Tutto in uno.
Ovvero: semplificazione e trasparenza. È la nuova parola d’ordine del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che ha recepito la previsione di una direttiva comunitaria (UE 2014/45 e anche 1999/37), rendendo obbligatorio il Documento Unico di Circolazione con decorrenza 31 marzo 2019.
Il progetto, già avviato dal precedente esecutivo nell’ambito dell’amministrazione Madia sulla semplificazione e sulla trasparenza, risaliva al 2017 ed entra in vigore adesso.
I dati registrati sul Foglio Unico di Circolazione sono collegati al nuovo Portale dell’Automobilista, una pagina web del sito del ministero, in cui il singolo guidatore può accedere per verificare una serie di informazioni personali e relative alla “vita” del proprio mezzo di trasporto quali:
- la copertura assicurativa del veicolo,
- la scadenza delle revisioni obbligatorie,
- il saldo punti della patente.
Non solo. Il Foglio Unico di Circolazione consentirà di monitorare la situazione giuridica del veicolo, verificando l’esistenza di eventuali fermi giudiziari, amministrativi nonché di ipoteche legali.
Una volta (in realtà fino a ieri), si diceva: «Patente e libretto!». Era la frase intimidatoria che, con cipiglio austero, il rappresentante dell’ordine pubblico pronunciava all’ignaro guidatore intimandogli di fermarsi.
Adesso bisognerà dire, invece, «Patente e Foglio Unico», poiché il Documento Unico di Circolazione incorporerà sia la carta di circolazione che il certificato di proprietà.
Come si accennava sopra, tale innovazione amministrativa si inserisce all’interno di un più ampio progetto che prevede lo smantellamento del PRA e la sua sostituzione con l’Agenzia per il Trasporto Stradale (torneremo nei prossimi articoli su tali importanti novità: ad oggi, le recensioni degli utenti, registrati sul sito dedicato, non sono delle più lusinghiere circa il funzionamento e la chiarezza dei contenuti…). L’introduzione del Foglio Unico comporterà anche dei risparmi nei costi di gestione come l’eliminazione di doppioni di bolli fiscali e la riduzione delle tariffe PRA. Il vantaggio principale sarà, però, l’attestazione contemporanea sia della proprietà del mezzo, che delle caratteristiche tecniche della vettura (della moto e dei rimorchi).
A tal proposito, una delle caratteristiche tecniche meritevoli di nota, che verranno annotate nel registro, sarà il chilometraggio complessivo del mezzo di trasporto e ciò per tutelare i consumatori contro i casi di frode nella compravendita dei veicoli usati, specie nei casi di esportazione e di commercio estero di flotte usate. In realtà, le nuove norme in materia di “Nuovo Certificato di Revisione” entreranno in vigore nel 2020, per cui bisognerà attendere ancora un anno per vedere inseriti nel Portale dell’Automobilista i dati relativi al chilometraggio del veicolo sottoposto a revisione.
Attualmente, non esiste un rimedio per cautelarsi in modo sicuro dai casi di alterazione del chilometraggio complessivo di una vettura usata. L’ideale è contattare direttamente il precedente proprietario. Attraverso la targa, è possibile effettuare una visura storica presso l’ACI e risalire alle generalità di colui che ha ceduto l’auto al concessionario multi-marca. Ancora. Attraverso il numero di telaio, si può ricorrere alla tecnologia informatica e richiedere una verifica presso la casa madre costruttrice: normalmente, rimane traccia della percorrenza chilometrica sulle operazioni di controllo della centralina elettronica, che governa il dispositivo degli airbag.
I vecchi libretti continueranno a rimanere validi, fino a nuovo ordine, e comunque fino a quando non si effettuerà il cambio di proprietà del mezzo.
Restano esclusi dalla riforma i quadricicli (microcar) e i ciclomotori.