Si può fotocopiare un libro? Sì, ma senza esagerare
Costituisce reato di riproduzione abusiva di opere fotocopiare completamente testi scientifici per motivi di lucro, senza corrispondere nulla agli eventi diritto.La riproduzione delle opere e il limite del 15%
La legge sul diritto d’autore consente la riproduzione di opere fino al 15% del totale, a condizione che venga corrisposto un importo forfettario agli aventi diritto. Tale limite si applica per tutelare i diritti degli autori, evitando la copia integrale delle opere senza compenso.
La sentenza della Cassazione: il caso della copisteria
La Cassazione, con la sentenza 2000/2020, ha respinto il ricorso di un copista che aveva riprodotto abusivamente opere scientifiche per fini di lucro. Il materiale illecito, trovato sia in forma cartacea che digitale, ha portato la Corte d’appello a confermare la condanna emessa in primo grado. L’imputato è stato condannato a 4 mesi di detenzione e a una multa di 1.800 euro, con una sanzione pecuniaria complessiva di 31.800 euro, oltre a pene accessorie, ma con sospensione delle condanne.
Il ricorso in Cassazione: difesa dell'imputato
L’imputato ha presentato ricorso in Cassazione, sostenendo che le opere riprodotte non riportavano il marchio SIAE e che il limite temporale di protezione del diritto d’autore (70 anni dalla morte dell’autore) era scaduto. Egli riteneva quindi che le opere fossero ormai di dominio pubblico e non soggette a tutela.
Motivi dell'inammissibilità del ricorso
La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso poiché la Guardia di Finanza, durante un controllo, aveva sequestrato 148 copie rilegate di testi scientifici riprodotti integralmente. Nel computer della copisteria sono stati inoltre trovati un file Excel con un elenco di titoli di opere scientifiche e file PDF di copie integrali dei testi.
Limite di riproduzione e l'onere della prova
Secondo la legge sul diritto d’autore (art. 68 della legge n. 633/1941), è consentita la riproduzione del 15% di un’opera solo per uso personale e con compenso per gli aventi diritto. La Cassazione ha inoltre chiarito che l’onere di dimostrare il superamento della protezione per scadenza temporale è a carico di chi intende usufruirne, al fine di provare la propria innocenza in caso di contestazione.