Efficientamento energetico e riqualificazione energetica
Cambiamenti climatici, effetto serra, combustibili fossili, ma anche viabilità e trasporti, sistemi industriali di produzione, riscaldamento delle abitazioni: tutto ciò rappresenta una minaccia non solo per l’Europa ma per il mondo intero se tali temi non verranno gestiti con una nuova consapevolezza e con un maggiore senso di responsabilità sociale. Per tali ragioni, si parla sempre più spesso, anche nei contesti internazionali, di efficientamento energetico e riqualificazione energetica sia degli edifici ad uso abitativo, sia di quelli adibiti ad ufficio e alla produzione. Lo scopo è quello di utilizzare meno energia, razionalizzando i consumi e gli sprechi, e di ricorrere a fonti rinnovabili con un minor impatto ambientale.
Ambiziosa è, ad esempio, la politica della Commissione Europea sulla riqualificazione degli edifici, specie di quelli dedicati agli uffici amministrativi, che, in tema di sostenibilità ambientale, sono chiamati a dare un contributo a tutto il settore edile ed immobiliare, sperimentando nuove soluzioni “green”. Per tale ragione, la Commissione Europea intende imporre agli stati membri di ristrutturare, ogni anno, almeno il 3% della superficie totale di tutti gli edifici pubblici affinché utilizzino maggiormente le energie rinnovabili e siano più efficienti sotto il profilo energetico.
La politica energetica attuata dall’Italia, anche in ottemperanza al Piano Nazionale Di Ripresa e Resilienza, riprende questi aspetti e dà maggiore attuazione a due tipologie di incentivi per l’efficienza energetica:
- il recupero del patrimonio edilizio, in base all’articolo 16 bis del TUIR inclusi gli interventi antisismici (“sismabonus”) attualmente disciplinati dall’articolo 16 del decreto legge n. 63/2013;
- l’efficientamento energetico mediante interventi di riqualificazione energetica degli edifici, in base all’articolo 14 del decreto legge n. 63/2013;
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- Gli incentivi per l’efficienza energetica sono interventi previsti dal 2008, integrati nel corso degli anni e rientranti nell’ecobonus, nei limiti di spesa previsti dalla legislazione vigente per ciascun tipo di iniziativa. In particolare:
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- riqualificazione energetica di edifici esistenti, specie pareti, finestre, tetti e pavimenti;
- interventi sull’involucro degli edifici per i quali spettano già delle detrazioni fiscali;
- installazione di pannelli solari fotovoltaici per la produzione di acqua calda;
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione;
- sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria;
- acquisto e posa in opera di schermature solari;
- acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo a distanza degli impianti di riscaldamento, di produzione di acqua calda, di climatizzazione delle unità abitative (domotica);
- interventi antisismici (“sismabonus”): edifici demoliti e ricostruiti per ridurre il rischio sismico, anche con variazione volumetrica rispetto al vecchio edificio;
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- Per quanto attiene alla riqualificazione degli edifici, una delle misure più importanti per l’edilizia è sicuramente il superbonus 110% che consiste nel “bonus facciate” associato ad uno degli interventi di cui sopra (c.d. “trainati”).
Il “bonus facciate” è l’agevolazione fiscale introdotta dalla legge di bilancio 2020 per migliorare il decoro urbano degli edifici abitativi (compresi gli immobili strumentali: negozi e pertinenze).
La “ratio” della normativa in esame è quella di incentivare gli interventi edilizi migliorativi, finalizzati al decoro urbano e rivolti a conservare l’immobile nel rispetto degli elementi architettonici e strutturali dell’edificio stesso, in conformità al piano urbanistico, favorendo, altresì, il miglioramento dell’efficienza energetica.
L’agevolazione fiscale consiste in una detrazione d’imposta del 90% delle spese sostenute nel 2020 e nel 2021, e del 60% delle spese sostenute nel 2022, per interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli immobili esistenti, di qualsiasi categoria catastale, compresi gli edifici condominiali.
Non è previsto un limite massimo di spesa e possono beneficiarne inquilini e proprietari, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, persone fisiche e imprese. Quanto alle persone giuridiche, rientrano nel “bonus facciate” anche le agevolazioni fiscali collegate ai condomini.
Sono agevolabili con il “bonus facciate”, i lavori realizzati per il rinnovamento e il consolidamento della facciata esterna, inclusa la semplice pulitura e tinteggiatura, e gli interventi su balconi, ornamenti e fregi. Beneficiano delle agevolazioni fiscali anche i lavori sulle grondaie e i pluviali, sui parapetti e le cornici. Sono comprese anche le spese correlate: dall’installazione dei ponteggi allo smaltimento dei materiali, dall’iva all’imposta di bollo, dai diritti pagati per la richiesta di concessioni edilizie alla tassa per l’occupazione del suolo pubblico.
Nel sito istituzionale dell’ENEA e dell’Agenzia delle Entrate si possono trovare delle schede illustrative che specificano nel dettaglio le modalità operative per accedere alle diverse tipologie di agevolazioni fiscali.
di Walter Brighenti – DAS