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QUALI RESPONSABILITÀ HA E QUANDO DEVE RISARCIRE I DANNI L’ARCHITETTO?

responsabilità architetto

Responsabilità professionale architetto: danni dopo la ristrutturazione di un albergo.

L’architetto è una figura professionale fondamentale soprattutto quando si tratta di un progetto relativo ad un complesso immobiliare, all’inizio di un’attività commerciale oppure quando ci si rivolge ad un progettista per il rilancio di un’impresa o la ristrutturazione di un negozio. Che cosa accade quando le cose non vanno per il verso giusto? Cosa succede, giuridicamente, se il committente rileva dei danni o dei vizi? Quando è responsabile l’architetto e quando non lo è?

Partiamo da un caso concreto, che abbiamo avuto modo di seguire nell’attività di assistenza legale connessa al nostro prodotto assicurativo di tutela legale DAS Professionista.

 

Quali responsabilità ha e quando deve risarcire i danni l’architetto?

 

Nel caso concreto, l’albergatore contestava al nostro assicurato (un architetto, che ha stipulato la polizza di tutela legale “DAS Professionista”) una negligenza nella progettazione della ristrutturazione dell’immobile a causa di alcuni problemi di infiltrazione d’acqua piovana che si erano verificati al piano seminterrato dello stabile dove l’architetto aveva realizzato una sala conferenze ad uso pubblico. Originariamente, quel piano seminterrato era adibito a cantina, era privo di agibilità, ed era meno profondo in quanto, per renderlo abitabile, l’impresa di escavazioni aveva dovuto raggiungere un livello di profondità maggiore.

 

Quando l’architetto sbaglia?

 

Ancora una volta, sono le norme generali sulle obbligazioni contrattuali di cui al Codice Civile, nonché i principii generali sulla responsabilità civile, a chiarire quando l’architetto (e il professionista in genere) sbaglia: in estrema sintesi, si può rispondere a questo quesito affermando che l’architetto è responsabile quando è tenuto al risarcimento del danno.

Sempre proseguendo nella vicenda narrata sopra, l’onere della prova della negligente, imprudente prestazione professionale dell’architetto grava sul cliente committente il quale deve dimostrare il nesso causale esistente tra il danno che si è verificato e la condotta del professionista (ad esempio, per l’inesatta o parziale esecuzione dell’attività di studio e di progettazione).

 

Responsabilità architetto e responsabilità direttore dei lavori

 

Accanto ai casi di responsabilità dell’architetto progettista, vi sono anche le ipotesi di responsabilità del direttore dei lavori ossia il “capo cantiere” preposto dall’impresa edile di costruzioni all’esecuzione delle opere edili sulla base dei progetti e degli studi eseguiti dagli ingegneri civili e dagli architetti. In presenza di problemi tecnici di speciale gravità (come recita la normativa codicistica), infatti, la responsabilità dell’architetto è attenuata e limitata alle ipotesi di colpa grave. Perché? Perché, in tali situazioni (come nel sinistro DAS da noi gestito) sopravvengono delle circostanze rischiose che l’architetto non può prevedere neppure con la diligenza e il grado di perizia qualificata richiesto dal suo ruolo. In tali ipotesi, il rischio si trasferisce sul soggetto maggiormente in grado di prevederlo e, da ultimo, sul cliente finale che ha affidato l’incarico.

 

Quanto tempo per contestare un lavoro di ristrutturazione?

 

Così, nel nostro caso, l’architetto assicurato con DAS ha basato il progetto della sala riunioni affidandosi agli studi di fattibilità idrogeologica eseguiti dagli ingegneri civili (attestanti la sussistenza dei requisiti), segnalando, altresì, l’importanza dell’adozione di una speciale membrana isolante che consentisse la micro aerazione del locale e da applicarsi alla rete di armatura al momento della realizzazione delle fondazioni in cemento armato. Purtroppo, tali indicazioni non sono state tenute in considerazione dall’impresario edile (direttore dei lavori), che le aveva valutate eccessivamente onerose dopo aver effettuato una comparazione costi-benefici. Tutto ciò ha, però, successivamente comportato la formazione di umidità di condensa e la presenza di infiltrazioni, che hanno reso inagibili i locali.

Nel settore immobiliare, non operano regole diverse rispetto ad un qualunque altro contratto di compravendita. Perciò, tralasciando l’ipotesi della malafede (dolo) − ossia l’ipotesi che il costruttore li abbia volutamente occultati al momento della conclusione dei lavori, oppure il progettista professionista abbia commesso degli errori ingiustificabili per il grado di diligenza qualificata a lui richiesto – al cliente committente rimangono otto giorni, dalla scoperta del vizio, per effettuare la denuncia al venditore-fornitore e chiedere una congrua riduzione del prezzo oppure il risarcimento in forma specifica.

Il sinistro da noi descritto si è concluso con l’“assoluzione” dell’architetto, che non è stato giudicato professionalmente responsabile nei confronti del cliente per aver omesso di richiedere una verifica di regolarità urbanistica alla Pubblica Amministrazione ed essersi, invece, basato sui riscontri messi a disposizione dall’impresario edile.

 

di Walter Brighenti – DAS

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