Cos'è una comunità energetica
L’Unione Europea è da tempo impegnata nella promozione e nello sviluppo delle energie rinnovabili. Il cambiamento climatico, e le scadenze programmate anche dal Next Generation EU, impongono un nuovo approccio al consumo e all’approvvigionamento delle fonti energetiche con metodi e sistemi che favoriscano la produzione e l’uso collettivo e condiviso delle stesse.
L’associazionismo e il Terzo Settore
In sintonia con queste premesse e per raggiungere tali scopi, l’associazionismo collettivo e spontaneo diviene un nuovo modello di organizzazione sociale destinato a generare importanti impatti, non solo economici, sulla cittadinanza.
In particolare, le comunità energetiche rinnovabili sono caratterizzate da gruppi di persone, famiglie, aziende o enti pubblici che si associano per produrre, condividere e consumare energia rinnovabile in modo collettivo.
Gli obiettivi e l’importanza di una tutela assicurativa
L’obiettivo è quello di creare un sistema di consumo energetico più sostenibile, autonomo e vantaggioso dal punto di vista economico e ambientale.
I membri di una comunità energetica sono, allo stesso tempo, produttori e consumatori di energia, che promuovono l’obiettivo di ridurre la dipendenza dalle fonti di approvvigionamento tradizionali e favorire l’uso di energia pulita.
Per questi motivi, è sempre più importante un supporto legale e una tutela anche assicurativa che difendano gli interessi legittimi dei soggetti coinvolti.
La normativa di riferimento
La normativa di riferimento per le CER (Comunità Energetiche Rinnovabili) include la Direttiva UE 2018/2001 e la Direttiva UE 2019/944, recepite in Italia dal Decreto Lgs. 199/2021 e dal Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica n. 414 del 2023 (il c.d. “Decreto CER”).
Come si costituisce una CER
In primis, è necessario individuare le aree territoriali in cui realizzare gli impianti alimentati da fonti rinnovabili e gli utenti con cui associarsi e condividere l’energia elettrica.
È poi indispensabile costituire legalmente la CER, sotto forma di associazione, ente del terzo settore, cooperativa, cooperativa benefit, consorzio, organizzazione senza scopo di lucro, ossia dotare la CER di una propria personalità giuridica attraverso una qualsiasi forma che ne garantisca la conformità con i principali obiettivi costitutivi. Ogni CER è, pertanto, caratterizzata da un atto costitutivo e da uno statuto.
Tipologie di CER
Esistono diversi tipi di comunità energetiche:
· CER (“Comunità Energetiche Rinnovabili”): gruppi che si dedicano esclusivamente alla produzione e allo scambio di energia da fonti rinnovabili come il fotovoltaico o l’eolico;
· AUC (“Autoconsumatore di energia collettiva”): soggetti che condividono l’energia prodotta e consumata in modo congiunto, spesso a livello condominiale o di vicinato;
· Gruppi di autoconsumo: configurazioni meno formalizzate dove i membri condividono l’energia prodotta, ma con vincoli e modalità differenti.
Come si può far parte di una CER
Una CER è una comunità che aggrega produttori di fonti rinnovabili e consumatori di energia. È, quindi, possibile partecipare alla CER in qualità di:
· produttore di energia rinnovabile, ovvero un soggetto che realizza un impianto fotovoltaico;
· autoconsumatore di energia rinnovabile, ovvero un soggetto che possiede un impianto di produzione da fonte rinnovabile e che produce energia per soddisfare i propri consumi e decide di condividere l’energia in eccesso con il resto della comunità;
· consumatore di energia elettrica, soggetto che non possiede alcun impianto di produzione di energia, ma che ha una propria utenza elettrica e i cui consumi possono essere in parte coperti dall’energia elettrica rinnovabile prodotta dagli altri membri della comunità. Rientrano in tale casistica anche i clienti cosiddetti “vulnerabili” e le famiglie a basso reddito.
Incentivi statali previsti per la CER
Sono previste due forme di incentivo economico per promuovere lo sviluppo nazionale delle CER:
1. una tariffa incentivata sull’energia prodotta e autoconsumata virtualmente dai membri della CER. Tale tariffa è riconosciuta per un periodo di 20 anni dalla data di entrata in funzione di ciascun impianto. La tariffa è compresa all’interno di un range di megawattora in funzione della potenza dell’impianto e del valore di mercato dell’energia;
2. un contributo a fondo perduto fino a una determinata percentuale dei costi sostenuti, finanziato dal PNRR e rivolto alle comunità i cui impianti sono realizzati nei centri abitati di piccole dimensioni (meno di cinquemila abitanti).
Chi può far parte di una CER
È possibile aderire gratuitamente a una Comunità Energetica Rinnovabile e ottenere benefici economici grazie all’energia prodotta e immessa in rete dall’impianto di altri, senza averne uno di proprietà. Possono farvi parte:
· un privato cittadino;
· una PMI (piccola o media impresa);
· una pubblica amministrazione o ente pubblico territoriale;
oppure, se si tratta di un’impresa industriale di produzione, quest’ultima può condividere con la Comunità Energetica l’energia prodotta dal proprio impianto industriale.
Che cosa si può fare per creare una CER
Inoltre, chi ha la disponibilità di una casa con un tetto sufficientemente ampio, un lastricato solare o una grande superficie terriera da affittare o da vendere, può mettere a disposizione tali spazi per realizzare la costruzione di un impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili da destinare a una nuova Comunità Energetica.
Come può intervenire a sostegno DAS TUTELA ASSOCIAZIONE
In tali e altri casi, la polizza di tutela legale è il prodotto ideato da DAS per tutelare il mondo associazionistico. Il comparto associazionistico è una realtà molto attiva e presente nel tessuto del nostro Paese. DAS ha pensato a questo settore e ha creato un prodotto che tutela il settore, dando la possibilità di scegliere se assicurare tutti gli aderenti o soltanto i dirigenti di una determinata associazione.
Questo articolo trae spunto da un argomento reale, ma ogni riferimento a fatti e persone è puramente casuale. I contenuti normativi e sostanziali hanno finalità meramente informativa, divulgativa o promozionale e in nessuna
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Fonte: www.gse.it; www.enel.it

