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DIRITTO ALL’OBLIO: APPLICAZIONI PRATICHE

diritto oblio

Le testate giornalistiche – i penalisti lo sanno bene – sono sempre molto attente e recettive rispetto alle notizie di cronaca giudiziaria nella fase delle indagini preliminari (“Tizio ha ricevuto un avviso di garanzia, è indagato!”) o in occasione dell’esecuzione di arresti o misure cautelari. Successivamente il processo di merito prosegue, con i tempi a tutti noti, riservando molte volte un esito positivo per l’interessato: completa assoluzione o drastico ridimensionamento dell’impianto accusatorio rispetto a quanto contestato in un primo momento.

Ebbene, spessissimo la stampa non si manifesta altrettanto sollecita nel fornire siffatti aggiornamenti, che del resto possono verificarsi anche dopo diversi anni dal primo scoop accusatorio: pertanto, si cristallizza nella realtà dell’informazione al pubblico un dato pesantemente pregiudizievole per l’interessato, a prescindere dall’effettiva e reale conclusione della vicenda processuale.

Il fenomeno risulta ancor più accentuato da quando i quotidiani sono pubblicati online: attraverso una semplice ricerca per nominativo si ha accesso ad una moltitudine di articoli relativi alla cronaca giudiziaria, senza particolare attenzione rispetto alla datazione, ma unicamente suggeriti dalla “rilevanza” e dal posizionamento di indicizzazione.

È stato il caso di un imprenditore che, attinto da un procedimento penale per reati tributari, con contestuale esecuzione di sequestri per somme molto ingenti, era finito sulle prime pagine di diverse testate locali. Successivamente, i processi instaurati si concludevano con sentenze di proscioglimento a vario titolo, senza alcuno strascico di natura penale. I medesimi giornali omettevano completamente di fornire notizie sugli esiti dei processi, dunque il “profilo” online dell’imprenditore risultava perennemente compromesso.

Attraverso una comunicazione al motore di ricerca è stato possibile procedere alla cancellazione e deindicizzazione dei contenuti non aggiornati: in effetti, inserendo oggi come chiave il nome dell’imprenditore non risultano più collegamenti ai siti internet delle testate che avevano dato notizia dell’avvio dei procedimenti penali nei suoi confronti.

 

Diritto all’oblio: vale anche per i casi più vecchi

 

La medesima impostazione può ritenersi valida anche in merito a sentenze di condanna (o patteggiamento) molto risalenti nel tempo, legate ad un contesto storico e personale del tutto estraneo all’attualità, che sostanzialmente “marchiano” l’interessato per sempre, in considerazione della facilità di reperibilità della notizia nonostante gli anni trascorsi.

Un caso pratico ha riguardato un imprenditore a capo di una importante azienda che, in occasione della celebrazione del ventennale dalla fondazione, si è posto il problema di alcune notizie ancora rinvenibili sul suo conto online. Il riferimento era ad una sentenza di patteggiamento (con pena sospesa e reato successivamente estinto) emessa nel contesto di “Mani Pulite”, relativa a condotte collocabili alla fine degli anni ’80, presso aziende e gruppi che nulla avevano a che vedere con la professione svolta negli ultimi 30 anni. Una scelta processuale maturata, in allora, nella convinzione di chiudere velocemente il giudizio e, in considerazione della più giovane età, proseguire nella propria vita lavorativa cambiando radicalmente settore.

In questo caso è possibile chiedere la deindicizzazione della notizia, in quanto il requisito dell’attualità (e quindi dell’interesse del pubblico dei giorni nostri) sarebbe venuto meno proprio in ragione del lunghissimo tempo trascorso e della sostanziale “decontestualizzazione” rispetto alla situazione corrente.

Le recenti novelle legislative contenute nella c.d. “riforma Cartabia”, oltre ad alcune disposizioni del Regolamento Europeo di protezione dei dati personali (c.d. GDPR), paiono orientate a salvaguardare in modo sempre più deciso proprio la reputazione del soggetto coinvolto in una vicenda giudiziaria, con la finalità di evitare che l’esito del “processo mediatico” sovrasti ed oscuri le effettive decisioni dei Tribunali.

 

DI Avv.ti Giovanni Briola e Mario Arienti; Studio Legale Briola & Partners S.r.l.-S.T.A.

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