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MULTA E AMMENDA: LE PAROLE DI DAS

multa ammenda

Nell’àmbito delle parole di DAS, oggi parliamo della differenza giuridica tra multa e ammenda, due termini legali che ricorrono spesso nelle nostre modalità operative nonché nelle denunce di sinistro.

 

Le pene in senso stretto: le pene pecuniarie come alternativa alle pene detentive

 

Che sia detentiva piuttostoché pecuniaria, la pena assolve una importante funzione sociale: il giudice applica la pena in misura proporzionata all’entità della colpevolezza con il fine di ricondurre il responsabile ad un comportamento nella società civile conforme alla legge. Tuttavia, mentre il “bene giuridico” della libertà personale è omogeneo e facilmente sanzionabile, i parametri di valutazione delle condizioni economiche del condannato si prestano ad un ampio margine di potere interpretativo e discrezionale da parte del giudice. Non solo. I limiti dell’amministrazione fiscale italiana circa l’incapacità di un reale accertamento del reddito degli imputati, espone il sistema sanzionatorio di tipo pecuniario al rischio di elusioni e di insufficienti confische.

 

Quali sono le sanzioni pecuniarie in senso stretto?

 

Multa e ammenda sono accomunate dal fatto di essere delle pene pecuniarie, che si contrappongono a quelle detentive, restrittive della libertà personale (reclusione e arresto). A parte questo aspetto, esse sono diverse tra loro in quanto la multa è una pena prevista per i delitti, mentre l’ammenda è una pena stabilita per le contravvenzioni.

Com’è noto, nel nostro ordinamento giuridico, la categoria del reato si distingue in delitti e contravvenzioni. Normalmente, la contravvenzione appartiene alla categoria dei reati di minore gravità. In alcuni casi, le contravvenzioni sono state “depenalizzate” e trasformate in illeciti amministrativi.

La multa è la pena pecuniaria prevista per i delitti. È interessante notare come la riforma del sistema penale non abbia completamente rimosso un retaggio del passato, una concezione arcaica del diritto penale, che contemplava una piena fungibilità tra libertà personale e patrimonio economico del condannato. Infatti, è previsto che, se la multa non viene pagata per insolvibilità del condannato, la pena pecuniaria si converta in una sanzione alternativa: la libertà controllata ed il lavoro sostitutivo. La conversione avviene secondo un parametro di ragguaglio fissato dalla legge:

  • la libertà controllata consiste in una forte limitazione della libertà personale accompagnata da una serie di obblighi;
  • il lavoro sostitutivo consiste nella prestazione di un’attività lavorativa non retribuita, a favore della collettività, da effettuarsi presso un ente pubblico o comunque un ente riconducibile ad una pubblica amministrazione;

L’ammenda ricalca la regolamentazione giuridica prevista per la multa e ne condivide il limite: trattandosi di una pena pecuniaria, essa sacrifica un bene assai disomogeneo qual è il patrimonio. Infatti, una pena pecuniaria di identico ammontare, colpisce in maniera diseguale i condannati quando la situazione patrimoniale degli stessi è fortemente sproporzionata.

Come detto, l’ammenda appartiene alla categoria giuridica delle contravvenzioni. Il legislatore del 1986, nell’indicare i criteri normativi per la scelta tra delitti e contravvenzioni, raccomanda di ascrivere alle seconde le fattispecie di carattere preventivo-cautelare e quelle concernenti la disciplina di attività sottoposte a un potere amministrativo.

 

Le “contravvenzioni” stradali

 

Nel linguaggio comune, multa e contravvenzione vengono spesso associate al comportamento tenuto in relazione alla circolazione stradale e ad illeciti commessi alla guida di un mezzo di trasporto. In particolare, nella terminologia corrente, vengono denominate comunemente (ma erroneamente dal punto di vista giuridico) contravvenzioni le infrazioni al “Codice della Strada” o ad altre varie norme che non rientrano nell’ambito della circolazione stradale. Frequente è anche l’uso della locuzione “elevare una contravvenzione” nel senso di contestare una di queste infrazioni da parte del competente pubblico ufficiale. In realtà, si tratta, quasi sempre, di un uso improprio della terminologia perché, nel vigente “Codice della Strada”, la maggior parte di tali infrazioni non sono contravvenzioni ma illeciti amministrativi sanzionati dalla pubblica amministrazione con una sanzione pecuniaria amministrativa (impropriamente definita “multa”, mentre, come si è detto sopra, il suddetto termine identifica strettamente la pena pecuniaria prevista per i delitti). Fanno eccezione, alcune fattispecie come le ipotesi più gravi di guida in stato di ebbrezza o di guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, classificate nel “Codice della Strada” come contravvenzioni in senso stretto il cui accertamento è demandato all’autorità giudiziaria mediante un procedimento penale.

 

di Walter Brighenti – DAS

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