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DETRAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE, SISMA-BONUS E BONUS VERDE

sisma bonus barriere architettoniche
Eliminazione delle barriere architettoniche

 

È prevista la possibilità di accedere al superbonus 110% anche per interventi di rimozione delle barriere architettoniche purché tali opere siano eseguite congiuntamente a interventi di isolamento termico o di sostituzione di impianti di riscaldamento invernale (interventi definiti trainanti).

Si tratta, in particolare, di detrazioni fiscali finalizzate alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la domotica, e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone con handicap accertato da documentazione medica.

 

Interventi antisismici (sismabonus)

 

La detrazione per gli interventi antisismici prevista dall’articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies, del decreto legge n. 63/2013 è elevata al 110% per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022. Per le spese sostenute nell’anno 2022, la detrazione è ripartita in quattro quote annuali di pari importo. Il superbonus spetta anche per la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici, eseguita congiuntamente a uno degli interventi indicati come trainanti, nel rispetto dei limiti di spesa previsti per tali interventi.

 

Il bonus verde: installazione di impianti solari fotovoltaici e sistemi di accumulo

 

Anche per il bonus verde, è prevista la possibilità di accedere all’aliquota del 110% se l’installazione degli impianti fotovoltaici è connessa all’esecuzione congiunta di un intervento trainante di isolamento termico, di sostituzione degli impianti di climatizzazione tradizionale ovvero di intervento antisismico. In particolare, si tratta di:

  • impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica;
  • impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici;
  • sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici contestuali all’installazione degli impianti medesimi;

la normativa prevede, altresì, che, quale condizione necessaria per accedere al “bonus verde”, avvenga la cessione al gestore dei servizi energetici (società per azioni italiana interamente partecipata dal ministero dell’economia e delle finanze) dell’energia non auto-consumata in sito o non condivisa per l’autoconsumo.

 

di Walter Brighenti – DAS

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