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Il caso

Prodotto utilizzato: DAS per Te

Tempi di definizione: 18 mesi

Spese sostenute dal cliente: 0 euro

Spese legali e peritali risparmiate grazie a D.A.S.: 9.255,60 euro

LA DESTINAZIONE DEL PADRE DI FAMIGLIA

LA DESTINAZIONE DEL PADRE DI FAMIGLIA

“La destinazione del padre di famiglia”. Sembra il titolo di un vecchio lungometraggio di Hollywood degli anni Sessanta, uno di quei film melodrammatici in cui la protagonista era la conturbante Lana Turner.

Invece, si tratta di una questione giuridica, di un modo di costituzione di una servitù prediale, e il caso è stato trattato dai nostri uffici a seguito dell’apertura di un sinistro. Il prodotto interessato è DAS in Famiglia e si è rivolto a noi Attilio per una problematica apparentemente semplice, ma che ha richiesto un notevole impegno da parte del nostro legale incaricato.

In sintesi, la vicenda. Attilio lamenta un comportamento scorretto da parte del proprio vicino che, con gesti, atteggiamenti, e soprattutto comportamenti scorretti, gli rende ostico l’accesso alla propria abitazione. In particolare, Attilio lamenta l’installazione di fioriere e divisori ornamentali che, di fatto, gli impediscono di passare con agilità.

Il nostro legale incaricato, durante la fase stragiudiziale e di consulenza legale, si rende presto conto che non si tratta semplicemente di “rapporti di vicinato” (azione di apposizione e regolazione dei confini, apposizione dei termini, ecc.), ma dell’esercizio di una servitù prediale il cui diritto era ostacolato dall’indebita opera di occupazione-recinzione messa in atto dal proprietario del terreno confinante.

Normalmente, le servitù di passaggio vengono costituite con atto notarile o comunque risultano da una mappa catastale o da un contratto. Pensiamo al caso, non molto diverso da quello del nostro assicurato, di un terreno con annessa abitazione circondato da un terreno altrui, così da non avere accesso alla strada. In tali circostanze, è il contratto che regola le modalità e i presupposti di esercizio della servitù di transito senza dispendio o disagio eccessivo per entrambe le parti.

Nel caso di Attilio, invece, il nostro avvocato incaricato si è trovato di fronte a turbative da parte del vicino, come l’apposizione di vasi lungo il viottolo conteso, che non gli consentivano un accesso agevole, ma l’assicurato non disponeva di un contratto dal quale risultasse l’obbligo di rispetto di tale servitù.

La vertenza è durata oltre un anno e ha richiesto indagini e perizie, anche storico-ricostruttive, oltreché prove testimoniali poiché la legge afferma che, in tali casi, l’onere è del rivendicante il quale deve provare con qualsiasi mezzo la presenza di segni visibili di opere permanenti destinate al suo transito e rimaste inalterate nel tempo.

L’avvocato ha agito in giudizio con un’azione “confessoria servitutis” ai sensi dell’art. 1062 cod. civ. e ha potuto dimostrare:

  • che la concreta morfologia dei luoghi attestava lo stato di asservimento di un terreno in favore dell’altro;
  • che i due fondi appartenevano anticamente ad un unico proprietario che li aveva successivamente divisi e venduti;
  • che il viottolo era stato costruito dall’antico proprietario, così collegando alla pubblica via anche le porzioni più distanti del fondo stesso e che lo stato dei luoghi non era cambiato nel momento in cui i due terreni avevano cessato di appartenere al medesimo soggetto;
  • che lo stato dei luoghi è mutato solo nel momento in cui il vicino di casa di Attilio con vasi, recinzioni, ornamenti ha, di fatto, creato un ingombro all’imbocco in entrata e in uscita dal viottolo;

Il giudice ha accolto le argomentazioni del nostro avvocato incaricato e ha dato ragione ad Attilio, ma ha compensato le spese legali. La fortuna per Attilio è stata quella di disporre della polizza DAS in Famiglia, altrimenti avrebbe dovuto sostenere gli oneri della parcella del proprio avvocato.

 

Questo articolo trae spunto da un caso reale, ma ogni riferimento è puramente casuale.

DASy

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