Il prodotto: DAS IN FAMIGLIA; durata della controversia (solo stragiudiziale): 2 mesi; valore in lite (danno morale): 20.000,00 Euro; spese peritali: 350 Euro; spese legali sostenute da DAS e che il cliente avrebbe dovuto anticipare in assenza di polizza: 550 Euro (studio della controversia + attività stragiudiziale) oltre IVA e CPA; ammontare del risarcimento ottenuto: 3.500 Euro.
Bullismo a scuola: dal 2017, la legge n. 71 del 29 maggio protegge gli alunni dagli atteggiamenti persecutori, dalle molestie o dalla loro messa in ridicolo.
Si tratta del primo intervento normativo da parte del legislatore finalizzato a difendere i minori, nei luoghi scolastici, da qualunque forma di discriminazione o offesa, anche verbale, finalizzata ad insidiare, isolare, esercitare una pressione morale a danno di un minore o di un gruppo di minori, anche mediante la diffusione di contenuti on line.
Il prodotto di tutela legale DAS in Famiglia è stata la risposta assicurativa di DAS contro tale fenomeno e molteplici sono stati i casi, segnalati al nostro ufficio “Claims”, di denuncia di sinistro collegata ad un’asserita ipotesi di bullismo o di cyberbullismo (puoi leggere i nostri articoli precedenti nella sezione News/Casi risolti del sito DAS).
Vi raccontiamo, oggi, l’esperienza di Anna e dei suoi genitori, Serafino e Maria, tutti assicurati con DAS con la polizza di tutela legale DAS in Famiglia. Abbiamo prontamente preso in esame la vicenda, affidando la pratica ad un nostro avvocato del network DAS specializzato in queste problematiche, con la consapevolezza che la tempestività è la prima arma con la quale si combattono tali situazioni di vittimizzazione.
Due aspetti meritano di essere considerati per comprendere meglio il perimetro legale all’interno del quale si può promuovere un’azione giudiziale che rappresenta anche l’ambito di operatività dell’intervento dell’avvocato.
1) Innanzitutto, l’aggressore bullo (essendo un minorenne, facilmente un coetaneo della vittima) è un soggetto che non ha ancora la capacità d’agire e, sovente, neppure l’imputabilità per il fatto addebitatogli.
L’aggressore risponderà, quindi, entro i termini di legge e con le modalità con le quali le istituzioni scolastiche decideranno di affrontare la questione, secondo i valori della corretta convivenza tra i coetanei, in collaborazione con le famiglie e nel rispetto della riservatezza della sfera privata della vittima dell’atto di bullismo.
2) In secondo luogo, il dirigente scolastico (ma anche tutti gli altri componenti il personale scolastico: docenti e personale ATA), che venga a conoscenza di fatti o atti commessi a danno di minori, deve informare con tempestività i soggetti coinvolti esercenti la responsabilità genitoriale e deve attivare adeguate azioni di contrasto di simili fenomeni.
I regolamenti scolastici devono prevedere esplicite sanzioni disciplinari, commisurate alla gravità degli atti compiuti.
Per i minori autori di atti di bullismo, tra i 14 ed i 18 anni, se non c’è querela o denuncia, scatta l’ammonimento: il provveditore convoca il minore insieme ai genitori.
La vicenda. Anna ritrova, tra le pagine del suo sussidiario, un biglietto anonimo, scritto a mano, riportante un messaggio offensivo (nello specifico, si trattava di un disegno infantile con un contenuto fortemente evocativo per la storia personale della bambina). Al primo biglietto, si sono succeduti, nel corso delle successive settimane, altri schizzi su “post-it” facilmente riconducibili alla grafia di una compagna di banco di Anna.
Nel frattempo, Anna aveva iniziato a manifestare segnali di disagio, crisi d’ansia, stato depressivo che si accentuava in concomitanza con l’inizio della settimana scolastica.
Purtroppo, sia l’insegnate che il preside della scuola non avevano, all’inizio, adottato misure adeguate a tutelare la bambina poiché, secondo le loro argomentazioni, non era chiara l’identità del bullo autore dei biglietti minatori. A questo punto, Serafino e Maria, che si erano anche avvalsi del servizio di assistenza psicoterapeutica attivato presso l’istituto scolastico, sempre più preoccupati per la condizione di salute della loro figlia, hanno deciso di contattare un avvocato mediante la loro polizza di tutela legale DAS in Famiglia.
L’avvocato DAS, basandosi sui riscontri di una perizia calligrafica ricompresa nelle garanzie di polizza, ha equiparato i manoscritti anonimi con alcuni quaderni riconducibili alla bambina sospettata di bullismo. Raggiunta la prova certa dell’origine degli scritti minatori, l’avvocato ha provveduto a denunciare il fatto al provveditore, segnalando anche le pregresse denunce rimaste inevase.
A questo punto, il sinistro è proseguito in via stragiudiziale, ricercandosi, con l’istituto scolastico e con i genitori del bullo, una soluzione bonaria che, in primis, ponesse fine ai casi di discriminazione e riconoscesse, in parte, il danno morale.
Le sanzioni devono essere proporzionate alle infrazioni disciplinari e ispirate alla riparazione del danno e all’acquisizione di consapevolezza sul significato della condotta lesiva, poiché ogni misura sanzionatoria deve assolvere una funzione educativa nei confronti del bullo.
Il caso è molto delicato, perciò non riportiamo gli esiti integrali della vicenda, tuttavia informiamo che i genitori di Anna sono stati risarciti dall’istituto scolastico che, in sede stragiudiziale, ha corrisposto una somma economica a compensazione del danno morale lamentato da Serafino e Maria, mentre è in corso un procedimento amministrativo per verificare gli inadempimenti a carico del dirigente scolastico.
di Walter Brighenti – DAS
Questo articolo trae spunto da un caso reale, ma ogni riferimento è puramente casuale