La professione del commercialista, a causa della complessità delle materie che ne richiedono la consulenza, è accompagnata da una copertura di assicurazione di RC. Lo scopo di questa assicurazione professionale commercialista, obbligatoria per legge dal 2013 per gli iscritti all’albo di categoria, è quello di tenere indenne il patrimonio personale del professionista nel caso di richieste di risarcimento causate da errori derivanti dall’esercizio della professione. Rientrano in questa categoria:
- il dottore / ragioniere commercialista;
- il tributarista;
- il consulente del lavoro;
- il sindaco / revisore / consigliere amministratore.
Il rapporto che lega il commercialista al proprio cliente è un rapporto fiduciario di natura contrattuale. Si tratta di un contratto di prestazione intellettuale con obbligazioni di mezzi “al fine di raggiungere il risultato sperato, ma non a conseguirlo”. La diligenza professionale richiesta non è quella ordinaria, ma quella qualificata di cui all’art. 1176 co. 2 cod. civ., che presuppone il massimo scrupolo e un parametro di perizia più severo di quello ordinario. Tuttavia, ai sensi dell’art. 2236 cod. civ., in caso di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d’opera (il commercialista) risponde dei danni solo per dolo o colpa grave. Come vedremo, questo è un ambito molto importante di operatività della polizza di tutela legale.
Le principali materie, che coinvolgono il commercialista nell’esercizio della professione sono:
- adempimenti fiscali;
- adempimenti contabili (tenuta della contabilità, redazione dei bilanci);
- diritto societario e commerciale;
- costituzione di imprese (attività svolta in concerto con il notaio) e successive vicende di trasformazioni societarie.
È con riguardo agli adempimenti di natura fiscale, che si concentrano le maggiori probabilità di errori fonti di responsabilità del commercialista:
- mancato invio telematico di dati all’Agenzia delle Entrate;
- versamento tardivo dei contributi di un cliente;
- errori nella dichiarazione dei redditi di un cliente ovvero di un bilancio societario.
Perché integrare l’assicurazione professionale commercialista con la tutela legale?
La RC Professionale Commercialisti tiene indenne il professionista risarcendo il contribuente-cliente dal danno subito, che è normalmente di tipo patrimoniale. La polizza di tutela legale completa l’assicurazione di RC in una serie di situazioni aggiuntive in cui quest’ultima non opererebbe. Precisamente:
- difesa penale per quelle condotte del commercialista che integrano un asserito comportamento trasgressivo rispetto all’obbligo tributario di natura penale colposa;
- opposizione alle sanzioni amministrative tributarie ingiuste di cui all’art. 2 co. 2 del D. Lgs. n. 472/1997;
- vertenze con i clienti del professionista, specie nel caso di recupero crediti, oppure di contestazioni sulla diligenza nello svolgimento dell’attività di consulenza fiscale o tributaria;
- contestazioni da parte dell’ordine professionale di appartenenza del commercialista;
- controversie con i dipendenti del commercialista.
Difesa professionista è la nostra soluzione per la tutela legale di commercialisti e revisori contabili.
Infatti, la responsabilità del professionista, per omissioni o inadempienze a obblighi di legge o di contratto o a obblighi tributari, può essere di tre tipi:
- civile: responsabilità contrattuale per violazione del contratto di prestazione professionale;
- amministrativa: per violazione di norme tributarie non penali;
- penale: per reati colposi connessi all’attività svolta-
In alcuni di questi casi, è necessario difendersi in giudizio avvalendosi della difesa di un avvocato, dove la responsabilità accertata dal processo potrà essere:
- diretta ed esclusiva del contribuente;
- del commercialista in concorso con quella del contribuente;
- esclusiva del professionista.
Da tenere presente che, normalmente, gli uffici dell’erario si rivolgono, in primis, al privato contribuente notificandogli la contestazione. A seguito del giudizio tributario di impugnazione dell’atto impositivo, l’esito potrà essere quello della disapplicazione della sanzione comminata oppure la conferma della stessa con conseguente responsabilità del contribuente o del consulente tributario.
Tra le vertenze contrattuali di cui al punto 1, rientrano tutte quelle controversie che, come dicevamo sopra, attengono allo svolgimento del diligente mandato fiduciario posto in essere tra il contribuente e il commercialista. In tali casi, quest’ultimo potrà contare sull’assistenza legale che gli verrà fornita dalla nostra polizza Difesa professionista.