Informativa sulla gestione dei reclami
Se il servizio offerto da D.A.S. SpA, il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri non risultassero di Suo gradimento, interessi del problema l’Intermediario che ha emesso il contratto o il servizio Customer Care della Compagnia al numero verde 800.84.90.90.
Nel caso in cui l’inconveniente non dovesse essere risolto e volesse sporgere reclamo può compilare il form presente a questo link oppure inviarlo per iscritto a:
D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri SpA – Servizio Clienti
Via Enrico Fermi, 9/B – Verona – CAP 37135
Fax 045 8351025 – e mail: servizio.clienti@pec.das.it
La funzione aziendale incaricata della gestione dei reclami è il Servizio Clienti.
Sarà nostra cura provvedere a fornirLe una risposta, in collaborazione con le Linee ed i Servizi aziendali coinvolti dal caso segnalato.
Qualora non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all’IVASS (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni) – Servizio Tutela Consumatore – Via del Quirinale, 21 – 00187 Roma, compilando il presente modulo corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In questi casi e per i reclami che riguardano l’osservanza della normativa di settore da presentarsi direttamente all’IVASS, nel reclamo deve essere indicato:
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nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
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individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato;
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breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;
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copia del reclamo presentato all’impresa di assicurazione e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa;
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ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.
Per ulteriori informazioni può consultare il sito di IVASS www.ivass.it
In relazione alle controversie inerenti la quantificazione dei danni e l’attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti a livello normativo o convenzionale.
I sistemi convenzionali di risoluzione delle controversie sono:
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l’arbitrato: in caso di divergenza di opinione fra l’Assicurato e la Società sulle possibilità di esito positivo di un giudizio o di un ricorso la questione potrà essere demandata ad un arbitro secondo quanto stabilito dalle Condizioni Generali di assicurazione. In ogni caso resta salva la facoltà di rivolgersi in alternativa all’Autorità Giudiziaria.
I sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie previsti a livello normativo sono:
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la negoziazione assistita, introdotta con la Legge n. 162/2014 in vigore dal 9.2.2015;
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la mediazione che è obbligatoria negli ambiti individuati dalla Legge n. 98/2013 in vigore dal 20.9.2013.
Le ricordiamo, per l’esperimento dell’azione giudiziaria per far valere la Sua pretesa, la necessità di ricorrere alla mediazione obbligatoria, in quanto prevista come condizione di procedibilità dalla legge per le controversie in materia assicurativa, facendo altresì presente la possibilità di attivare preliminarmente l’arbitrato previsto nelle Condizioni Generali di Assicurazione e la negoziazione assistita facoltativa.