Una schiera di villette costruite lungo una vecchia tratta ferroviaria. Un luogo tranquillo; la garanzia che, di fronte all’abitato, nessuno avrebbe edificato. Tutto ciò, fino a quando il dirigente di una società di trasporti intermodali non deliberò di riconvertire la bretella ferrata in uno snodo strategico per la logistica.
La costruzione di una barriera fonoassorbente per la mitigazione della propagazione sonora non ha, però, impedito agli abitanti del centro residenziale di subire gli effetti negativi delle immissioni acustiche dovute all’intenso traffico di container trasportati con vagoni cargo anche nelle ore notturne.
Si rivolge a noi, Michele, proprietario di un edificio posto accanto allo snodo ferroviario e assicurato con DAS con il prodotto DAS per Te.
Il caso. A causa dell’intenso traffico commerciale, protrattosi per mesi anche nelle ore di riposo notturno, l’immobile di Michele è divenuto inabitabile e ha perso oltre la metà del valore commerciale con la conseguenza che, l’assicurato, non riesce a rivenderlo. Michele è costretto ad abbandonare l’abitazione e accusa disturbi nel sonno.
Le denunce precedentemente formulate da Michele non avevano prodotto alcun concreto risultato utile poiché la “Fer.Cantieri” S.p.A. si era sempre difesa argomentando che gli interventi di riduzione degli impatti acustici erano stati autorizzati dall’ente pubblico locale e risultavano conformi alla normativa CE vigente in materia urbanistica.
La vicenda è apparsa immediatamente molto grave e complicata perché la condotta del dirigente della “Fer.Cantieri” S.p.A. avrebbe anche potuto integrare gli estremi di un illecito penale tale da meritare l’intervento della Procura. In ogni caso, era necessaria una perizia fonometrica per accertare che la soglia della normale tollerabilità fosse stata violata, mentre non era chiaro cosa prevedesse all’uopo il piano regolatore locale.
DAS per Te è il prodotto di tutela legale che assiste l’assicurato nella difesa delle proprie ragioni anche nel caso di diritto alla salute.
Infatti, secondo le difese della “Fer.Cantieri” S.p.A., non era stata l’azienda di trasporto intermodale a sconfinare in un centro abitato violandone le regole, bensì la confusa politica urbanistica locale che aveva legittimato, anche con sanatorie successive, la costruzione di immobili ad uso abitativo in una zona di rilevanza industriale e commerciale (la “Fer.Cantieri” S.p.A. faceva notare l’esistenza di un ingresso autostradale posto nelle vicinanze, nonché di una intersezione tangenziale ad alta velocità di scorrimento).
Esaminati gli atti, acquisita la documentazione, accertato il corretto accatastamento delle villette rispetto all’esistenza di abusi edilizi successivamente condonati, l’avvocato incaricato DAS ha richiesto all’ASL una nuova perizia per il rilievo e la valutazione di disturbi causati da eccessive vibrazioni nonché per la redazione della documentazione previsionale di impatto acustico.
Accertato il superamento del parametro della normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi, si trattava di differenziare ulteriormente tra le immissioni che pur essendo intollerabili erano da considerarsi lecite (per le quali è, dunque, previsto un indennizzo) e le immissioni illecite per le quali opera unicamente una tutela di tipo inibitorio.
Oltre ai rimedi ordinari di cui all’art. 2043 cod. civ., art. 844 cod. civ. e art. 949 cod. civ. (azione negatoria), in caso di turbative e molestie, recentemente, la giurisprudenza ammette anche la possibilità di ricorrere alla procedura d’urgenza ex art. 700 cod. proc. civ., in particolare quando si ritengano lesi dalle immissioni acustiche i diritti alla salute personale e all’ambiente di vita salubre.
Forte di questa giurisprudenza, l’avvocato incaricato DAS ha agito giudizialmente contro la “Fer.Cantieri” S.p.A. con la procedura ex art. 700 cod. proc. civ., ottenendo l’interruzione immediata in via cautelare dell’attività logistica di trasporto propedeutica al processo ordinario di accertamento nel merito cui è rimessa la statuizione della vertenza.
Il sinistro è ancora aperto. Attualmente, Michele è ritornato nella propria abitazione ed è in attesa del giudizio ordinario che confermi le sue ragioni (abuso di strumenti sonori, segnalazioni acustiche, strepiti e violazione della quiete pubblica). Alla luce degli elementi di prova esistenti “prima facie”, la Procura della Repubblica ha avviato delle indagini preliminari nei confronti del dirigente della “Fer.Cantieri” S.p.A. per violazione dell’art. 659 cod. pen. (disturbo delle occupazioni private e del riposo delle persone). Le indagini sono ancora in corso.
Il prodotto: DAS per Te; valore in lite: 500.000 Euro; durata della controversia (solo procedura cautelare ex art. 700 c.p.c.): 8 mesi; spese legali sostenute da DAS (perizia fonometrica e procedura cautelare d’urgenza): 1.250 Euro + 7.300 Euro.
di Walter Brighenti – DAS
Questo articolo trae spunto da un caso reale, ma ogni riferimento è puramente casuale