Vai al contenuto principale Vai al footer

FORO COMPETENTE: LE PAROLE DI DAS

foro competente

Tra le parole di DAS in uso nelle nostre polizze, oggi vi parliamo di foro competente.

Che cosa si intende con il termine “foro competente”? È così importante la corretta individuazione del foro competente?

A queste domande, possiamo rispondere con un principio fondamentale che governa l’intero corso di una causa e di un processo: “nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge”.

 

Chi è il “giudice naturale”?

 

L’espressione può risultare un po’ anacronistica per il linguaggio giuridico moderno, ma ha un’origine storica molto antica e sta ad indicare che ciascun cittadino ha il diritto di essere giudicato da un tribunale imparziale che rappresenta il foro competente a dirimere la vertenza e a tutelare le ragioni dell’interessato. L’errata individuazione di tale autorità giudicante può inficiare l’intera causa e portare all’annullamento del processo.

Il foro competente è quello designato dal legislatore con legge o, a determinate condizioni, determinato dalle parti con un accordo. A volte, alle parti è riconosciuta una limitata autonomia nella scelta del foro; altre volte, intervengono anche regolamenti comunitari o accordi internazionali.

La regola generale è fissata dall’art. 18 del codice di procedura civile: “l’attore segue il foro del convenuto”. La ratio legis è quella di agevolare la parte convenuta, in quanto il processo viene celebrato davanti al giudice del luogo in cui il convenuto risiede. La norma indica il foro generale delle persone fisiche, ovvero il giudice di fronte al quale la parte può essere convenuta per una qualsiasi causa:

  • è competente il giudice del luogo in cui il convenuto ha la residenza o il domicilio;
  • tuttavia, è prevista un’eccezione in tema di disciplina della tutela del consumatore: il “Codice del consumo” (decreto lgs. 206/2005) dispone che il foro competente sia quello del luogo di residenza o di domicilio eletto dal consumatore (foro esclusivo speciale);

Oltre alla competenza giurisdizionale, è importante anche individuare la legge applicabile al caso giudiziario.

Un esempio. Sono un consumatore assicurato con DAS e acquisto on line una merce che si rivela difettosa. Il sito internet dal quale ho effettuato l’ordine è, però, un sito internet straniero. Un altro esempio. Subisco un danno alla vettura che ho parcheggiato nel garage dell’albergo estero in cui soggiornavo per le vacanze.

Dove promuovo la causa civile? In Italia? Nel paese della sede legale della controparte? E a quale normativa faccio riferimento? A quella italiana o a quella estera?

Il regolamento comunitario (CE) n. 44/2001 ha previsto dei criteri fondamentali ispirati a finalità di protezione dei consumatori. Queste disposizioni speciali a favore dei consumatori derogano alle regole generali in materia di competenza giurisdizionale e legge applicabile, nell’intento di tutelare i privati acquirenti in quanto soggetti più deboli del contratto.

 

Quale foro (autorità giurisdizionale) è competente a conoscere la controversia relativa ad un contratto concluso da un consumatore?

 

Bisogna distinguere tra tre distinte situazioni:

  • se l’azione legale è promossa dal consumatore, questi può scegliere tra:
    • il foro dello stato membro in cui è domiciliata l’altra parte del contratto (convenuto);
    • oppure andare in causa davanti alle autorità giurisdizionali del luogo in cui è domiciliato il consumatore medesimo;
  • se l’azione legale è promossa contro il consumatore, la normativa comunitaria precisa che:
    • l’azione può essere proposta solo davanti alle autorità giurisdizionali dello Stato membro nel cui territorio è domiciliato il consumatore;
    • la parte avversaria (controparte) ha sempre il diritto di proporre una domanda riconvenzionale davanti all’autorità giurisdizionale investita della domanda principale in conformità alle norme nazionali di riferimento;
  • i contratti conclusi dai consumatori possono prevedere anche accordi di scelta del foro, in particolare:
    • un accordo relativo alla scelta del foro è valido solo se la sua conclusione è stata “posteriore al sorgere della controversia”;
    • la controversia sorge “non appena si manifesta un disaccordo tra le parti su una determinata questione, e si profila imminente o prossima una causa”.

 

Qual è la legge applicabile alla controversia relativa a un contratto concluso da un consumatore?

 

La regola generale è che le parti possono scegliere la legge applicabile al contratto. Si tratta, però, di una limitata autonomia negoziale. Infatti:

  • tale scelta non vale a privare il consumatore della protezione assicuratagli dalle disposizioni alle quali non è permesso derogare;
  • di conseguenza, ove le parti abbiano scelto di applicare una legge diversa da quella del consumatore, continueranno ad applicarsi talune disposizioni di legge del paese di residenza abituale del consumatore;
  • in particolare, prevalgono sempre le norme di diritto contrattuale previste dalla legge vigente nel paese di residenza del consumatore quando queste sono, per quest’ultimo, più favorevoli delle norme di diritto contrattuale previste dalla legge applicabile scelta convenzionalmente dalle parti.

Infine, la giurisprudenza precisa che, con il termine consumatore, si intende l’utilizzatore finale del bene prodotto o del servizio offerto e la tutela normativa assicurata è prevista soltanto per i contratti conclusi al fine di soddisfare le esigenze di consumo privato di un individuo e non può essere estesa a società o persone giuridiche.

(Fonte: Lussemburgo, Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea, 2018).

 

di Walter Brighenti – DAS

DASy

Ciao sono DASy!

Hai bisogno di aiuto?