Il termine “proprietà intellettuale” sembra risalire all’Ottocento e indica l’apparato di principi giuridici che mirano a tutelare i frutti dell’ingegno umano e dell’inventiva.
Possono essere protetti da proprietà intellettuale invenzioni, lavori letterari e artistici, simboli, nomi, immagini e disegni. Al concetto fanno capo le tre grandi aree del diritto d’autore (protezione delle espressioni artistiche), del diritto dei brevetti (protezione delle nuove idee) e del diritto dei marchi (protezione dei simboli finalizzati a distinguere le varie aziende).
I diritti di proprietà intellettuale vengono assicurati dai Paesi per due ragioni: da un lato, offrono una protezione legale del prodotto, forniscono l’incentivo al creatore di investire nella creazione e allo stesso tempo regolano l’accesso da parte di terzi a tale prodotto; dall’altro lato, puntano a stimolare la creatività rendendo disponibile al pubblico l’oggetto della creazione, favorendo così la diffusione della conoscenza generata e quindi promuovendo sviluppo economico e sociale.
PROPRIETA’ INDUSTRIALE
Si parla di “proprietà industriale” in relazione all’innovazione sotto un profilo tecnologico. Nella proprietà industriale rientrano i brevetti, i marchi e i modelli di utilità.
I diritti di proprietà industriale sono a loro volta suddivisi in due principali categorie.
- La prima fa riferimento ai marchi e ai segni distintivi.
La protezione di tali elementi è volta ad assicurare e a stimolare una competizione imparziale, oltre a proteggere i consumatori. Questa protezione ha durata indefinita. Si parla di marchi registrati, quando la protezione di un segno distintivo di un prodotto o di un’impresa (ad es. un logo) gode di una protezione legale rafforzata a seguito della registrazione del medesimo presso l’Ufficio italiano dei brevetti. In tale caso la copertura dura 10 anni ed è estendibile per periodi della medesima durata.
- La seconda categoria, invece, riguarda i diritti di proprietà atti a stimolare l’innovazione. Tra essi il brevetto è il principale meccanismo di protezione, ma esistono anche i modelli di utilità.
COPYRIGHT
Il copyright riguarda il diritto in capo ad autori per lavori artistici e letterari – libri e altri scritti, composizioni musicali, dipinti, sculture, film programmi per computer. Questi diritti hanno una durata di 70 anni dopo la morte dell’autore e si estendono anche a prodotti affini, quali fonogrammi, suoni e broadcasting.
La legge sul diritto d’autore (l. 633/1941), nasce per tutelare i prodotti relativi alla scrittura. Aggiornata nel 2000 (l. 248/2000), è stata estesa alla protezione di nuove tipologie di creazioni, per es. ai programmi informatici, ai materiali audiovisivi e opere filmiche; per questi ultimi l’estensione è stata ulteriormente ribadita nella legge del 2001 sull’editoria (l. 62/2001).
Con l’avvento degli anni 2000 si è assistito alla generazione di strumenti alternativi per la tutela dei diritti di creazione di prodotti dell’ingegno. In particolare il copyleft anche noto come permesso d’autore, realizzato dai creatori e utilizzatori di prodotti informatici. Esso rende completamente disponibile al pubblico la creazione generata, con il vincolo che chi utilizza tale prodotto è obbligato a mantenerlo disponibile a tutti anche nelle sue parti modificate.