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VIDEO REGISTRAZIONI: UTILIZZO ED EFFICACIA PROBATORIA NEI SINISTRI STRADALI

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Nel nostro ordinamento in caso di sinistri stradali, vale la presunzione di concorso di colpa tra i conducenti coinvolti, dunque ognuno deve dimostrare di non essere responsabile dell’incidente verificatosi. A tal proposito la tecnologia si è dimostrata valido supporto per gli automobilisti, anche in considerazione dell’aumento dell’utilizzo delle c.d. dashcam (dispositivi di registrazione video installati sul cruscotto delle auto e che riprendono la strada che si percorre). È facile immaginare come l’utilizzo di videoregistrazioni possa tornare utile nei sinistri e contenziosi controversi. In alcuni casi complessi, inoltre, avere a disposizione la registrazione dell’accaduto, che testimonia l’esatta dinamica dei fatti, può fare la differenza ai fini assicurativi. Di particolare importanza è l’utilizzo delle registrazioni delle telecamere di sorveglianza installate all’esterno immobili in prossimità del luogo dell’evento. I video prodotti dalle telecamere possono essere utilizzati in giudizio come prove, sul punto ormai vi è orientamento consolidato da parte della giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. sent. n. 39293/2018).

 

 Presunzione di colpa

 

L’art. 2054 del Codice civile in tema di circolazione stradale, prevede che il conducente di un veicolo coinvolto in un sinistro stradale deve dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. L’articolo citato stabilisce che: “nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli”. Il conducente coinvolto per vincere questa presunzione dovrà provare la condotta colposa della controparte, che sia stata da sola idonea a cagionare il danno e dovrà dimostrare, sulla base di elementi oggettivi, di non aver causato l’incidente. In tale quadro, la visione di un filmato registrato consentirà di stabilire con ragionevole certezza la dinamica dell’incidente, un video è una testimonianza diretta e inequivocabile dell’evento. Così si potrà effettuare una più precisa ricostruzione dei fatti rispondente al vero ed accertare eventuali inosservanze del Codice della strada, diversamente, di difficile dimostrazione. In questo modo, risulterà più semplice provare di non aver provocato l’incidente, dimostrando che si è tenuta una condotta di guida rispettosa delle norme sulla sicurezza stradale e delle regole di prudenza, e che è stata la controparte a porre in essere una condotta tale da causare l’incidente. Per quanto riguarda l’aspetto pratico al fine di accertare la responsabilità dell’uno o dell’altro conducente dei veicoli coinvolti è, come poc’anzi accennato, utile, non solo richiedere il verbale delle autorità competenti, se intervenute, ma chiedere alle stesse l’acquisizione di eventuali registrazioni di filmati che in qualche modo abbiano ripreso la dinamica dell’evento. A tal proposito si potrebbe far riferimento ad un caso pratico riguardante un incidente stradale per il quale si era proceduto ad introdurre il giudizio dinanzi al Giudice di Pace competente. Si trattava di un conducente che negava l’evento sostenendo di non trovarsi nel luogo del sinistro, nel corso del processo veniva acquisito un video con le telecamere di sorveglianza che non solo ne immortalava la presenza, ma dimostrava che era alla guida di un furgone nel giorno e nell’ora dell’incidente. Pertanto nel caso posto ad esame il ricorrente lamentava che, nonostante, l’efficacia probatoria del video che dimostrava la falsità di quanto da lui sostenuto, il Giudice si era basato per la sua decisione su una sola testimonianza di dubbia attendibilità che aveva escluso che il veicolo condotto dal resistente si trovasse nel luogo del sinistro. La motivazione del giudice risultava superata dalle videoriprese del tutto legittime. Dunque la negazione del valore probatorio delle videoriprese costituiva un errore logico-giuridico nell’iter argomentativo seguito dal Giudice tanto da inficiarne la decisione finale. Per i detti motivi il ricorrente impugnava la decisione dinanzi alla Cassazione, la quale concludeva accogliendo il ricorso e dichiarando la sua fondatezza affermando che le videoregistrazioni hanno valenza probatoria essendo legittime e utilizzabili in quanto consentono la ricostruzione dei fatti accertando la responsabilità dell’evento fino a quel momento controverso.

 

Efficacia probatoria delle videoriprese in caso di sinistro

 

Come rappresentato in alcuni incidenti di particolare complessità spesso è stato decisivo l’utilizzo non solo di prove testimoniali, ma anche di filmati registrati grazie a videocamere di sorveglianza installate su negozi, banche, immobili, che sono stati prodotti come mezzi di prova nel giudizio riguardante l’accertamento delle responsabilità dell’evento. In sede giudiziale, le immagini registrate assumeranno il valore di prova documentale. La registrazione, non è altro che un documento che ha nel file video il suo supporto materiale. A tal proposito, l’articolo 2712 del Codice civile disciplina le riproduzioni meccaniche di fatti o cose, stabilendo che: “le riproduzioni fotografiche, informatiche o cinematografiche, le registrazioni fonografiche e, in genere, ogni altra rappresentazione meccanica di fatti e di cose formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime”.

Secondo l’art. 2712 del Codice civile, l’efficacia probatoria delle riproduzioni e rappresentazioni meccaniche, in ragione della loro formazione al di fuori del processo, è subordinata alla non contestazione dei fatti che tali riproduzioni tendono a provare da parte di colui contro il quale siano prodotte in giudizio. In termini pratici, la controparte, per non fare accettare come prova il video prodotto contro di lei, dovrà contestarne la rispondenza alla realtà dei fatti così come verificatisi. Nondimeno, tale disconoscimento dovrà essere dettagliato ed esplicito, indicando rigorosamente gli specifici elementi di fatto dimostranti non corrispondenza tra la realtà rappresentata nel video e quella reale.

La giurisprudenza sul punto, ha chiarito, che “in tema di efficacia probatoria delle riproduzioni meccaniche di cui all’art. 2712 del Codice civile, il “disconoscimento” che fa perdere alle riproduzioni stesse la loro qualità di prova – e che va distinto dal “mancato riconoscimento”, diretto o indiretto, il quale, invece, non esclude che il giudice possa liberamente apprezzare le riproduzioni legittimamente acquisite – deve essere chiaro, circostanziato ed esplicito, dovendo concretizzarsi nell’allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta” (Cass. civ.n. 1033/2013). Entrando in un caso pratico se la controparte non disconosce i contenuti registrati dalla videocamera nella prima udienza o nel primo scritto difensivo successivo alla produzione in giudizio degli stessi, il video si ha per riconosciuto ed il giudice dovrà tenerne conto nella valutazione del quadro probatorio.

In relazione alle prove, l’art. 116 del Codice di procedura civile distingue due tipi di prove: la prova legale, che esercita un effetto vincolante nei confronti del giudice, e la prova libera, che è rimessa alla valutazione discrezionale ed al prudente apprezzamento del giudice, secondo il principio del libero convincimento.

Da una attenta lettura dell’art. 2712 del Codice civile si desume che le riproduzioni dei video registrati in caso d’incidente, sono dotati di efficacia di prova legale, se la controparte ne disconosce validamente il contenuto, tali riproduzioni non acquisteranno il valore probatorio privilegiato tipico delle prove legali, ma degraderanno a prove liberamente apprezzabili dal giudice, ai sensi dell’art. 116 c.p.c.. Nel caso di contestazione, le registrazioni non saranno del tutto inutilizzabili, ma potranno assurgere ad elemento di prova che, unito alle altre risultanze processuali, potrà fondare il convincimento del giudice. In corso di causa se una delle parti deduce ed eccepisce il disconoscimento, la parte che abbia prodotto il video potrà chiedere che un Consulente d’Ufficio esamini i files memorizzati dalle videocamere e che ne accerti l’autenticità e la veridicità.

In definitiva utilizzare registrazioni video è di per sé lecito nel nostro ordinamento. Quello che può costituire un atto illecito è l’utilizzo che si fa dei dati personali raccolti quando, ad esempio, le registrazioni siano condivise sui social network senza oscurare le persone riprese e le targhe inquadrate siano leggibili. Invece è del tutto lecito utilizzare tali dispositivi per precostituire una prova da usare in una causa, al fine di dimostrare di non aver causato l’incidente in cui si è rimasti coinvolti ed al fine di ascrivere alla controparte la responsabilità del sinistro. Data l’importanza che l’argomento privacy sta assumendo in questi ultimi anni, la relativa tematica meriterà di essere approfondita in un apposito articolo, anche in considerazione dell’evoluzione normativa in merito.

In caso di produzione in giudizio del video, esso si considererà prova documentale e, in mancanza di disconoscimento chiaro, circostanziato ed esplicito della controparte, avrà valore di prova legale. Diversamente, in caso di contestazione, le registrazioni saranno liberamente apprezzabili dal giudice nella formazione del proprio convincimento.

 

Di Avv. Paola Celletti; Studio legale Celletti

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