Agevolazioni fiscali collegate ai condomini: ecco tutti i lavori condominiali detraibili.
Sono circa 1.200.000 gli edifici condominiali esistenti in Italia. Man mano che trascorrono i mesi, sono sempre di più gli edifici condominiali coinvolti nella pratica del superbonus (110%) per accedere alle agevolazioni fiscali previste dalla legge.
In questo articolo, analizzeremo l’insieme delle agevolazioni fiscali del condominio e, più in generale, l’insieme delle detrazioni fiscali che riguardano il condominio.
Detrazioni fiscali condominio: quali sono, come accedervi, che cosa richiede il fisco.
Distinguiamo tra:
- superbonus 110%;
- altre agevolazioni fiscali condominio;
Superbonus 110%: com’è noto, in base ai contenuti della legge di bilancio vigente per il 2022, il superbonus 110% previsto per gli edifici condominiali sarà prorogato, con aliquote decrescenti, fino all’anno 2025 (31 dicembre). In particolare, in tema superbonus 110% condomini, l’aliquota della detrazione per fruire delle agevolazioni fiscali condominio sarà pari al:
- 110% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2023;
- 70% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2024;
- 65% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2025;
Come abbiamo già avuto modo di chiarire nei nostri precedenti articoli sul tema, il Superbonus 110% è una misura di incentivazione, introdotta dal decreto-legge “Rilancio” del 19 maggio 2020, che punta a rendere più efficienti e più sicure le abitazioni. Il meccanismo del superbonus prevede la possibilità di effettuare i lavori senza costi per tutti i cittadini che si trovino nelle condizioni di farne richiesta. Il Superbonus 110% comprende due categorie di interventi “trainanti”:
- isolamento termico delle superfici opache che interessano l’involucro esterno dell’edificio condominiale (c.d. “cappotto” termico); i materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri ambientali minimi di cui al decreto del ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare dell’11 ottobre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 6 novembre 2017;
- interventi di sostituzione impianti di climatizzazione invernale (“caldaia”); è pubblicata sul sito dell’Agenzia delle Entrate la pagina di indirizzo relativa al superbonu110% che contiene molte indicazioni utili per gli amministratori di condominio; si veda anche il link: https://www.governo.it/superbonus;
A questi interventi, se ne aggiungono altri detti “trainati”. Gli interventi realizzati (trainanti e trainati) nel loro complesso devono migliorare la prestazione energetica di 2 classi. Il risultato verrà certificato con l’attestazione di prestazione energetica (APE pre e post interventi). Per ciascun intervento si applica l’aliquota del 110%, a condizione che siano eseguiti congiuntamente a uno o più degli interventi “trainanti” di cui sopra:
- installazione di impianti solari fotovoltaici e sistemi di accumulo;
- installazione di infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici;
- interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la domotica, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità;
- interventi antisismici (sismabonus), realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici;
Altre agevolazioni fiscali condominio: queste detrazioni possono essere richieste in alternativa a quelle già previste per gli interventi antisismici e per la riqualificazione energetica realizzati sulle parti comuni degli edifici. Tali interventi non rientrano fra quelli ammessi al Superbonus 110%. Per gli interventi diversi da quelli che danno diritto al Superbonus 110% restano applicabili le agevolazioni già previste dalla legislazione vigente in materia di riqualificazione energetica:
- interventi di riqualificazione energetica rientranti nell’ecobonus non effettuati congiuntamente a quelli che danno diritto al Superbonus 110%, per i quali la detrazione attualmente prevista va dal 50% all’85% delle spese sostenute, in base alla tipologia di interventi effettuati, da ripartire in 10 quote annuali;
- bonus facciate, detrazione al 60% per recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna;
- acquisto e posa in opera di schermature solari (tende da sole);
- sismabonus, detrazione Irpef pari all’80% per le singole unità immobiliari, se si passa a due classi di rischio inferiore; detrazione Irpef pari al 70% per le singole unità immobiliari, se si passa a una classe di rischio inferiore; per le parti comuni sono previste altre aliquote per le quali si rinvia al sito dell’Agenzia delle Entrate;
- detrazione per l’acquisto di un’unità immobiliare antisismica, 75% del prezzo di acquisto (se si passa a una classe di rischio sismico inferiore), 85% del prezzo di acquisto (se si passa a due classi di rischio sismico inferiori);
A conclusione, occorre sottolineare che beneficiano di tali detrazioni fiscali i condomìni e le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche per interventi di manutenzione sulle parti comuni.
di Walter Brighenti – DAS