Cosa prevede la riforma del condominio in merito all’installazione di impianti di videosorveglianza? La riforma del condominio (legge n. 220/2012) ha sancito alcune novità in merito al tema della videosorveglianza; materia in precedenza poco normata.
L’autorità garante della privacy ha quindi sollecitato l’introduzione di un articolo ad hoc che coprisse tale lacuna normativa, legittimando e dettagliando il procedimento necessario per valutare l’installazione di telecamere sulle parti comuni del condominio.
L’articolo 1122-ter del codice civile stabilisce infatti che “le deliberazioni devono essere approvate dall’assemblea con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti ed almeno la metà del valore dell’edificio” (art. 1136, comma 2, c.c.).
L’assemblea condominiale ha quindi facoltà di deliberare l’installazione di telecamere per la videosorveglianza, ma solo ed esclusivamente con l’obiettivo di tutelare la sicurezza di cose e persone (ovvero i beni comuni, i condomini e i loro familiari).
Videosorveglianza e regolamento sulla privacy
È importante sottolineare che tali impianti devono essere installati nel rispetto degli adempimenti indicati dal provvedimento generale del Garante della Privacy in materia di videosorveglianza dell’8 aprile 2010; il quale prevede che l’installazione delle telecamere è ammessa solo per motivi di sicurezza e che l’amministratore ha l’obbligo di installare gli appositi cartelli informativi con l’indicazione della presenza delle videocamere.
A tal proposito il Garante ha predisposto un modello semplificato indicante un’informativa minima da inserire nei cartelli. E’ importante inoltre sottolineare come questi ultimi dovranno essere predisposti in luoghi diversi e almeno un avviso dovrà contenere l’informativa completa.
Inoltre, l’amministratore è tenuto a stabilire i tempi minimi di conservazione delle immagini (comunque entro la durata massima di 24 ore) e dovrà individuare il personale responsabile del trattamento dei dati.
Nel caso in cui non vengano rispettate le suddette disposizioni la delibera rischia di essere considerata invalida con conseguenze anche penali sia nei confronti dell’amministratore che dei condomini.
Si possono installare le telecamere nei singoli condomini?
Nel caso in cui il singolo condomino voglia installare delle telecamere per uso privato queste ultime devono essere installate nelle aree di sua esclusiva proprietà. Infatti, trattandosi di zone riservate non è richiesta nessuna autorizzazione dell’amministratore, ma sarà sufficiente informare gli altri condomini. Ovviamente, onde evirare conflitti con i vicini, è fondamentale che le telecamere riprendano solo le aree di proprietà del condomino (vedi il caso risolto di un nostro assicurato >)