Codice della Strada: in vigore dal primo gennaio 2022 le nuove norme contenute nella legge di conversione del decreto infrastrutture e trasporti.
Riportiamo, in sintesi, le principali novità introdotte dalla legge 9 novembre 2021 n. 156 (di conversione del decreto legge 10 settembre 2021 n. 121) e riassunta per comodità di lettura nell’apposita sezione del sito ufficiale del Ministero delle Infrastrutture alla cui lettura integrale si rinvia (fonte: Mims https://www.mit.gov.it/).
Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto legge infrastrutture e trasporti, convertito in legge dal parlamento, entrano in vigore le novità introdotte nel codice della strada, che è stato aggiornato anche nei contenuti: non più soltanto la sicurezza, ma anche la salute delle persone e la tutela dell’ambiente. Queste finalità rientrano tra gli obiettivi di ordine sociale ed economico salvaguardati dall’ordinamento attraverso la disciplina della circolazione stradale.
Nuova regolamentazione dei monopattini elettrici
Il legislatore è intervenuto espressamente con nuove disposizioni per porre rimedio ai numerosi incidenti che si sono verificati fino ad oggi ed evitare l’uso improprio dei monopattini elettrici, nonché scongiurare il fenomeno dei “parcheggi selvaggi”.
- Dal primo luglio 2022 tutti i monopattini elettrici dovranno essere dotati di frecce e stop mentre quelli già in circolazione dovranno essere adeguati entro il primo gennaio 2024. Inoltre, il mezzo può venire confiscato in caso di manomissione del motore, del regolatore di velocità o di altre manomissioni.
- è stato sancito l’assoluto divieto di sosta dei monopattini sui marciapiedi. È vietata la sosta sul marciapiede, salvo che nelle aree individuate dai comuni. I comuni possono individuare tali aree, garantendo adeguata capillarità, privilegiando la scelta di spazi alternativi ai marciapiedi. Ai monopattini a propulsione prevalentemente elettrica è comunque consentita la sosta negli stalli riservati a velocipedi, ciclomotori e motoveicoli.
- I servizi di noleggio dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica possono essere attivati esclusivamente con apposita deliberazione della giunta comunale nella quale deve essere previsto l’obbligo di copertura assicurativa per lo svolgimento del servizio.
- I conducenti di età inferiore a diciotto anni hanno l’obbligo di indossare un idoneo casco protettivo conforme alla normativa comunitaria europea.
- I monopattini a propulsione prevalentemente elettrica non possono superare il limite di velocità di 6 km/h quando circolano nelle aree pedonali. Non possono superare il limite di 20 km/h in tutti gli altri casi di circolazione.
- Gli operatori di noleggio di monopattini elettrici, al fine di prevenire la pratica diffusa del parcheggio irregolare dei loro mezzi, devono prevedere l’obbligo di acquisizione della fotografia, al termine di ogni noleggio, dalla quale si desuma chiaramente la posizione del monopattino nella pubblica via.
- È vietata la circolazione dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica sui marciapiedi. Sui marciapiedi è consentita esclusivamente la conduzione a mano dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica. È, altresì, vietato circolare contromano, salvo che nelle strade con doppio senso ciclabile.
Strisce pedonali: ai pedoni è sempre accordata la precedenza
Introdotte nuove norme per aumentare la sicurezza dei pedoni che attraversano una intersezione stradale priva di semafori con la previsione di più puntuali obblighi di cautela per gli automobilisti. In corrispondenza degli attraversamenti pedonali, chi è alla guida di veicoli è sempre obbligato a dare la precedenza, rallentando o fermandosi, non solo ai pedoni che hanno iniziato l’attraversamento, ma anche a chi si accinge a farlo.
Divieto dell’uso di tablet mentre si guida
Il divieto, ora espressamente previsto per i telefoni cellulari, si estende all’uso di computer portatili, notebook, tablet e qualunque altro dispositivo tecnologico che comporti anche solo temporaneamente l’allontanamento delle mani dal volante. Confermate le sanzioni per chi non rispetta questa regola che vanno da un minimo di 165 Euro a un massimo di 660 Euro. Si applica, altresì, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi se la stessa persona commette un’ulteriore violazione nel corso di un biennio.
Parcheggio non autorizzato nelle aree disabili
A salvaguardia delle persone con disabilità, sono previste sanzioni più severe per i guidatori che usurpano stalli dedicati alle persone portatrici di handicap. Raddoppiano le multe per chi parcheggia senza avere il contrassegno nelle aree riservate ai veicoli delle persone disabili. La multa va da un minimo di 168 Euro ad un massimo di 672 Euro. Dal primo gennaio 2022, i veicoli per il trasporto delle persone con disabilità possono essere parcheggiati gratuitamente nelle aree a pagamento qualora i posti riservati risultino occupati.
Parcheggi rosa e altri spazi riservati
Il sindaco, con propria ordinanza, può disporre parcheggi riservati per le donne in gravidanza e i genitori con figli di età non superiore a due anni, muniti di contrassegno speciale. Il sindaco, inoltre, ha la facoltà di riservare posti per il parcheggio di veicoli elettrici, mezzi adibiti al carico e scarico delle merci a determinati orari e per i mezzi adibiti al trasporto scolastico.
Regole di condotta per la ricarica dei veicoli elettrici
Aree riservate ai veicoli elettrici per la sosta e aree dedicate alla ricarica dei veicoli elettrici. Nel primo caso, è inibito il parcheggio a veicoli non elettrici. Nel secondo caso, il divieto di sosta ai mezzi non elettrici, con le relative sanzioni, riguarda le aree dove si trovano le colonnine per la ricarica elettrica dei veicoli. Il divieto vale anche per gli stessi veicoli elettrici che non stanno effettuando la ricarica o che hanno completato da oltre un’ora l’operazione di ricarica. In questo caso, è prevista una sanzione analoga a quella applicata ai veicoli non elettrici parcheggiati in un’area di sosta riservata ai veicoli elettrici.
Foglio rosa
La validità del “foglio rosa” passa da sei mesi a un anno. Durante il periodo di validità del foglio rosa è possibile effettuare la prova pratica di guida per un totale di tre volte anziché due volte come prevedeva la normativa precedente. Coloro che si esercitano senza istruttore incorrono in una sanzione pecuniaria da un minimo di 430 Euro ad un massimo di 1731 Euro e nella sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per tre mesi.
Neopatentati senza limiti di potenza
Aboliti i limiti di potenza per le auto condotte dai neopatentati nel primo anno di guida (articolo 117 del Codice della Strada), ma solo se al loro fianco c’è un patentato da almeno 10 anni che non abbia più di 65 anni di età. Il requisito dei 10 anni non è richiesto se la patente dell’accompagnatore è di categoria superiore a quella necessaria per il veicolo utilizzato. Restano i limiti di velocità da rispettare per i primi tre anni dal conseguimento della patente: 100 km/h sulle autostrade e 90 km/h sulle strade extraurbane principali (anziché rispettivamente 130 e 110).
Multe salate per chi getta i rifiuti dal finestrino
L’articolo 15 prevede multe raddoppiate per questa infrazione. La sanzione amministrativa stabilita dal comma 3 bis prevede un importo che oscilla da un minimo edittale di 216 Euro ad un massimo di 866 Euro per chi getta in strada rifiuti dal proprio veicolo, in sosta o in movimento. In precedenza, le multe previste dal Codice della Strada oscillavano da 108 Euro a 433 Euro. Sanzione raddoppiata anche per chi lancia oggetti dai veicoli: il comma 3 ter prevede multe da 52 Euro a 104 Euro.
Casco in moto: il motociclista risponde anche per il trasportato
Introdotta, nella previsione normativa della sanzione per mancato uso del casco (83 Euro, articolo 171 del Codice della strada), la responsabilità del conducente anche per i passeggeri maggiorenni. Quando il trasportato senza casco è maggiorenne, il conducente non perde punti, mentre quando il trasportato è minorenne il motociclista perde cinque punti (esattamente come se il casco non fosse indossato dal guidatore stesso).
No alla pubblicità lesiva del genere; sì alla pubblicità nelle rotatorie
Nell’articolo 23 del Codice della Strada è stato aggiunto il divieto di pubblicità sessiste o con messaggi violenti: è vietata qualsiasi forma di pubblicità su strade e veicoli con contenuto lesivo del genere o che proponga messaggi violenti o discriminatori. La violazione del divieto comporta la revoca dell’autorizzazione all’uso dello spazio pubblicitario e l’immediata rimozione della pubblicità. Ammessi, invece, cartelli pubblicitari collocati all’interno delle rotatorie, ma solo a condizione che le società pubblicizzate provvedano alla manutenzione delle aiuole. La norma è molto controversa soprattutto nella parte in cui non chiarisce chi effettuerà i controlli e chi deciderà sul contenuto discriminatorio dei messaggi pubblicitari.
PEC per ricorsi contro le multe
Per presentare il ricorso al prefetto (articolo 203 del Codice della Strada), si può utilizzare anche la posta elettronica certificata (PEC) o «altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato» previsto dall’articolo 65 del codice dell’amministrazione digitale (D. Lgs. 82/2005).
Parcheggi per disabili
I disabili (se muniti del relativo contrassegno) possono sostare gratuitamente sulle aree di sosta blu o negli altri stalli a pagamento. Ma solo se sono già «occupati o indisponibili» gli spazi loro normalmente riservati. Previsti anche aiuti finanziari ai comuni per incrementare gli spazi a disposizione dei disabili.
di Walter Brighenti – DAS