Aldobrando, di professione “Data Protection Officer”, assicurato con la polizza di tutela legale “Difesa Professionista”, riceve un’ingiunzione di pagamento per danni informatici, che avrebbe cagionato nei locali di un suo cliente.
Tempestivamente, Aldobrando ci contatta per attivare la copertura di tutela legale e capire in che modo difendersi. Si tratta di un caso particolare di “cyber diritto”.
La polizza di tutela legale integra perfettamente in questi casi la copertura tradizionale di responsabilità civile professionale, specie quando quest’ultima, per limiti operativi, non è attivabile.
L’azienda controparte ha citato Aldobrando, tecnico informatico, per una duplice richiesta risarcitoria:2203
- un danno provocato durante la prestazione del servizio di consulenza informatica,
- un ulteriore danno cagionato dal presunto fatto illecito del nostro Assicurato come conseguenza ulteriore della consulenza informatica.
Viene adombrata anche la possibilità di una querela per illecito penale colposo.
Aldobrando è amareggiato e confuso anche perché la sua polizza di responsabilità civile professionale esclude l’evento occorso o comunque non lo ricomprende tra le garanzie previste. Che fare?
Due sono le richieste risarcitorie avanzate dalla controparte:
- la perdita patrimoniale conseguente a distruzione e deterioramento di atti e di documenti archiviati (danno contrattuale);
- la dispersione di informazioni personali e riservate di cui Aldobrando avrebbe dovuto garantire la non vulnerabilità, così esponendo l’azienda controparte a contestazioni da parte di terzi (danno extracontrattuale).
Il fatto, in sintesi. La facile e rapida gestione di informazioni rappresenta oggi un “must” per l’efficienza aziendale. Per questa necessità, un’azienda da tempo impegnata in tale settore del mercato, ha richiesto al nostro Assicurato una consulenza per lo sviluppo di un software che consenta l’archiviazione documentale in modo pratico e sicuro.
La formattazione accidentale di una partizione della memoria e la sovrascrittura dei dati, secondo la ricostruzione della controparte, avrebbero comportato la perdita di informazioni in fase di configurazione del server e la loro “dispersione” nel “Cloud” con conseguente violazione delle norme in tema di privacy. La duplice richiesta risarcitoria, oltre 100.000 Euro, era tale da annientare economicamente l’attività professionale di Aldobrando.
Per questo motivo, abbiamo messo a disposizione del nostro Assicurato un perito e un avvocato specializzato in “risk security e privacy”. La difesa legale non è stata facile, ma, fortunatamente, il nostro agente aveva ben assicurato Aldobrando.
Aldobrando, infatti, ha stipulato la polizza “Difesa Professionista” con l’estensione “vertenza contrattuali con i clienti”, corredandola anche con la garanzia “spese di resistenza”: quest’ultima estensione, in particolare, lo tutela “per coprire le spese per resistere a un’azione in giudizio e per le eventuali spese di soccombenza” se “il contraente ha una polizza di responsabilità civile verso terzi in regola con il pagamento dei premi che non può essere attivata”. Questa era proprio la situazione di Aldobrando.
Il nostro perito incaricato ha potuto accertare che non si è trattato di un errore di programmazione e ha escluso la correlazione tra il lavoro di Aldobrando e il danno che ha subito l’azienda sua cliente. Infatti, il danno lamentato sarebbe stato provocato da un guasto elettrico, che ha comportato il “crash” improvviso del server a causa del cedimento di un disco fisso. I nostri legali hanno, quindi, argomentato giuridicamente dimostrando che l’evento dannoso non era in alcun modo imputabile all’Assicurato, escludendo sia l’inadempimento contrattuale, sia il danno extracontrattuale per fatto illecito provocato dalla dispersione delle informazioni e dalla violazione della riservatezza. Ottenuta anche la remissione della querela.
In tali situazioni, ci rendiamo conto di come la copertura di tutela legale integra e completa bene la polizza di responsabilità civile professionale, che copre gli errori professionali procurati a terzi.
Il prodotto: “DIFESA PROFESSIONISTA” con l’estensione ARTICOLO 1.6 – GARANZIA “VERTENZE CONTRATTUALI CON I CLIENTI” e ARTICOLO 1.4 – GARANZIA “SPESE DI RESISTENZA”; tempo di definizione della controversia fase stragiudiziale: 5 mesi; valore in lite: 100.000,00 Euro; spese peritali sostenute e rimborsate da DAS: 1.450 Euro; spese legali sostenute e rimborsate da DAS: 4.968 Euro.
Questo articolo trae spunto da un caso reale, ma ogni riferimento è puramente casuale