Torna al magazine 07/02/2022 Focus Legale

La franchigia: le parole di DAS

Può essere “assoluta”, con detrazione fissa in ogni caso, oppure “relativa”, che opera solo se il danno è inferiore alla soglia stabilita.
sfondo casi risolti

Ritorniamo sul tema de “Le parole di DAS” per spiegare, oggi, il significato di un termine giuridico che appartiene, però, anche al glossario assicurativo e che, talvolta, è causa di equivoci con il cliente assicurato. Il vocabolo in questione è la parola: franchigia.

 

Cosa significa franchigia?

La locuzione “franchigia” ha un’etimologia molto antica, risale alla lingua francese, e, nel diritto comune medioevale, indicava il privilegio, concesso dal sovrano o dal principe, agli stati e ai cittadini, consistente nel riconoscimento di autonomie di varia natura (Fonte: Treccani).

La franchigia nasce, dunque, come una forma di “autonomia”. Trasferito il concetto all’ambito assicurativo, essa rappresenta un’esclusione dal risarcimento di un’aliquota di rischi e, quindi, una sorta di “autonomia” che la compagnia di assicurazione si ritaglia nel delimitare l’ambito di operatività delle proprie coperture assicurative.

 

Come opera concretamente la franchigia?

Con la clausola di franchigia, resta a carico del contraente una parte del costo del sinistro liquidato dall’impresa. È importante leggere con attenzione le clausole di franchigia, che devono essere indicate dall’assicuratore nella nota informativa precontrattuale.

Vediamo, adesso, concretamente, come opera la franchigia. A fronte del pagamento di un premio (in genere, più contenuto), il contraente si impegna a farsi carico di una parte del costo del sinistro. Nelle assicurazioni di responsabilità civile, ad esempio nel settore automobilistico, la franchigia comporta che l’assicurato si obblighi a sostenere una parte del costo del risarcimento pagato dall’impresa al terzo danneggiato.

La franchigia è un importo fissato in valore assoluto in relazione ad ogni sinistro o ad ogni periodo di assicurazione e può essere di due tipi: “fissa o assoluta” oppure “semplice o relativa”.

Proviamo ora a spiegare questa differenza con degli esempi pratici (Fonte: Ivass, GLOSSARIO, Allegato al Bollettino Statistico, “L’attività assicurativa nel comparto property e nel ramo R.C. generale (2013-2018)”, anno VII - n. 3, marzo 2020, passim). Supponiamo che la franchigia sia stata fissata nel contratto di assicurazione per l’importo pari a 100 Euro e che, in concreto, a seguito di un incidente stradale in cui si siano verificati dei danni materiali alla controparte, la compagnia debba liquidare una somma pari a 150 Euro a titolo di risarcimento.

-Franchigia c.d. “fissa o assoluta” di importo pari a 100 Euro: comporta che, in caso di assicurazione RC, la compagnia non rimborserà il risarcimento pagato dall’assicurato al terzo danneggiato quando questo sia di importo inferiore a 100 Euro. A fronte, invece, di un risarcimento di maggior importo, supponiamo di 150 Euro, la compagnia rimborserà all’assicurato esclusivamente l’importo eccedente, ossia 50 Euro.

-Franchigia c.d. “semplice o relativa” di importo pari a 100 Euro: comporta che, in caso di assicurazione RC, la compagnia non rimborserà il risarcimento di importo inferiore a 100 Euro pagato dall’assicurato al terzo danneggiato ma, a fronte di un risarcimento di maggior importo, ad esempio di 150 Euro, rimborserà totalmente e senza alcuna detrazione l’intera somma di 150 Euro.

Riassumendo, in campo assicurativo, per franchigia si intende quella parte di danno che resta a carico dell'assicurato. È predeterminata dalla compagnia assicurativa e può ammontare ad un importo fisso o in una percentuale sulla somma assicurata.

 

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