È la novità del 2020: è considerato una bicicletta e non un ciclomotore.
Ti è mai capitato di imbatterti in un monopattino elettrico che ti taglia la strada? Oppure, stai camminando lungo il marciapiedi e sei costretto a scendere perché il passaggio è sbarrato da uno di questi veicoli abbandonato, trasversalmente, in un incauto parcheggio?
Come è noto, il caos stradale che si è venuto a creare in questi ultimi mesi nelle strade di alcune città italiane è la conseguenza dei nuovi sistemi di trasporto che la recente tecnologia ha permesso di introdurre mediante la combinazione di informatica, elettronica, meccanica e dell’utilizzo degli accumulatori a ioni di litio. Si tratta di “dispositivi” per la micro-mobilità a propulsione elettrica definiti anche “acceleratori di andatura” per le necessità di locomozione personale.
La circolazione dei monopattini non era contemplata dal Codice della Strada, ma era stata legittimata dal decreto ministeriale dello scorso giugno 2019 come misura sperimentale. Il decreto ministeriale prevedeva che la sperimentazione in ambito comunale avesse una durata tra i 12 e i 24 mesi.
I monopattini elettrici non sono ciclomotori né veicoli: il decreto ministeriale non li equiparava a tali mezzi di trasporto. Il decreto, però, non definiva espressamente tali mezzi di trasporto.
Dal primo gennaio 2020 è consentito l’utilizzo del monopattino elettrico, sia nelle piste ciclabili che nelle zone pedonali.
La normativa, infatti, è stata integrata e ha dato attuazione al “Decreto Toninelli” dell’estate scorsa. Vediamo a quali condizioni e con quali limitazioni.
Secondo la nuova legge i monopattini elettrici “sono equiparati ai velocipedi di cui al Codice della Strada” e quindi, per dirla in altre parole, sono regolamentati al pari delle biciclette, così superando una serie di equivoci che avevano ingenerato multe e confusione tra gli utenti.
Rimangono esclusi gli “hoverboard”, i “segway” e i dispositivi monoruota detti “monowheel”; a cui continuano ad applicarsi le regole definite a giugno.
Dalle cronache dei giornali, infatti, è già capitato ad un pedone di inciampare, riportando lesioni, a causa di un monopattino abbandonato scorrettamente lungo un viale pedonale. Inoltre, si sono già registrati casi di scontri tra pedoni e monopattini.
Come è noto, la stringente normativa europea in tema di immissioni nocive e di lotta all’inquinamento – in particolare, la mobilità eco-sostenibile, il contrasto all’inquinamento atmosferico specie per il materiale particolato PM10 e per i livelli di biossido di azoto – ha indotto il governo italiano ad acconsentire l’interazione di nuovi veicoli elettrici con gli altri mezzi di trasporto già previsti dal Codice della Strada.
DAS, grazie alla polizza “DAS in movimento”, è già in grado di offrire idonea copertura per i sinistri connessi all’uso o alla circolazione di monopattini elettrici, monowheel, hoverboard, volopattini, segway, skateboard elettrici e altre “tavole bicicliche autobilanciate” autorizzate alla mobilità sostenibile dal D.M. n. 229/2019 del 04.06.19; dando ai suoi clienti l’esperienza e la professionalità di un team di avvocati selezionati che lo aiutano nei seguenti casi:
- assistenza legale per ottenere un equo risarcimento in caso di incidente;
- difesa in caso di procedimenti penali per incidente stradale, anche in caso di omicidio stradale;
- tutela legale in caso di sanzioni ingiuste;
- rimborso spese per recupero punti patente e per altre perdite economiche.
È ancora presto per le sentenze, ma i legali del network DAS hanno già individuato le problematiche connesse all’utilizzo improprio di monopattini e segway, ricercandone la corretta interpretazione anche in vista dei possibili nuovi casi di sinistri che coinvolgano la difesa o la richiesta risarcitoria degli assicurati.
Infatti, l’ambiguità legislativa iniziale discendeva dal fatto che il testo del decreto parlava di “dispositivi” e non di “veicoli”, richiamando espressamente le norme del Codice della Strada in materia di comportamento dei ciclisti e dei pedoni (art. 182 e 190) e non quelle che disciplinavano l’uso e la circolazione dei ciclomotori e dei quadricicli leggeri.
Nei primi casi (Torino, Milano), gli agenti avevano comminato sanzioni (in alcune situazioni con misure accessorie: decurtazione punti patente, confisca del mezzo) in base ad un’arbitraria estensione analogica della norma non prevista dal decreto sperimentale applicando le norme previste per la circolazione dei ciclomotori.
Il legislatore è intervenuto il 01.01.2020 e ha chiarito alcuni aspetti.
La circolazione con monopattino elettrico (e con altri dispositivi) è ammessa solo in presenza di due condizioni:
- i singoli comuni devono emanare un’apposita ordinanza sulla circolazione sperimentale, che è consentita solo nelle aree predisposte e con determinate modalità;
- in caso contrario, l’uso dei monopattini elettrici è vietato nelle aree pubbliche.
L’uso è ammesso nelle zone urbane contraddistinte da apposita segnaletica stradale che avverta della possibile presenza di tali mezzi “alternativi”. I dispositivi elettrici:
- non possono superare i 6 Km/h nelle aree pedonali;
- non possono disporre di un motore di potenza superiore a 500 W;
- devono essere muniti di un regolatore di velocità;
- devono essere dotati di segnalatore acustico e di catadiottri;
- possono essere guidati solo con postura in piedi e da maggiorenni (minorenni di età non inferiore ai 14 anni solo in possesso di patente di categoria AM prevista per i ciclomotori);
- vi è l’obbligo per il guidatore di indossare al tramonto un giubbotto retroriflettente;
- nessun obbligo, invece, di indossare il caschetto protettivo;
- nessun obbligo di assicurazione RC, di targa, di patente;
- è sempre, invece, vietato il trasporto dei passeggeri.
I comuni che intendano avviare la sperimentazione devono:
- definire le aree riservate al transito, alla sosta e al parcheggio in sicurezza di monopattini e volopattini per evitare l’intralcio alla circolazione e danni agli utenti;
- promuovere una campagna di informazione sulla sperimentazione della circolazione con propulsione elettrica.
Infine, la normativa contempla anche la possibilità, per le amministrazioni comunali, di stipulare delle convenzioni con dei servizi di noleggio privato per la condivisione in modalità “free-floating” di tali dispositivi tra tutti gli utenti interessati.
Ancora una volta, è la prassi della quotidianità a precedere il dettato legislativo e, ancora una volta, il cliente DAS sa di poter contare sull’esperienza e la professionalità di un team di avvocati selezionati che lo aiutano a districarsi con fiducia tra i meandri tortuosi della modernità.