La Corte di Cassazione con una recente sentenza (n. 17.665 del 25.08.2020) ha fatto chiarezza sulla corretta applicazione della normativa vigente in materia, sancendo che l’apposizione della targa di prova sui veicoli già targati è illegittima.
Una sentenza che conferma l’importanza di una polizza di tutela legale per districarsi tra le norme vigenti e avere una copertura legale sia nell’ambito della circolazione privata, che business.
Ci è sicuramente capitato di vedere un’auto circolante sulla strada pubblica con apposta, spesso agganciata al lunotto posteriore, una targa aggiuntiva a quella ordinaria.
Vediamo di comprendere meglio il perimetro di operatività di tale decisione della Suprema Corte (targa provvisoria) anche alla luce della prassi esistente.
Il quadro normativo di riferimento è definito dagli articoli 99 e 255 (Regolamento di attuazione) del Codice della Strada nonché dal DPR 24.11.2001 n. 474 “Autorizzazione alla circolazione di prova dei veicoli”, art. 1, e dal decreto legislativo 30.04.1992 n. 285.
In generale, si tratta di vetture nuove (ma anche motoveicoli e rimorchi) non immatricolate che, in certi casi, possono essere guidate in assenza di una carta di circolazione, munite di un foglio di via e di una targa provvisoria di durata temporale limitata (60 giorni prorogabili fino ad un massimo di 180). I casi sono solo quelli previsti dalla legge: si tratta di situazioni marginali in cui un veicolo ha necessità di essere collaudato o testato in strada, oppure deve essere trasportato, per ragioni commerciali o di allestimento, o di dimostrazione a scopo di vendita, presso determinate fiere e per percorsi stradali non superiori a 100 chilometri.
Lo scopo della norma è quello di consentire una breve circolazione per motivi tassativi individuati dal legislatore e non per altre finalità o prassi come quella, oggetto di vertenza, che è stata portata all’attenzione del Supremo Collegio.
Il caso. Tizio consegna a Caio, meccanico, la propria auto per un guasto. Nella situazione di specie, invece, l’apposizione di una targa di prova, rilasciata dalla motorizzazione all’autofficina, sopra quella di un veicolo già targato di proprietà di un terzo soggetto, aveva creato una commistione di responsabilità nel momento in cui si era verificato un incidente. Il meccanico aveva testato su strada la vettura del cliente per verificare il guasto e aveva perso il controllo del mezzo con conseguenti danni e responsabilità.
Risponde l’assicuratore della RCA della vettura incidentata o quello dell’autofficina? A quale delle due targhe si deve fare riferimento per individuare il responsabile civile?
Per i giudici del Supremo Collegio, l’inclusione nell’elenco normativo delle officine di riparazione va correttamente inteso con riguardo agli operatori che intervengono solo sui veicoli non ancora immatricolati: in presenza di una targa ordinaria non è possibile utilizzare la targa di prova. Ciò in quanto la finalità della targa prova non è quella di sostituire l’assicurazione del veicolo con quella del titolare dell’officina.
Cosa fare se il veicolo è immatricolato, ma non assicurato, e lo si vuole comunque far provare al cliente su strada?
La questione è aperta. In questo caso, parrebbe che l’indicazione dei giudici di legittimità fosse quella dell’opportunità di una diversa polizza di assicurazione “ad hoc” per la responsabilità civile, che coprisse gli utilizzatori delle vetture durante l’esercizio delle attività di concessionario, commerciante di autoveicoli piuttostoché di autoriparatore.
Quanto ai veicoli circolanti in prova ma non immatricolati, la legge dispone l’obbligo assicurativo, che è adempiuto mediante la stipulazione di una polizza sulla targa prova, la quale assicura qualsiasi veicolo in circolazione con quella targa (trasferibile).
Il veicolo già targato (anche se circola per esigenze di prova, a scopo dimostrativo o per collaudo) non può esibire la targa di prova la quale deve essere applicata unicamente su veicoli privi di carta di circolazione.
Ribadisce la Sezione Terza della Corte Suprema che “(…) dei danni derivanti dalla circolazione del veicolo già targato, che circoli con targa di prova, deve rispondere – ove ne ricorrano i presupposti – solo l’assicuratore del veicolo e non l’assicuratore della targa di prova”.
Il punto problematico è proprio quello rappresentato dall’inciso “ove ne ricorrano i presupposti”: se il veicolo targato non è assicurato e non risponde l’assicuratore della targa di prova, cosa succede in caso di incidente? Come negare la possibilità ad un potenziale cliente di provare con il venditore una vettura già immatricolata (perché, ad esempio, usata) prima di concludere l’acquisto?
Le associazioni di categoria hanno già inoltrato un interpello al Ministero dei Trasporti per integrare il vuoto normativo che si è venuto a creare. Vi terremo aggiornati sul tema.
(Fonti: www.wheels.iconmagazine.it; www.assonauto.it)