In questo articolo raccontiamo il caso di un’azienda nostra assicurata con il prodotto di tutela legale “DAS Circolazione Business”, che a seguito dell’acquisto di un bene difettoso, ha avuto una controversia contrattuale e denunciato per difetto conformità una concessionaria, colpevole di essersi rifiutata a riconoscere il malfunzionamento del furgone appena venduto.
Si rivolge a noi Napoleone, titolare dell’azienda nostra cliente, per denunciare un sinistro di natura contrattuale. La sua impresa è specializzata nella produzione di pavimenti industriali antisdrucciolo in poliuretano-cemento composti da resina ad alta velocità di indurimento. Per realizzare queste superfici, occorre versare, in rapidità, in un’unica soluzione, un amalgama semifluido che viene, in seguito, spalmato e livellato a terra.
DAS ha rinnovato la propria offerta rivolta alle imprese con nuovi prodotti modulari per la tutela della circolazione e dei veicoli funzionali all’attività commerciale.
Per questo processo lavorativo, Napoleone ha acquistato un furgone ribaltabile per lo scarico dei materiali grezzi ed equipaggiato con un meccanismo basculante che permette la manovra del container sia a destra che a sinistra oltreché sul lato posteriore. Il furgone è stato ordinato presso un concessionario rivenditore e “customizzato” in base alle esigenze del cliente, ma sempre seguendo le specifiche tecniche fornite dalla casa produttrice.
Napoleone aveva ricevuto un ingaggio per la realizzazione della pavimentazione dell’hangar di un aeroporto. In fase di esecuzione dei lavori, a causa di un guasto alle sospensioni cardaniche, che dovevano controllare il ribaltamento del cassone, si è riversata a terra un’enorme quantità di materiale, subito induritosi, così compromettendo irreparabilmente il processo di pavimentazione dell’aviorimessa.
“DAS Circolazione Business” permette di tutelare la circolazione dei veicoli con un pacchetto base ed estensioni facoltative, massimali ampi e tariffa semplificata.
La ditta nostra cliente ha diffidato la concessionaria per difetto di conformità del furgone acquistato e inidoneità all’uso per cui era stato adattato e ha chiesto la sostituzione con un modello nuovo. La concessionaria venditrice ha risposto negativamente, opponendo il fatto che il modello richiesto era stato “personalizzato” su indicazione del cliente e che eventuali istanze di reclamo o di contestazione andavano inoltrate direttamente all’azienda produttrice del furgone.
Napoleone ha, quindi, chiesto il nostro intervento per sbloccare la situazione e ottenere la condanna della concessionaria all’adempimento contrattuale.
Il nostro legale incaricato ha immediatamente contestato il difetto di legittimazione passiva eccepito dal venditore poiché, in tali casi, il concessionario è chiamato a rispondere direttamente ai sensi del Codice del Consumo (art. 129 e sgg.) e non ha la possibilità di opporre la responsabilità del produttore.
Non essendo stata possibile una trattativa stragiudiziale – poiché la concessionaria sosteneva che l’adattamento del furgone era stato effettuato presso le officine del produttore con un contratto stipulato con quest’ultimo – Napoleone ha avuto il nostro appoggio per promuovere una causa per violazione degli artt. 129 e 130 del Codice del Consumo. Da notare, tra l’altro, che Napoleone aveva acquistato il camion proprio in vista del lavoro che doveva eseguire, ma non aveva richiesto il risarcimento del danno emergente dovuto al ritardo nell’esecuzione dell’appalto.
Come detto, la concessionaria convenuta eccepiva, nella propria comparsa di risposta, il difetto di legittimazione passiva in quanto doveva essere citata la casa produttrice, mentre il nostro assicurato chiedeva il ripristino senza spese della conformità del mezzo mediante riparazione o sostituzione.
Eseguita la c.t.u., il giudice adito ha statuito a favore del nostro cliente osservando che “i difetti lamentati dal compratore possono considerarsi tali da rendere il bene non conforme al contratto di vendita”.
Napoleone ha ottenuto la riparazione del cassone ribaltabile, a spese del venditore, ma avrebbe anche potuto chiedere la risoluzione del contratto di compravendita in quanto il giudice demandava alla parte attrice vittoriosa questa seconda alternativa.
Il prodotto: “DAS Circolazione Business” + pacchetto facoltativo “Garanzie aggiuntive controversie contrattuali”; valore in lite: 108.000 Euro; durata della causa: 8 mesi; spese peritali: 1.100 Euro; spese legali sostenute dalla Compagnia: 13.430 Euro.
di Walter Brighenti – DAS SpA
Questo articolo trae spunto da un caso reale, ma ogni riferimento è puramente casuale