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ASSEVERATORE: LE PAROLE DI DAS

ASSEVERATORE

Parliamo oggi di “asseveratore”, parola che ricorre frequentemente a seguito delle novità introdotte dal c.d. “Decreto Rilancio”.

 

Chi è l’asseveratore e cosa fa?

 

Innanzitutto, va detto che il termine era già esistente in precedenza e si riferiva alle procedure concorsuali di ristrutturazione aziendale. Si trattava di un professionista indipendente che attestava, oltre alla veridicità dei dati aziendali, la fattibilità del piano di risanamento attuato per far fronte all’esposizione debitoria dell’impresa. L’asseveratore aveva pertanto un ruolo di garanzia e di mediazione tra il piano industriale elaborato per fronteggiare e risolvere criticità aziendali e i vari soggetti coinvolti come, ad esempio, i creditori.

Questa figura di professionista indipendente e di garanzia è stata recuperata dal legislatore del decreto legge n. 34 del 2020 (“Decreto Rilancio”), convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020 n.77, che prevede gli interventi di efficientamento energetico e l’innalzamento al 110% dell’aliquota di detrazione fiscale per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 (per gli interventi di efficienza energetica che soddisfano i requisiti di cui al decreto 06/08/2020 e per gli interventi antisismici di cui ai commi da 1 bis a 1 septies dell’articolo 16 del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63).

Ai sensi del comma 13, dell’art. 119, della citata legge 17 luglio 2020 n. 77, il rispetto dei requisiti previsti per gli interventi di efficienza energetica e la congruità delle spese sostenute devono essere asseverati da un tecnico abilitato.

Per tecnico abilitato, s’intende un “soggetto abilitato alla progettazione di edifici e impianti nell’ambito delle competenze a esso attribuite dalla legislazione vigente iscritto agli specifici ordini e collegi professionali”.

In sintesi, si tratta di un tecnico abilitato per la redazione dei documenti necessari per accedere all’agevolazione fiscale prevista dal “Decreto Rilancio”. Le asseverazioni rilasciate dai tecnici qualificati sono indispensabili per accertare il rispetto dei requisiti previsti dalla normativa di legge e la congruità delle spese sostenute per i singoli interventi di riqualificazione energetica.

Il ruolo dell’asseveratore è, dunque, importante per accedere agli incentivi fiscali e sfruttare i meccanismi della cessione del credito e dello sconto in fattura. La figura del tecnico abilitato è una garanzia in più per chi effettua i lavori soggetti al superbonus 110% soprattutto in caso di controlli fiscali successivi da parte dell’Agenzia delle Entrate. Le asseverazioni dovranno essere trasmesse esclusivamente in via telematica agli enti competenti tramite un portale on line dedicato e raggiungibile direttamente dal sito internet dell’ENEA.

Vediamo in breve la relativa procedura.

Tramite il sito internet dell’ENEA, è possibile creare e protocollare le asseverazioni obbligatorie alla fine dei lavori e, quando si opta per la cessione del credito e lo sconto in fattura, per gli stati di avanzamento lavori al 30% e al 60%.

L’asseverazione può essere effettuata:

  • a conclusione dei lavori (in ogni caso, va presentata sempre a fine lavori);
  • in corso d’opera al 30% e al 60% dei lavori realizzati;

L’asseverazione deve essere redatta da un tecnico abilitato munito di polizza assicurativa espressamente stipulata per il “Super Ecobonus 110%”.

Per completare l’asseverazione occorre caricare nel portale ENEA i file PDF dei seguenti documenti: 1) copia della polizza assicurativa, 2) APE ante intervento, 3) APE post intervento e 4) computo metrico dei lavori eseguiti. L’asseverazione è compilata e trasmessa all’ENEA esclusivamente per via telematica, mediante il portale “Super Ecobonus 110%”, accessibile all’indirizzo https://detrazionifiscali.enea.it/superecobonus.asp.

Come scritto sopra, ci sono due tipi di asseverazione:

  1. in corso d’opera: l’asseverazione può essere redatta in corso d’opera al 30% e al 60% dei lavori previsti al fine di optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura;
  2. a conclusione dei lavori: con la trasmissione dell’asseverazione a fine lavori verranno create le schede descrittive dell’intervento e generato il relativo codice CPID (Codice Personale Identificativo);

In base al comma 14, dell’articolo 119, il tecnico asseveratore si munisce di una polizza di assicurazione della responsabilità civile, stipulata secondo le indicazioni del comma 14.

L’asseverazione connessa all’ultimazione degli interventi dev’essere trasmessa entro novanta giorni dal termine dei lavori.

Nel redigere l’asseverazione per i lavori ultimati, automaticamente si compila la scheda descrittiva degli interventi realizzati, anch’essa soggetta all’obbligo di trasmissione all’ENEA (mediante il portale indicato sopra) entro novanta giorni dall’ultimazione dei lavori.

Per tutti i professionisti, progettisti, tecnici abilitati a rivestire la funzione di “asseveratore” è molto utile (oltre alla polizza di responsabilità professionale civile obbligatoria per legge) la stipulazione di una polizza di tutela legale per coprire le implicazioni legali e le possibili contestazioni derivanti dall’attività svolta. Per ulteriori informazioni, visita la sezione dedicata al prodotto “DAS Professionista”.

 

Di Walter Brighenti – DAS

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