Parliamo oggi di “concorso” di reati: un’espressione un po’ curiosa (concorso?) per indicare delle situazioni piuttosto ricorrenti nelle nostre polizze di tutela legale, soprattutto in quelle di circolazione stradale nel caso di incidente stradale con morti e feriti.
Per capire meglio il concetto di “concorso”, partiamo con un esempio: un caso concreto, un caso risolto, gestito dal nostro ufficio “Claims & Legal Assistance”.
Adamo, un automobilista, guida con imprudenza superando i limiti di velocità: ad un tratto, perde il controllo della vettura e investe più persone che camminavano sul ciglio della strada provocandone la morte.
In questo esempio, un solo soggetto, con una sola condotta (o omissione), commette una pluralità di violazioni della medesima norma incriminatrice: Adamo, con la guida spericolata, ferisce mortalmente più pedoni, violando sistematicamente la norma penale che sanziona l’omicidio colposo. Questa situazione è classificata, nel sistema processuale penale italiano, come “concorso formale omogeneo”: l’omogeneità è data dalla violazione della stessa norma penale incriminatrice.
Da un punto di vista processuale, si afferma che, nel caso del concorso formale omogeneo, l’azione tipica esaurisce il contenuto di una sola fattispecie incriminatrice: nel caso del sinistro di Adamo, si tratta della fattispecie incriminatrice che sanziona l’omicidio colposo.
Accanto al “concorso formale”, sussiste anche un concorso “materiale”. Si crea una situazione di “concorso materiale” quando il medesimo soggetto commette una pluralità di violazioni della legge con molteplici e distinte azioni (o omissioni) eseguite in tempi diversi. Esempio: un malvivente, prima ruba un’arma, poi usa quell’arma per commettere una rapina e, successivamente, uccide una persona adoperando la stessa pistola rubata.
Il concorso materiale è interessante da analizzare perché, in passato, ci si chiedeva quale pena dovesse essere applicata in questi casi: una pena diversa oppure il cumulo delle singole pene previste per ciascuno dei reati commessi (ricettazione, rapina, omicidio)? In altre parole, si applica la regola del cumulo “materiale” oppure si applica un regime punitivo diverso?
La risposta non è così immediata perché il legislatore ha scelto, in alcuni casi, di applicare un regime sanzionatorio più tenue, introducendo alcuni limiti invalicabili di pena: l’art. 81 del Codice Penale afferma, infatti, che, talvolta, si debba infliggere la pena prevista per il reato più grave (c.d. “cumulo giuridico”). Questo accade, ad esempio, se i diversi reati sono commessi dallo stesso soggetto nell’esecuzione di un medesimo disegno criminoso.
In sintesi, l’unificazione in via esecutiva delle sanzioni applicabili ad un soggetto responsabile è un’operazione piuttosto complessa che richiede un attento inquadramento di tutte le norme di legge vigenti.
di Walter Brighenti – DAS