L’insorgenza della vertenza. È il caso che vi raccontiamo oggi. Attila Wanders Sparck, assicurato con la polizza DAS in Azienda, è il fondatore ed amministratore di una rinomata azienda operativa nel settore delle rondelle e delle guarnizioni industriali. Di origini inglesi, Attila ha sviluppato una tecnologia protetta da brevetti per la quale ha costituito, fin dal 2008, una speciale unità denominata “Area ricerca e innovazione” assumendo, fin da quella data, un dipendente, ingegnere chimico, con il ruolo di vice quadro responsabile.
L’area ricerca e innovazione ha sviluppato, negli anni, sotto la guida di Attila, un feltro sintetico che, impregnato di resine chimiche, manifesta molte proprietà tecniche, oltre ad assorbire ottimamente luce, calore e suoni. Questo prodotto tecnologico è diventato l’articolo di punta della sua azienda.
Nel 2018, Attila, grazie al suo agente assicurativo di fiducia, conosce DAS e stipula con noi la polizza di tutela legale “DAS in Azienda”, che lo difende, con il “pacchetto contrattuale completo”, anche per le controversie di lavoro con i dipendenti che prestano la loro attività nei confronti della ditta contraente.
Nel 2019, l’ingegnere chimico si dimette dall’azienda di Attila in cui ha prestato servizio per oltre dieci anni e promuove una causa civile contro l’ex datore di lavoro per errato inquadramento contrattuale e per il riconoscimento delle differenze retributive e previdenziali spettanti. Il dipendente dimissionario fa risalire le sue rivendicazioni salariali alla data dell’assunzione (anno 2008).
Un duro colpo per Attila, che aveva fatto crescere professionalmente nel tempo quel suo collaboratore, ma che aveva sempre mantenuto la personale direzione e la responsabilità dell’area ricerca e innovazione.
Promossa dall’ingegnere chimico la vertenza nei confronti dell’ex datore di lavoro, Attila risponde attivando la polizza DAS in Azienda per difendersi con un avvocato qualificato, essere coperto dalle spese legali e mettersi al riparo dal possibile rischio di una soccombenza giudiziale.
Cosa non ha funzionato nella copertura della polizza?
Vi parliamo di questo caso, non in quanto fattispecie scoperta dalla polizza (anzi, esattamente il contrario: Attila era in astratto ben garantito con la tutela legale per le controversie di lavoro), ma per spiegarvi perché, in tale situazione, il nostro ufficio Claims and Legal Assistance ha dovuto respingere la denuncia.
La parola chiave del diniego è: “insorgenza”.
L’occasione ci è propizia per spiegare un concetto che ricorre spesso nella tutela legale, un termine del vocabolario assicurativo che i nostri intermediari conoscono bene e che ribadiscono sempre al Cliente al momento del perfezionamento della polizza.
Non basta, infatti, aver stipulato la polizza: è necessario, altresì, che il fatto, oggetto di copertura assicurativa, sia insorto durante la vigenza della stessa o, come si suole dire, “in costanza di polizza” e non prima.
Attila aveva ben capito tale aspetto e, infatti, aveva ragionato in questo modo: «Sono assicurato dal 2018, l’inizio del procedimento giudiziario è nel 2019, con la prima udienza fissata ad ottobre, ne consegue che sono in copertura…».
Purtroppo, non è stato così, ma il nostro legale ha ben saputo chiarire ad Attila la motivazione del diniego e l’Assicurato ha compreso un aspetto che, in prima battuta, gli era sfuggito.
L’insorgenza non è il momento in cui ha inizio il procedimento giudiziale, ma quello in cui si verifica la violazione che ha determinato il procedimento.
La violazione, poi, in una vertenza di tipo contrattuale, non è una violazione qualsiasi, una delle tante che possono essere commesse o collegate da un rapporto di connessione: la polizza di tutela legale riconduce il momento temporale dell’insorgenza al primo inadempimento, anche presunto, di un contratto.
Quando si verifica il primo inadempimento contrattuale?
Nel caso di Attila, il momento temporale del primo inadempimento contrattuale coincide con l’asserito erroneo inquadramento al momento storico della data di assunzione del dipendente: assunzione avvenuta nel lontano 2008, periodo in cui la sua impresa non era ancora contraente della polizza.
Se fosse andata diversamente la polizza avrebbe coperto il sinistro?
Per questo motivo, il sinistro è stato archiviato senza seguito, ma ad Attila è stata comunque fornita una consulenza con l’indicazione di un nominativo di un legale del network, competente per materia, in grado di assisterlo, seppur al di fuori della polizza, in occasione della prima udienza dibattimentale.
Se fosse andata diversamente, avremmo potuto difendere Attila accollandoci il rischio di una soccombenza giudiziale, ma, soprattutto, resistendo alle pretese avversarie. Il dipendente di Attila, infatti, non ha mai rivestito in via di fatto il ruolo di “quadro” giacché tutte le strategie industriali venivano pianificate ed avallate dal direttore e responsabile della divisione che era, appunto, Attila.
In particolare, l’ideazione di un brevetto per la produzione di un isolante sintetico in nylon polietilene, oggetto della rivendicazione di inquadramento superiore, non era stata opera dell’ingegno del dipendente, ma, come ha potuto dimostrare “extra polizza” l’avvocato di Attila, mera esecuzione di un progetto ideato da Attila.
Il prodotto: “DAS IN AZIENDA”; valore della lite: 350.000 Euro; durata media di una causa di lavoro: 1 anno e mezzo; spese legali che l’assicurato avrebbe evitato se fosse stato in copertura: 19.595,98 Euro.
Questo articolo trae spunto da un caso reale, ma ogni riferimento è puramente casuale