Una sentenza della Corte di Cassazione ha stabilito che se trascorre molto tempo tra l’infrazione stradale e la notifica della stessa all’interessato, quest’ultimo potrebbe non ricordare chi era alla guida del mezzo di trasporto.
Che cosa succede nel caso di omessa comunicazione del conducente
In caso di eccesso di velocità rilevato tramite autovelox, la multa viene notificata al proprietario del mezzo entro i 90 giorni successivi. Insieme ad essa, viene inoltrato l’invito a comunicare, entro i successivi 60 giorni, i dati dell’effettivo conducente.
Il proprietario deve inviare la comunicazione sia nel caso in cui lui stesso fosse alla guida, sia nel caso in cui a guidare l’auto fosse un altro soggetto.
Chi non fornisce questa comunicazione senza una valida ragione subisce una seconda multa da 282 a 1.142 Euro nonché il taglio dei punti dalla patente.
Punti patente: omessa comunicazione al conducente
In altre parole, nel caso in cui si commetta un’infrazione senza essere fermati dalle forze dell’ordine è possibile, a certe condizioni, non perdere i punti della patente: non è automaticamente sanzionabile colui che non fornisce i dati del conducente.
Il caso della perdita punti patente, da cui è nata la sentenza, ha visto una ricorrente agire fino al Supremo Collegio.
La opponente ha inizialmente contestato la sanzione davanti al giudice di primo grado sostenendo di aver comunicato tempestivamente alla suddetta Polizia Municipale di non essere in grado di indicare le generalità di chi era alla guida del veicolo di sua proprietà al momento della originaria infrazione a causa sia del notevole arco di tempo trascorso tra l’infrazione e la notifica del verbale di accertamento, sia dalla circostanza che il veicolo era utilizzato, oltre che da lei, anche dal marito e dalle figlie.
Il giudice di primo grado ha confermato la tesi della ricorrente poiché “bisogna distinguere la condotta di chi omette del tutto di comunicare alla P.A. le generalità del conducente del veicolo al momento dell’infrazione da quella di colui che invece comunichi l’esistenza di validi motivi idonei a giustificare l’omessa trasmissione dei dati richiesti.
Anche il giudice di secondo grado rilevava che, nel caso di specie, l’opponente non era stata in grado di fornire i dati del conducente della sua automobile, in quanto la violazione risaliva a circa quattro mesi prima rispetto alla notifica del verbale ed il veicolo era spesso utilizzato anche da altre persone tutte munite di patente.
Obbligo comunicazione dati conducente
In terzo grado, la Corte di Cassazione (sentenza n. 9555/2018) chiarisce che resta in ogni caso sanzionabile la condotta di chi semplicemente non ottempera alla richiesta di comunicazione dei dati personali e della patente del conducente.
Laddove, invece, la risposta sia stata fornita, ancorché in termini negativi, resta devoluta alla valutazione del giudice di merito la verifica circa l’idoneità delle giustificazioni fornite dall’interessato ad escludere la presunzione di responsabilità che la norma pone a carico del dichiarante.
La Corte di Cassazione ha sottolineato che deve sì essere sanzionato il comportamento di chi non rispetta l’obbligo di comunicazione dei dati personali e della patente del conducente ma che, nel caso la risposta sia stata fornita, anche se in termini negativi, si rimanda al giudice la valutazione di merito circa l’idoneità delle giustificazioni fornite dall’interessato per escludere la presunzione di responsabilità che la norma pone a carico del dichiarante.
Riassumendo. Se trascorre del tempo dal momento in cui è stata commessa l’infrazione a quando viene contestata, è possibile dichiarare di non sapere chi era alla guida. Si dovrà pagare una sanzione aggiuntiva di 286 Euro, ma si avranno ancora tutti i punti della patente.
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di Walter Brighenti – DAS