Nel torrido caldo di questi giorni arriva al servizio clienti di DAS la richiesta di un’assicurata che chiama da un aeroporto per esporre il suo problema: dopo aver effettuato la prenotazione del volo online, la signora ha acquistato un biglietto aereo di andata e ritorno pagando con carta di credito, ma al momento di tornare a casa, nonostante si fosse presentata al check–in all’orario previsto, le viene negato l’imbarco al suo volo charter.
Così, vista la totale indifferenza degli assistenti di volo, l’assicurata ha fatto appello alla sua polizza di tutela legale per venire a capo della situazione.
Il consulente DAS le ha fornito una prima risposta specificando che in caso di vendita di prenotazioni o di biglietti in numero superiore a quelli realmente disponibili sull’aereo si applica il regolamento CE n.261/04 in vigore dal 17 febbraio 2005, che introduce nuovi diritti per i passeggeri e obblighi per i vettori aerei. Il regolamento estende la normativa anche ai voli non di linea, comprendendo quindi i voli charter. In questi casi il passeggero, per poter godere della tutela prevista dal Regolamento, deve essere in possesso di una prenotazione del volo confermata e presentarsi all’accettazione all’ora indicata per iscritto dal vettore aereo. Se nonostante ciò l’imbarco viene negato, la compagnia aerea può cercare un accordo con altri passeggeri eventualmente disposti a cedere il posto, e nel caso in cui lo scambio non sia realizzabile, il passeggero ha diritto alla scelta tra il rimborso del biglietto (che deve essere effettuato entro 7 giorni) e un volo aereo non appena possibile. Oltre a ciò, ha diritto a eventuali pasti e pernottamenti gratuiti e a due telefonate, fax, o e-mail gratuite, ricordando che il passeggero deve potersi rivolgere in qualsiasi momento al banco di accettazione per ottenere informazioni sui suoi diritti. In caso di negato imbarco, il vettore aereo deve corrispondere i seguenti importi:
▪ 250 euro per voli inferiori a 1500 km
▪ 400 euro per voli intra-Ue superiori ai 1500 km e per le altre tratte comprese tra 1500 e 3500 km
▪ 600 euro per i voli extra-UE superiori ai 3500 km di distanza
Tuttavia, se il passeggero opta per un volo alternativo, la compensazione in denaro può essere ridotta.
Il consulente legale DAS ha anche sottolineato all’assicurata che l’indennizzo non è invece dovuto in alcuni casi specifici:
▪ se la compagnia riesce a dimostrare che la responsabilità della cancellazione non è sua, ma dovuta a circostanze eccezionali;
▪ se il passeggero è stato informato della cancellazione almeno due settimane prima della partenza;
▪ se è stata offerta al passeggero la possibilità di imbarcarsi su un volo alternativo a poche ore dall’orario previsto.
Poco dopo la prima telefonata, l’assicurata ha richiamato per informare il consulente legale DAS che le era stato proposto di imbarcarsi su un volo alternativo senza la certezza che le venisse garantita la medesima classe di prenotazione. Il consulente ha subito precisato alla signora che nel caso l’avessero sistemata in una classe di prenotazione superiore non avrebbe dovuto pagare alcun sovrapprezzo, mentre nel caso in cui il suo posto fosse stato in una classe di prenotazione inferiore le avrebbero dovuto rimborsare entro 7 giorni una percentuale del biglietto, diversa a seconda della lunghezza della tratta.
Confortata anche su questo ultimo punto, l’assicurata ha infine optato il volo alternativo, tornando tranquillamente a casa.