Costituisce reato di riproduzione abusiva di opere fotocopiare completamente testi scientifici per motivi di lucro, senza corrispondere nulla agli eventi diritto.
La legge sul diritto d’autore autorizza la riproduzione del 15% dell’opera a condizione di fornire un importo forfettario agli aventi diritto.
La Cassazione si è espressa chiaramente nella sentenza 2000/2020, respingendo il ricorso presentato da un proprietario di una copisteria reo di aver riprodotto abusivamente e per scopo di lucro, diverse opere scientifiche cartacee ritrovate anche in formato elettronico nel suo pc.
La Corte d’appello ha confermato la sentenza di primo grado, appellata dall’imputato, perché condannato alla pena di 4 mesi di detenzione ed a 1800,00 di ammenda. Con il concorso di attenuanti generiche si è determinata una sanzione pecuniaria complessiva di 31.800,00 euro, oltre pene accessorie di legge, con il beneficio della sospensione delle succitate condanne, in quanto colpevole di aver riprodotto in modo abusivo e per fini di lucro molteplici opere scientifiche.
L’imputato è ricorso in Cassazione sottolineando che il marchio SIAE non era riportato all’interno dei volumi; precisava inoltre che doveva ritenersi superato il limite temporale di tutela previsto dall’art. 25, legge sul diritto d’autore n. 633 del 1941 nella quale si precisa che “trascorsi i 70 anni dalla morte dell’autore“, l’opera si considera “caduta in pubblico dominio” ovvero non è più soggetta al diritto d’autore.
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Cassazione per le seguenti ragioni:
- durante un controllo effettuato dalla Guardia di Finanza nella copisteria sono state “scoperte e sequestrate 148 copie rilegate di testi scientifici, riproducenti per intero il testo;
- nel disco rigido del computer sono stati rinvenuti un file excel con l’elenco di titoli di opere scientifiche, tra cui quelle riprodotte, e alcuni file in formato pdf relativi alla scansione di alcune copie rinvenute in copia integrale.
Per la legge la Corte riporta al contenuto dell’art 68 della legge n. 633/1941 dove si cita che “è consentita, nei limiti del quindici per cento di ciascun volume o fascicolo di periodico la riproduzione per uso personale di opere dell’ingegno effettuata mediante fotocopia, xerocopia o sistema analogo purché venga corrisposto un compenso a favore degli aventi diritto.”
E’ necessario precisare inoltre che l’onere probatorio, richiamato dall’imputato e finalizzato a dimostrare che l’opera dell’ingegno non è più coperta dal diritto d’autore per decorso del tempo, risulta essere totalmente a carico di chi intende usufruirne per provare la propria innocenza.