Presentazione degli ospiti della Dott.ssa Michela Tinazzi:
Dr. Pier Marco Giambiasi: Head of product and underwriting D.A.S.
Avv. Marco Del Zotto: Associato Studio Legale Del Zotto
Dr. Ernesto Bassetti: Esperto di sicurezza di impianti sciistici Nazionali e Internazionali
Avv. Marco Del Zotto: Analisi della nuova normativa-Decreto Legislativo N.40 del 2021-entrata in vigore il 1° Gennaio 2022 con cui c’è stata una nuova regolamentazione dell’attività sciatoria con l’introduzione di nuove regole sulla sicurezza dello scii.
Il Legislatore ha voluto individuare lo scii come uno sport e non come una attività di natura turistica. Il protagonista dell’attività sportiva è quindi lo sciatore e bisogna capire se al momento di un incidente è da ritenere il solo responsabile o se ci sono dei soggetti terzi che possono essere coinvolti e ritenuti corresponsabili o eventualmente responsabili esclusivi. Si fa riferimento chiaramente alle società di gestione dei comprensori sciistici.
La nuova normativa riprende le regole già scritte nella precedente Legge n. 363/2003 e può essere qualificata come una Legge Quadro, che introduce principi di sicurezza che devono poi essere recepiti da norme territoriali Regionali:
- Estensione dell’obbligo del casco a 18 anni (la precedente normativa prevedeva 14 anni);
- individuazione delle piste di allenamento, l’art.10 della nuova normativa individua come queste aree riservate agli allenamenti devono essere delimitate dai gestori dei comprensori sciistici;
- nuove regole che gli allenatori devono osservare al termine dell’allenamento, l’art.26 del D.L./40 esprime in modo chiaro come il gestore risponde di tutto ciò che avviene all’interno della pista da scii e non oltre il limite del bordo pista;
- Introduzione dell’obbligo per chi effettua i fuori pista di un apparecchio elettronico, detto ARVA, che funziona in ricezione e in trasmissione e che lo sciatore deve avere sempre con se unitamente a pala e sonda;
- Divieto di sciare in stato di ebbrezza e per quanto riguarda poi le piste più difficili, classificate come nere, si possono percorrere solo se si hanno elevate capacità tecniche e fisiche;
- introduzione dell’assicurazione obbligatoria di RC, infatti il Legislatore confermando il concorso di colpa in caso di collisione fra sciatori, li esonera dal dover pagare di tasca propria i danni altrui. Questa copertura si ha o con una polizza del capo famiglia, che copre quindi anche le attività sportive, oppure, acquistando lo skipass si compra obbligatoriamente anche un’assicurazione che garantisce la suddetta RC in caso di incidente sciistico.
Il Dr. Ernesto Bassetti ha analizzato alcuni dati statistici in riferimento alle cause più frequenti di incidenti su pista. I gestori degli impianti, in base anche a delle relative mappature di incidenti avvenuti, possono decidere le modalità di intervento ed eventualmente attuare delle misure correttive per cercare di evitare ulteriori incidenti.
Il Dr. Pier Marco Giambiasi, sulla base di quanto affermato dall’Avv. Del Zotto circa l’obbligatorietà della Responsabilità Civile introdotta dal Legislatore, sottolinea l’importanza di avere anche una polizza di tutela legale che, seppur non obbligatoria, può sollevare lo sciatore da eventuali procedimenti penali ed evidenzia la maggiore onerosità rispetto a procedimenti di natura civile.