgs. n. 40);
- prestare attenzione alle condizioni di visibilità sulle piste, alle condizioni meteorologiche e alla condizione del traffico sulle piste;
- ogni sciatore deve rispettare le segnaletiche e le prescrizioni di sicurezza;
- in prossimità degli incroci, delle biforcazioni, in caso di foschia, di scarsa visibilità la velocità deve essere particolarmente moderata; per immettersi in un’altra pista, o ripartire dopo una sosta, lo sciatore deve accertarsi che la pista sia libera (art. 18, co. 4; art. 21);
- precedenza: lo sciatore a monte deve mantenere una direzione che gli consenta di evitare collisioni, interferenze e pericoli con lo sciatore a valle (art. 19);
- in caso di sorpasso, occorre verificare che vi sia lo spazio per effettuare la manovra con sufficiente visibilità; il sorpasso può essere effettuato sia a monte sia a valle, sulla destra o sulla sinistra, a una distanza tale da evitare intralci allo sciatore sorpassato (art. 20);
- nel caso di scontro fra sciatori, vale il concorso di colpa: le persone coinvolte sono considerate egualmente responsabili;
- la sosta sulle piste da sci è vietata in presenza di dossi, nei passaggi obbligati o in luoghi dove non vi è idonea visibilità (art. 22);
- stazionamento: lo sciatore deve portarsi ai bordi delle piste e, in caso di sosta presso i rifugi, deve collocare la propria attrezzatura al di fuori del piano sciabile per non creare intralcio o pericolo (art. 22, co. 5);
- transito e risalita: di norma vietati a piedi o, in caso di urgente necessità, mantenendosi il più possibile vicini ai margini che delimitano la pista (art. 24);
- percorribilità delle piste in base alle capacità degli sciatori: in caso di pendenze superiori al 40% lo sciatore deve essere in possesso di speciali abilità (art. 27).
La polizza di RC obbligatoria non risolve tuttavia il problema: perché?
Quando vi sono lesioni fisiche reciproche le contestazioni possono essere diverse e “incrociate”. Spesso, si contesta il concorso di responsabilità (presunzione concorso di responsabilità: art. 28 D. Lgs. n. 40) o le responsabilità non sono sempre chiare perché complessa è la dinamica del sinistro e difficile la ricostruzione dell’evento. Questo può rallentare i tempi del risarcimento o esporre le compagnie di RC a contestazioni per le quali le procedure di liquidazione sono ritardate o rinviate in attesa di accertamenti. Non solo. L’ambito penale è l’aspetto più problematico della questione.
Una difesa penale immediata nel caso di imputazione per lesioni personali è la garanzia più importante. Ecco un esempio concreto: omissione di soccorso (art. 23, D. Lgs. n. 40). Cosa prevede la norma?
“Fuori dai casi previsti dal secondo comma dell’articolo 593 del codice penale, chiunque nella pratica dello sci o di altro sport della neve, trovando una persona in difficoltà non presta l’assistenza occorrente, ovvero non comunica immediatamente al gestore, presso qualunque stazione di chiamata, l’avvenuto incidente, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 250 Euro a 1.000 Euro”.
Solo la polizza di tutela legale è in grado di coprire questo rischio. In caso di scontro tra sciatori, o se uno sciatore imprudente taglia la pista provocando la caduta di un altro utente, possono esserci delle ripercussioni penali, possono essere presentate delle querele all’autorità di polizia e un procedimento penale avviato dalla magistratura.
La difesa penale diventa necessaria e fondamentale per accertare le rispettive responsabilità
Solo dopo aver ricostruito la corretta dinamica dell’incidente e stabilito le rispettive responsabilità, è possibile avanzare le richieste risarcitorie: la polizza di tutela legale offre copertura di difesa penale in caso di lesioni colpose e assiste l’assicurato nella formulazione della domanda riconvenzionale per la quantificazione e il risarcimento del danno fisico e materiale.
C’è di più. Nel caso di dinamiche controverse, le compagnie di RC possono non rispondere o rifiutare la copertura assicurativa. La richiesta risarcitoria deve, pertanto, essere avanzata autonomamente dal danneggiato e, in tali casi, una copertura di tutela legale dà il necessario supporto legale grazie ad un team di avvocati convenzionati presenti in tutto il territorio nazionale.
Una polizza di tutela legale anche per i gestori delle aree sciabili
“I gestori delle aree sciabili attrezzate sono responsabili della regolarità e della sicurezza dell’esercizio delle piste e non possono consentirne l’apertura al pubblico senza avere previamente stipulato apposito contratto di assicurazione ai fini della responsabilità civile per danni derivabili agli utenti e ai terzi per fatti derivanti da responsabilità del gestore in relazione all’uso di dette aree”.
L’art. 15 del citato decreto impone un obbligo assicurativo per la RC anche in capo ai gestori degli impianti. Inoltre, ulteriori obblighi sono imposti ai gestori degli impianti dall’art. 11 (messa in sicurezza delle piste; protezione degli utenti da ostacoli presenti lungo le piste; segnalazione di situazioni di pericolo atipico). Perciò, in caso di contestazioni di natura penale per fatti derivanti da responsabilità del gestore in relazione all’uso di dette aree ovvero nel caso di danni agli impianti subìti dal gestore a causa del comportamento negligente o scorretto degli utenti, la polizza di tutela legale dà un’adeguata protezione giuridica.
Spese legali, ma anche spese peritali sempre coperte dalla polizza di tutela legale
Sulle piste da sci non valgono le regole del codice della strada sulle precedenze. Anche la corretta ricostruzione della dinamica del sinistro può presentare delle complessità per le quali è utile avvalersi del supporto tecnico di un perito specializzato. La polizza di tutela legale offre anche questo: spese peritali assicurate per una corretta quantificazione del danno.
Riassumendo. Da gennaio 2022 entreranno in vigore le nuove “Norme di comportamento degli utenti delle aree sciabili” Per muoversi sulle piste diventerà obbligatorio sottoscrivere una polizza assicurativa di responsabilità civile per danni provocati alle persone o alle cose e sarà necessario rispettare le nuove regole di sicurezza.
Quando sei in vacanza, la vera serenità sta nella consapevolezza di essere tutelato. Per maggiori informazioni, rivolgiti al tuo agente di fiducia, che saprà fornirti tutte le informazioni necessarie e farti capire quanto è utile e conveniente assicurarsi con una polizza di tutela legale.
di Walter Brighenti – DAS