Torna al magazine 29/03/2022 Focus Legale

La parcella dell'architetto superbonus: voci e costi

Superbonus 110% e bonus facciate: un’occasione storica per la riqualificazione dei condomìni italiani, tra agevolazioni fiscali, sostenibilità e il ruolo centrale degli architetti.
sfondo casi risolti

Sono circa 1.200.000 gli edifici condominiali esistenti in Italia. Per essi, il binomio sostenibilità ed efficienza energetica è adesso possibile grazie alla procedura del superbonus 110% per la riqualificazione energetica del condominio. Man mano che trascorrono i mesi, sono sempre di più gli edifici condominiali coinvolti nella pratica del superbonus (110%) per accedere alle agevolazioni fiscali previste dalla legge.

Superbonus condomini (110%) e agevolazioni fiscali

Il “Decreto Rilancio” ha previsto un’aliquota di detrazione del 110% per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2023 per gli interventi sui condomini in ambito di sostenibilità ed efficienza energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti fotovoltaici ed installazione di infrastruttura per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici (riqualificazione energetica condominio). Ulteriori proroghe sono previste fino all’anno 2025 anche se l’aliquota della detrazione subirà progressivamente una riduzione percentuale.

Superbonus parcella architetto: come si calcola la parcella per superbonus?

Un aspetto importante è l’emissione della parcella. Infatti, quasi certamente, il “General Contractor” (ossia l’impresa edile cui è stato affidato il cantiere per l’esecuzione dell’opera da parte del condominio committente) farà affidamento, per la progettazione degli interventi di riqualificazione, ad un professionista architetto e ad un ingegnere. In questa fase, ci concentreremo sulla parcella dell’architetto: voci e costi.

La normativa di legge afferma che sono ammessi alla detrazione 110% gli oneri per le prestazioni professionali connesse alla realizzazione degli interventi per la redazione dell’attestato di prestazione energetica APE, nonché per l’asseverazione. È stato chiarito, dagli organi rappresentativi della categoria, che questa tipologia di lavori costituisce un’opera assimilata ad un intervento pubblico: si tratta, in sostanza, di “interventi privati con utilizzo di fondi pubblici”. È, quindi, ammesso, nel calcolo delle parcelle relative al bonus 110%, l’esplicito riferimento alla tabella del “decreto parametri” (decreto del Ministero della Giustizia contenente i riferimenti per la determinazione dei corrispettivi da porre a base delle gare di appalto di servizi di architettura e ingegneria). Si tratta del decreto ministeriale previsto dal nuovo Codice degli Appalti (decreto legislativo delegato 50/2016). Il preventivo dovrà essere suddiviso, come previsto dalla legge, nelle specifiche voci di prestazione, ciascuna comprensiva delle spese (voci e costi) e degli oneri fiscali. Al momento del conferimento dell’incarico, il professionista architetto e il committente devono sottoscrivere un accordo che assume il valore di un vero e proprio contratto. In questo documento, l’architetto deve indicare il grado di complessità dell’incarico, le informazioni utili sugli oneri (ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell’incarico) e gli estremi della polizza assicurativa con i relativi massimali. Nel preventivo della parcella, l’architetto dovrà stabilire orientativamente il valore dell’opera, indicare i compensi per le singole voci di prestazioni professionali, specificando per ciascuna di esse il relativo costo di massima, comprensivo di spese, oneri fiscali e oneri contributivi, e il costo totale. Soprattutto, con riguardo agli interventi superbonus 110%, è opportuno che tali documenti siano definiti in ogni particolare, prevenendo così eventuali contenziosi tra il General Contractor e il committente (Fonte: Consiglio Ordine Architetti Torino, passim).

Calcolo parcella architetto: nello specifico, il “bonus facciate”

Con l’introduzione della Legge n.124 del 4 agosto 2017, il professionista architetto è obbligato ad inviare al committente anche il preventivo.

Al momento del conferimento dell’incarico, il professionista architetto e il committente devono stipulare un accordo che assume il valore di un vero e proprio contratto. Nel caso in cui i lavori vengano iniziati in mancanza di un contratto, il professionista architetto è soggetto ad una valutazione disciplinare.

Il contratto e il preventivo devono essere definiti in ogni particolare, prevenendo così eventuali contenziosi tra il professionista e il committente.

Le norme deontologiche prevedono che l’architetto tuteli gli interessi del committente secondo scienza e diligenza ed in piena autonomia, tenendo conto del livello scientifico raggiunto dalla sua professione, così come generalmente riconosciuto.

L’architetto rappresenta, se espressamente autorizzato, il committente verso terzi (come autorità, imprenditori, fornitori e altri incaricati) nell’ambito di tutte le attività collegate all’adempimento del mandato.

Le parti stabiliscono che la misura del compenso sia quantificata in base ad oneri ipotizzabili, così come individuati al momento della sottoscrizione del contratto; ne consegue che la misura del compenso potrà comunque subire variazioni in base allo svolgimento delle attività per cause impreviste e imprevedibili e nel rispetto della normativa vigente; comunque, ogni altro aspetto connesso e collegato allo svolgimento delle prestazioni professionali deve essere riconducibile a specifiche norme di legge. I compensi calcolati nella parcella, a fronte delle prestazioni professionali rese, devono corrispondere alle prestazioni fornite. I compensi complessivi sono dovuti solo per le prestazioni fornite conformemente alle condizioni di contratto, tenendo conto di quanto previsto dall’art. 2233 del Codice Civile (compenso convenuto dalle parti, determinato secondo le tariffe o gli usi, o dall'associazione professionale a cui il professionista appartiene).

Vediamo, adesso, quali sono i vantaggi del “bonus facciate” realizzato attraverso l’intervento di un architetto professionista.

Bonus facciate: quali vantaggi

Come abbiamo già avuto modo di osservare in alcuni nostri precedenti approfondimenti, le agevolazioni fiscali previste dal “Decreto Rilancio” sono numerose e non si traducono tutte nella sola procedura 110%. Uno di queste, ad esempio, è il c.d. “bonus facciate”, che può essere affidato ad una impresa edile la quale, per interventi architettonici di particolare pregio, potrà a sua volta fare riferimento ad un architetto professionista.

L’agevolazione fiscale consiste in una detrazione fiscale d’imposta del 90% delle spese sostenute nel 2020 e nel 2021 e del 60% delle spese sostenute fino al 31 dicembre 2022, per interventi finalizzati al recupero o al restauro della facciata esterna degli edifici esistenti, di qualsiasi categoria catastale, compresi gli immobili condominiali.

Sono ammessi al beneficio esclusivamente gli interventi sulle strutture esterne della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi, compresi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna. Il bonus non spetta, invece, per gli interventi effettuati sulle facciate interne dell’edificio, se non visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico.

Possono beneficiare dell’agevolazione tutti i contribuenti, residenti e non residenti nel territorio dello stato, soggetti all’imposta Irpef o soggetti passivi imposta Ires, che possiedono a qualsiasi titolo l’immobile oggetto di intervento.

Le spese sostenute ed effettuate devono essere documentate tramite bonifico bancario o postale. Non sono previsti limiti massimi di spesa.

Ci sono tre modalità alternative per recuperare la spesa sostenuta (compresa la parcella dell’architetto):

1.la detrazione fiscale viene ripartita in 10 quote annuali di pari importo, da far valere nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui sono state sostenute le spese e nei nove periodi d’imposta successivi e spetta fino a concorrenza dell’imposta lorda;

2.un contributo di pari importo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto al fornitore che ha effettuato gli interventi (il cosiddetto “sconto in fattura”);

3.la cessione del credito ad un istituto finanziario (bancario o similare) corrispondente alla detrazione spettante;

 

Gli interventi ammessi al “bonus facciate” possono rientrare anche tra quelli di riqualificazione energetica riguardanti l’involucro dell’edificio o tra quelli di recupero del patrimonio edilizio.

 

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