A proposito delle “parole” che ricorrono nei nostri contratti e nelle garanzie di tutela legale, oggi parliamo di “decadenza”.
Se cerchiamo il significato della parola sul vocabolario, la spiegazione che ne deriva è quella di una sorta di perdita progressiva di forza o di diminuzione di vitalità con il trascorrere del tempo.
Trasferiti questi concetti al “modo del diritto”, e della “tutela legale” in particolare, ci rendiamo conto che l’ordinamento giuridico ha la necessità di stabilizzare le situazioni di fatto che si sono consolidate nel tempo, ha l’esigenza di rendere semplici e certe le situazioni giuridiche, togliendo tutela ad un interesse insufficiente o anacronistico ovvero eliminando situazioni di stallo, di attesa, di incertezza.
Il dinamismo economico, le nuove iniziative e i nuovi progetti vengono “intercettati” dall’ordinamento giuridico, che tende a rimuovere tutti gli ostacoli che inceppano le relazioni sociali e contrattuali esistenti tra i privati cittadini.
Vi abbiamo già parlato, in un nostro precedente articolo, del tema della prescrizione, adesso vi parliamo di un altro istituto, in parte affine e in parte diverso, l’istituto giuridico della decadenza.
In quali casi interviene la decadenza nelle polizze di tutela legale?
Proviamo a ragionare su questa situazione, assai ricorrente: la legge riconosce un diritto, ma l’esercizio di questo diritto o il compimento di un atto giuridico va fatto con tempestività se si vuole che esso dia risultati concreti perché, con il passare del tempo, la situazione potrebbe alterarsi. L’ordinamento impone, allora, un termine perentorio.
Nelle garanzie di tutela legale, questo aspetto emerge tutte le volte in cui l’assicurato deve agire in giudizio per far valere le proprie ragioni o deve proporre appello contro una sentenza a lui sfavorevole: l’azione deve essere proposta entro un breve termine, altrimenti la situazione si cristallizza, oppure viene meno il diritto di promuovere l’impugnazione e la sentenza diviene definitiva.
Non è quindi ammissibile che una situazione possa restare indecisa a tempo indeterminato.
L’esigenza di stabilità può manifestarsi in qualunque settore; pertanto, i termini di decadenza possono esserci sia nell’ambito del diritto sostanziale (civile, commerciale, societario, familiare, ecc.), sia nell’ambito del diritto processuale (azione in giudizio, ricorso, impugnazione di una sentenza, appello, ecc.).
Mentre la prescrizione può essere interrotta con l’esercizio di un diritto, la decadenza matura entro un termine inderogabile decorso il quale il diritto è cancellato definitivamente.
Un esempio? La possibilità per il consumatore di denunciare al venditore i difetti del bene acquistato (art. 1495 cod. civ.) e di far valere, nel merito, la polizza di tutela legale “DAS in Famiglia”: il compratore decade dal diritto alla garanzia, se non contesta i vizi al venditore entro otto giorni dalla scoperta.
Per tali ragioni, è molto importante denunciare con tempestività un sinistro e l’avvocato incaricato DAS ha sempre cura di verificare che i termini processuali non scadano quando risulta evidente l’impossibilità di definire in via stragiudiziale la controversia e si richiede alla Compagnia l’autorizzazione al seguito giudiziale.
Di Walter Brighenti – DAS