Auto che sterzano da sole, comandi gestuali e vocali, sistemi di “infotainment” e di “dynamic emergency assist”: il “cervello” della macchina, che interviene quando il conducente non è più in condizione di guidare, assumendo il controllo semiautomatico dell’auto e dirigendola verso la corsia più a destra, se libera.
Tutte le principali case automobilistiche hanno siglato accordi per sviluppare prototipi destinati alla produzione di massa e sono già installati, nelle nuove vetture, software e sensori per favorire la guida assistita e la connettività mediante navigazione radar.
Le cronache ci informano che si sono, tuttavia, già verificati dei casi di malfunzionamento e di incidenti dovuti al fatto che il guidatore si è affidato ai sistemi elettronici rinunciando, in parte, al controllo del mezzo.
Di chi è la colpa?
In queste situazioni, c’è da chiedersi come vengano ripartite le responsabilità nelle cause di tali eventi, ai sensi della normativa codicistica e della più recente legislazione europea. E’ importante inoltre osservare che la giurisprudenza sul tema è ancora oscillante e, al momento, è preferibile basare il ragionamento sui principi generali dell’ordinamento già consolidati.
Intervengono qui le norme sulla responsabilità per il danno da prodotti difettosi, la garanzia legale di conformità e le garanzie commerciali per i beni di consumo.
La premessa base sta nella regola di cui all’articolo 2054 del Codice Civile: un regime di “responsabilità oggettiva”, quindi rinforzata, che grava sul guidatore e sul proprietario dell’auto, che sono sempre chiamati a rispondere e a risarcire il danno per il solo fatto di averlo commesso, salvo che non provino (l’onere della prova grava su di loro) “di avere fatto tutto il possibile per evitarlo”. La diligenza richiesta è, quindi, massima e si presuppone l’abilità esperta nella guida del mezzo (non delegabile a sistemi elettronici alternativi).
Si tratta, allora, di distinguere tra più livelli di responsabilità e di concorso di chiamate in causa: vizio di costruzione, difetto di manutenzione, responsabilità contrattuale e responsabilità extracontrattuale.
I soggetti coinvolti dai livelli di responsabilità sono almeno tre: il costruttore, il venditore concessionario, il guidatore.
Il costruttore (la Casa Automobilistica) risponde per il vizio originario di costruzione ai sensi del principio generale di cui all’articolo 2043 del Codice Civile, che opera sempre: il “danno ingiusto provocato dal fatto colposo” è fonte di obbligazione risarcitoria a carico dell’autore del “fatto illecito”. Per vizio di costruzione, si intende sia il vizio occulto (nello specifico un “bug”, un errore nella scrittura del codice sorgente di un programma software, che non ha reagito ad una situazione imprevista del traffico e della mobilità stradale), che la mancanza di qualità della cosa venduta.
Sia il costruttore che il guidatore (e il proprietario non guidatore a meno che non provi che il mezzo è stato adoperato senza il suo consenso) rispondono in solido ai sensi dell’articolo 2055 del Codice Civile (responsabilità solidale e concorrente), ma il “titolo” (la fonte) della responsabilità è diversa: il costruttore risponde per colpa, il conducente risponde per l’uso della cosa. In tali casi, non opera il “dubbio” di cui all’ultimo comma dell’art. 2055 Cod. Civile in virtù del quale le colpe si presumono eguali. Alla responsabilità civile, in caso di morti o feriti, si aggiunge la responsabilità penale del guidatore (colposa o aggravata) che è sempre personale.
Il danneggiato, poi, può essere anche lo stesso guidatore (e non solo il terzo), il quale può agire per responsabilità contrattuale verso l’altro contraente al fine di ottenere il risarcimento del danno derivato dal cattivo funzionamento della vettura. In tale caso, “l’altro contraente” –ha specificato la Corte di Cassazione– è sicuramente il venditore che sia anche il fabbricante. Lo stesso principio vale per il costruttore di singoli accessori o elementi del veicolo, come, ad esempio, i sistemi di navigazione integrata installati successivamente.
Tuttavia, è raro il caso che il venditore sia anche il costruttore: in base alle regole sulla catena distributiva, il venditore è il concessionario intermediario.
La normativa in materia di contratto di vendita distingue la figura del produttore (art. 115, co. 2 bis, D. Lgs. Delegato. n. 206/2005) da quella del venditore (art. 128, co. 1, D. Lgs. Delegato. n. 206/2005). Il c.d. “Codice del Consumo”, all’art. 131, stabilisce che il cliente finale non può agire per responsabilità contrattuale nei confronti di uno qualsiasi dei responsabili, ma deve rivolgersi necessariamente al suo immediato venditore, ultimo anello della catena distributiva e suo dante causa nel contratto di compravendita. Ciò avviene in quanto l’autonomia negoziale di ciascun trasferimento non consente al consumatore-guidatore di rivolgersi ai precedenti soggetti della catena distributiva.
Come anticipato prima e quale regola generale, il guidatore-danneggiato può, però, agire per responsabilità extracontrattuale nei confronti della Casa Automobilistica per vizi occulti che abbiano reso l’auto pericolosa.
Infine, una parola va spesa a proposito della garanzia facoltativa spesso offerta dal produttore con l’acquisto della vettura e quale impegno accessorio. In tale caso, il consumatore ha diritto alla sostituzione, riparazione senza costi supplementari ovvero al rimborso del prezzo.