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IL COVID-19: RISCHIO D’IMPRESA O FORZA MAGGIORE?

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Come si configura il rischio d’impresa ai tempi del Covid-19?

Alcuni spunti di riflessione sul tema ci vengono offerti da un caso concreto che riguarda il rapporto tra un’impresa pubblicitaria e un condominio, i quali hanno stipulato un contratto  per l’affissione di cartelloni pubblicitari sui ponteggi eretti per il rifacimento della facciata.

La domanda è: se l’impresa riceve disdetta dai suoi clienti, i quali a causa del Covid-19 non intendono portare avanti i loro investimenti in cartellonistica pubblicitaria, può a sua volta detta impresa risolvere il contratto con il condominio?

Vengono qui in rilievo istituti giuridici diversi, che si intrecciano con i tragici eventi portati dalla pandemia: buona fede nell’esecuzione del contratto, rischio d’impresa, forza maggiore ed eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione.

 

E allora, come si configura il rischio d’impresa ai tempi del Covid-19?

 

Ancor più precisamente ci chiediamo: le problematiche economiche conseguenti alla diffusione della pandemia rientrano tra i rischi che l’imprenditore è tenuto ad assumere con riferimento all’esercizio della propria attività imprenditoriale, oppure il Covid-19 può essere considerato alla stregua di un evento di forza maggiore – cioè un impedimento al quale non è oggettivamente possibile resistere, caratterizzato da non imputabilità, inevitabilità e imprevedibilità – con il conseguente esonero della responsabilità di colui che non adempie il contratto?

Naturalmente non è possibile fornire una risposta univoca che vada bene per tutte le variegate controversie che in questi mesi stanno via via insorgendo.

Partiamo dal caso -reale- che abbiamo deciso di considerare a titolo esemplificativo.

Ben sappiamo che è ormai consuetudine diffusa finanziare i lavori di rifacimento delle facciate degli stabili ubicati in posizione strategica (vuoi perché situati al centro delle città, vuoi perché insistenti su strade a larga percorrenza) mediante l’affissione di enormi cartelloni pubblicitari posti all’esterno dei ponteggi. Si tratta di un classico modello economico win-win, conveniente sia per il condominio, sia per i pubblicitari, sia anche per la collettività, risultando certamente più gradevole che nelle strade e nelle piazze campeggino immagini belle e accattivanti piuttosto che ponteggi tubolari arrugginiti.

Ed ecco che allora si impone con forza il quesito a cui abbiamo fatto cenno: la società pubblicitaria riceve disdetta da parte dei propri clienti (cioè dai produttori di beni e servizi che non sono più disposti a sostenere spese pubblicitarie, perché temono una significativa contrazione dei ricavi oppure un minor affollamento di quelle strade e piazze prima assai frequentate) e chiede a sua volta la risoluzione del contratto precedentemente stipulato con il condominio, il quale a questo punto rischia di non poter più finanziare i lavori già appaltati all’impresa edile, sulla quale alla fin fine ricadrebbe quindi il pregiudizio economico originato dall’inadempimento della società pubblicitaria.

Ben si comprende, quindi, che è urgente rispondere al quesito che investe il rapporto negoziale che si pone a monte della filiera, anche perché da questa risposta discendono effetti che coinvolgeranno fatalmente anche i rapporti che si trovano a valle.

Prima di addentrarci in considerazioni di carattere giuridico, qualcuno potrebbe obiettare che questa spiacevole faccenda non si porrebbe (o si porrebbe meno frequentemente) se solo ci si ricordasse delle parole di quel tale che di questioni economiche se ne intendeva, Henry Ford, il quale diceva: “chi smette di fare pubblicità per risparmiare soldi è come se fermasse l’orologio per risparmiare tempo”. Ma sappiamo bene che non tutti la pensano allo stesso modo, soprattutto in tempo di crisi, quando cioè si tende a dar credito alla voce di chi insinua che la pubblicità abbia il compito di indurre la gente a comprare cose di cui non ha bisogno, con denaro che non ha, per impressionare persone che non conosce.

Comunque, lasciando da parte ogni riflessione sul tema della pubblicità, vediamo quali sono gli strumenti giuridici messi a disposizione dal nostro ordinamento per disciplinare questa controversia, tenendo conto che questa materia deve essere esaminata alla luce del principio di correttezza e buona fede nell’esecuzione del contratto secondo gli articoli 1175 e 1375 del Codice Civile (a sua volta espressione del dovere di solidarietà espresso dall’art. 2 della Costituzione), sicché ciascuna parte ha l’obbligo di agire in modo da preservare gli interessi dell’altra. Infatti, occorre sempre ricordare che la mancanza di lealtà è una delle maggiori cause del fallimento di ogni progetto.

 

Cosa si intende per “causa di forza maggiore”?

 

Cominciamo col dire che l’impresa pubblicitaria potrebbe invocare una causa di forza maggiore se si fosse in presenza di un “factum principis” (cioè di un provvedimento della Pubblica Autorità) che espressamente renda impossibile la prestazione che deve essere contrattualmente eseguita; tuttavia, nel caso che ci riguarda non siamo in presenza di provvedimenti autoritativi che impediscono alla gente di utilizzare strade e piazze, né sussistono provvedimenti che vietano il rifacimento delle facciate degli stabili, quindi la società pubblicitaria non può invocare la pandemia da Covid-19 considerandola di per sé causa di forza maggiore che rende impossibile la prestazione.

Pertanto, non ritengo che la categoria dell’impossibilità della prestazione – sia essa totale o parziale o anche sopravvenuta – sia in grado di aiutarci per la soluzione di questa controversia, in quanto non possiamo confondere la figura dell’impossibilità della prestazione con il ben diverso concetto del timore che la prestazione si riveli meno remunerativa di quanto originariamente previsto; in questo caso, infatti,  sembra che ci troviamo più nel recinto del rischio d’impresa.

Credo, invece, che sia seriamente valutabile l’applicazione del principio posto dall’art. 1467 del Codice Civile (eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione), non tanto però al fine di ottenere la risoluzione del contratto, quanto invece – configurandosi spesso il contratto stipulato tra il condominio e la società pubblicitaria quale contratto a esecuzione differita – per trarre giovamento dal rimedio proposto dal terzo comma dell’art. 1467, ai sensi del quale “la parte contro la quale è domandata la risoluzione può evitarla offrendo di modificare equamente le condizioni del contratto”.

Ecco, la pandemia potrebbe essere considerata a buon diritto un avvenimento straordinario e imprevedibile che ha alterato l’equilibrio economico della pattuizione originariamente stipulata, quindi è ragionevole valutare una riduzione degli importi per riequilibrare lo squilibrio economico che si è venuto a determinare tra il valore delle prestazioni attuali e il valore cristallizzato prima della pandemia.

È uno di quei casi, non rari, in cui diritto e buon senso si incontrano. Quanto più questo accadrà, tanto più  diminuiranno le controversie tra gli operatori in questi tempi complicati.

 

di Avv. Lucio Bongiovanni; Studio Legale Bongiovanni

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