Il nostro assicurato, un negozio di elettronica, si è trovato in difficoltà: ha dovuto consegnare un nuovo computer al sig. Rossi, acquirente, poiché accusato di vendita di un computer difettoso.
La mandataria per l’Italia del costruttore coreano ha risposto sbrigativamente alle domande risarcitorie del sig. Rossi sostenendo che la richiesta andava inoltrata al produttore poiché il distributore non è mai responsabile.
Per il nostro assicurato, un negoziante al dettaglio, è un problema; il cliente si è rivolto a lui e non è il primo caso che si verifica.
In magazzino, in giacenza, il negozio dispone di un lotto di dieci computer della stessa marca, tutti della stessa serie, tutti difettosi. Il nostro cliente è un piccolo commerciante, la gestione delle scorte pesa sul bilancio aziendale perché rappresenta un costo fisso.
Impensabile per lui citare il colosso straniero per farsi rimborsare la commessa di 10 pc portatili.
La normativa contenuta nel “Codice del Consumo”, che ha innovato e abrogato il precedente articolo 1519 quinquies del Codice Civile e ha dato attuazione al dettato comunitario, vieta al venditore finale di rifiutarsi di sostituire o rimborsare il consumatore nel caso di un difetto di produzione di un bene acquistato nel suo punto vendita opponendogli di rivolgersi alla casa madre. Lo scopo della riforma è quello di esercitare una pressione sui metodi di fabbricazione e sulle attività di progettazione, al fine di ottenere prodotti più sicuri.
Il produttore è il solo responsabile del danno causato da un difetto del suo prodotto?
Il titolare del negozio si rivolge a DAS per accertare in che termini fosse possibile citare il produttore per inadempimento contrattuale dal momento che quest’ultimo non rispondeva ai solleciti del commerciante. Aperta la pratica, attivata la garanzia di tutela legale, gli avvocati del network di DAS spiegano che non è necessario agire in giudizio nei confronti del costruttore poiché, nella catena distributiva dell’ingrosso, risponde per vizi anche chi produce o fornisce le parti componenti, chiunque apponga sul prodotto il proprio marchio o segno distintivo, oppure chi importa all’interno dell’Unione Europea il bene difettoso.
Con l’assistenza d DAS, il titolare del negozio di elettronica (venditore finale) ha, quindi, promosso un’azione di rivalsa nei confronti del venditore intermedio per chiedere di essere manlevato dai costi sostenuti per la sostituzione del computer difettoso. Inoltre, l’avvocato DAS ha promosso azione legale anche per il rimborso dell’intero lotto caratterizzato dallo stesso vizio.
La polizza “DAS in Azienda” comprende il rimborso anche delle spese peritali. Nel caso concreto, si è rivelata particolarmente utile una perizia tecnica poiché il difetto del computer era dovuto ad un cablaggio elettrico inadeguato che ne aveva provocato il surriscaldamento.
Grazie alla perizia e alla difesa da parte dell’avvocato del network DAS, il titolare del negozio ha vinto la causa nei confronti del venditore intermedio poiché quest’ultimo è stato ritenuto un anello facente parte della medesima catena contrattuale distributiva effettivamente coinvolto nella filiera produttiva della casa madre produttrice.
Il venditore intermedio è stato condannato non solo a rifondere al piccolo dettagliante le spese dell’intera commessa difettosa, ma anche al pagamento delle spese peritali e del grado di giudizio; quest’ultimo potrà esimersi da responsabilità solo provando che il difetto non esisteva ancora nel momento in cui il prodotto è stato immesso in circolazione (responsabilità oggettiva).
Questo articolo trae spunto da un caso reale, ma ogni riferimento è puramente casuale.