Si è rivolto a noi, il dott. Remo Rinaldi, assicurato con noi con la polizza Difesa area medico-sanitaria, medico dipendente a contratto presso una struttura clinico-sanitaria privata, rimasto contagiato da coronavirus un anno fa, durante la prima ondata pandemica.
Il caso. Remo ha contratto l’infezione e ha denunciato un sinistro per ottenere assistenza legale da un avvocato che possa dimostrare la responsabilità del datore di lavoro. La vicenda che vi narriamo è un caso non risolto poiché, in primo grado, non siamo riusciti nell’intento.
Il fatto merita di essere raccontato per mettere in evidenza alcune criticità dell’attuale assetto normativo, alcune svolte innovative, ma anche false aspettative che è opportuno dipanare.
Responsabilità medica ed emergenza epidemiologica da Covid-19: i parametri della legge Gelli-Bianco non bastano a proteggere i professionisti che operano in strutture sanitarie (fonte: “Insurance Review”, marzo 2021, pag. 38 e sgg.).
Remo ha affrontato la complessità dell’epidemia nella prima fase, quando i dispositivi di difesa per medici e operatori sanitari (guanti, mascherine, camici e visiere) erano pressoché introvabili e non si parlava ancora di un vaccino. Non era ancora intervenuta l’INAIL che, poco dopo, ha equiparato i casi di infezione da Covid-19 nei luoghi di lavoro all’accertamento di ogni altro evento infortunistico compreso l’infortunio (contagio) in itinere.
Fortunatamente, Remo non ha riportato conseguenze gravi, si è ammalato ed è guarito, ma per ben tre mesi non ha potuto svolgere l’attività in regime libero professionale. Per questo si è rivolto a noi e, con l’avvocato incaricato, si è valutata la richiesta risarcitoria complessiva nella somma di 100.000 Euro.
Nell’attuale scenario pandemico, infatti, quella degli operatori sanitari rappresenta la percentuale più alta dei casi positivi accertati:
- sono 30.000 gli operatori sanitari rimasti contagiati finora, pari al 12% dei casi totali dall’inizio della pandemia (fonte: clubmedici.it);
- dall’inizio dell’emergenza ci sono stati oltre 170 medici di famiglia e 14 farmacisti deceduti per aver contratto il virus (fonte: clubmedici.it);
- a un anno esatto dall’inizio dell’emergenza, la Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri (FNOMCEO) registrava 328 tra medici e operatori sanitari deceduti a causa del virus (fonte: “Insurance Review”, marzo 2021, pag. 39).
La possibilità di una rivalsa per “culpa in vigilando” nei confronti di una struttura sanitaria esiste, ma deve essere ben argomentata. Infatti, è vero che il datore di lavoro è tenuto, sotto pena di imputazione, ad ogni comportamento che sia idoneo ad evitare il verificarsi del rischio in azienda, anche per quanto riguarda l’adozione dei protocolli organizzativi, ma la responsabilità contrattuale del datore di lavoro non prescinde dalla prova di tutti gli elementi costitutivi della stessa.
In altri termini, colpa, danno e nesso causale rimangono i presupposti della responsabilità sia dell’operatore sanitario, sia della struttura sanitaria.
Il riconoscimento giudiziale di un’ipotesi di colpa sanitaria per vicende cliniche connesse al coronavirus è un percorso travagliato, fatte salve le macroscopiche violazioni di legge e delle condotte sanitarie.
Il nostro avvocato incaricato ha contestato alla clinica privata la gestione e la valutazione del rischio nonché l’assolvimento degli obblighi di formazione e ha messo in mora anche la compagnia di assicurazione della responsabilità professionale: attualmente, il contenzioso prosegue con quest’ultima.
La decisione del giudice adito punta l’accento sulla necessità di una correlazione causale tra l’insorgenza del danno per l’operatore sanitario e la corretta valutazione dei rischi da parte della clinica medica.
In altri termini, il contagio da Covid-19 è da considerarsi infortunio sul lavoro laddove sia accertata l’origine del contagio avvenuto nell’ambiente di lavoro oppure per causa determinata dallo svolgimento dell’attività lavorativa, in considerazione delle mansioni svolte dal dipendente che si è ammalato e di ogni altro indizio in tal senso.
Il giudice ha ritenuto che non fosse esigibile dalla struttura sanitaria un contegno diverso da quello tenuto nel caso concreto in termini di gestione delle risorse professionali, di disponibilità di strumenti di prevenzione, di protocolli e di buone pratiche dell’assetto organizzativo. Le difese addotte dal datore di lavoro “(…) ci siamo trovati di fronte ad un virus sconosciuto, non avevamo linee guida nazionali né sufficienti dispositivi di protezione individuale” sono state ritenute prevalenti alla luce dell’incontestabile eccezionalità dell’evento infettivo che si è dovuto affrontare.
Per il momento, il caso è chiuso. Valuteremo se proporre appello. Intanto, l’attività del nostro avvocato prosegue con la compagnia di RC professionale, che sembra non voler riconoscere l’infortunio sul lavoro. Sembra profilarsi all’orizzonte una profezia ben spiegata da “Insurance Review” nel numero di marzo 2021 (pag. 39): accanto all’emergenza sanitaria, un’emergenza giudiziaria: “Le procure, in molte aree d’Italia, sono già partite (…) rischiamo di avere contenziosi legali per i prossimi dieci anni”.
Se ti interessa l’argomento, puoi leggere anche il caso della responsabilità per danni da chirurgia estetica.
Il prodotto: “Difesa area medico-sanitaria”; valore in lite: 100.000 Euro; durata del giudizio: 1 anno; spese legali sostenute da DAS: 11.500,00 Euro.
di Walter Brighenti – DAS
Questo articolo trae spunto da un caso reale, ma ogni riferimento è puramente casuale