Nell’ordinamento italiano, come in altri ordinamenti giuridici moderni, la pena è la punizione che viene inflitta a chi abbia commesso un illecito di tipo penale.
L’art. 25 della Costituzione italiana prevede che:
- Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge [ art.102].
- Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso.
- Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge
Il successivo art. 27 sancisce i principi fondamentali in materia di responsabilità penale, stabilendo che:
- La responsabilità penale è personale.
- L’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.
- Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato
- Non è ammessa la pena di morte
L’esame congiunto di queste disposizioni fornisce il quadro generale del concetto di pena e dei criteri con cui può e deve essere inflitta, affinchè risulti equa e consenta di svolgere le sue molteplici funzioni, quali quella di deterrente rispetto a comportamenti di particolare disvalore sociale (i reati penali), di salvaguardia dell’ordine sociale e di rieducazione e reinserimento del soggetto.
Tali principi sono stati più volte oggetto di esame della Corte Costituzionale. In particolare, tra le tante si può ricordare quanto affermato nella sentenza n. 306 del 1993, nella quale la Corte afferma “[…] Va innanzitutto ribadito, al riguardo, che tra le finalità che la Costituzione assegna alla pena – da un lato, quella di prevenzione generale e difesa sociale, con i connessi caratteri di afflittività e retributività, e, dall’altro, quelle di prevenzione speciale e di rieducazione, che tendenzialmente comportano una certa flessibilità della pena in funzione dell’obiettivo di risocializzazione del reo – non può stabilirsi a priori una gerarchia statica ed assoluta che valga una volta per tutte ed in ogni condizione (cfr. sentenza n. 282 del 1989). Il legislatore può cioé – nei limiti della ragionevolezza – far tendenzialmente prevalere, di volta in volta, l’una o l’altra finalità della pena, ma a patto che nessuna di esse ne risulti obliterata”.