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Ecobonus 110%: che controlli svolge l’Agenzia delle Entrate?

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L’Agenzia delle Entrate esegue una serie di controlli riconducibili alla pratica “ecobonus110% in quanto, tale ente (insieme all’ENEA), è, di fatto, il soggetto giuridico che autorizza il beneficio del 110%.

Tale beneficio, com’è ormai noto, può essere ottenuto fruendo direttamente della detrazione, beneficiando di un contributo anticipato sotto forma di sconto dal fornitore (c.d. “sconto in fattura”) oppure optando per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante.

Per tali ragioni, l’Agenzia delle Entrate esegue dei controlli per accertare l’inesistenza di abusi edilizi e, in caso di irregolarità, bloccare le agevolazioni fiscali previste, con la conseguenza che il committente dovrà provvedere in modo autonomo al pagamento dei fornitori, salvo ulteriori conseguenze legali oggetto di sanzione (amministrativa, penale) per violazione di legge e abuso edilizio.

Abbiamo già spiegato nei nostri precedenti articoli sul tema (vedi: sito DAS, sezione Novità/DASapere), che uno dei rischi principali in tema di superbonus è quello di imbattersi in un controllo ovvero in una contestazione conseguente a quanto dichiarato dal beneficiario nella “Comunicazione dell’opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica” ai sensi degli artt. 119 e 121, decreto legge n. 34 del 2020, modificati dalla legge n. 234 del 2021 e successive deroghe ed integrazioni.

 

Rischi ecobonus/superbonus: controlli Agenzia Entrate

 

I dati trasmessi e raccolti dall’Agenzia delle Entrate devono essere obbligatoriamente forniti dal committente dei lavori per potersi avvalere degli effetti fiscali delle disposizioni in materia di cessione del credito o riconoscimento del contributo sotto forma di sconto. L’omissione o l’indicazione non veritiera di dati può far incorrere il richiedente in sanzioni amministrative e, in alcuni casi, in condanne penali.

 

Controlli ecobonus 110%: i dati richiesti per l’accesso al beneficio

 

Il beneficiario (che può essere anche il condominio, nella persona dell’amministratore condominiale, quando gli interventi edili vengono effettuati sulle parti comuni dell’edificio) deve trasmettere una serie di dati all’Agenzia delle Entrate, che possiamo così riassumere:

  • visto di conformità riservato al professionista abilitato;
  • asseverazione di efficienza energetica (con l’indicazione del codice identificativo dell’ENEA cui spetta il controllo tecnico);
  • asseverazione rischio sismico (con l’indicazione del professionista in caso di spese per il recupero del patrimonio edilizio per rischio sismico);
  • indicazione della tipologia di intervento superbonus con la specificazione dell’importo complessivo della spesa da sostenere;
  • anno di sostenimento della spesa, stato di avanzamento dei lavori, numero di unità abitative presenti nell’immobile condominiale;
  • dati catastali identificativi dell’immobile oggetto dell’intervento;
  • importo complessivo del credito ceduto o del contributo sotto forma di sconto (pari alla detrazione spettante;
  • l’indicazione del cessionario del credito d’imposta ovvero del fornitore che applica lo sconto in fattura;

Oltre alle spese necessarie per l’esecuzione dei lavori, ai fini della detrazione 110% è possibile considerare anche altre voci di spesa per le quali è previsto un ulteriore controllo da parte dell’Agenzia delle Entrate:

  • le spese per la progettazione e le altre prestazioni professionali connesse
  • le spese per l’acquisto dei materiali
  • le spese per l’effettuazione di perizie e sopralluoghi
  • l’imposta sul valore aggiunto, l’imposta di bollo e i diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni e le denunzie di inizio lavori
  • gli oneri di urbanizzazione
  • gli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi: gli interventi di manutenzione ordinaria sono ammessi all’agevolazione solo quando riguardano le parti comuni e la detrazione spetta ad ogni condòmino in base alla quota millesimale

 

Che controlli svolge l’Agenzia delle Entrate? Come fare ricorso

 

I controlli vengono eseguiti, di regola, comparando i dati trasmessi con le informazioni in possesso dell’Agenzia, che le recupera dalle dichiarazioni individuali dei redditi e dal sistema catastale nazionale. Se il contribuente ritiene illegittimo o infondato un atto emesso nei suoi confronti (per esempio, un avviso di accertamento oppure una cartella di pagamento) può rivolgersi alla commissione tributaria provinciale per chiedere l’annullamento totale o parziale dell’atto. Si tratta di un ricorso amministrativo e, per gli importi non superiori ai 20.000 Euro, può contenere anche una proposta di mediazione.

 

di Walter Brighenti – DAS

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