Come funziona lo sconto in fattura per il bonus 110%? alcuni punti chiave
Negli ultimi anni, il Superbonus ha rappresentato uno degli strumenti più discussi e utilizzati per rilanciare il settore edilizio.
Che cosa succede quando il committente del superbonus 110% è il condominio?
Da qualche anno a questa parte, i “bonus” hanno rappresentato uno strumento adottato dal governo per dare impulso all’economia: incentivare migliorie soprattutto in campo edilizio con la promessa di uno “sconto fiscale” sui lavori eseguiti. Tale politica è stata confermata con la crisi pandemica perché essa rappresentava lo strumento più immediato per rilanciare il settore immobiliare privato. Infatti, il comparto degli appalti pubblici avrebbe richiesto tempi molto più lunghi per promuovere la ripresa economica a causa delle evidenti complicazioni burocratiche connesse ai bandi di gara.
Nei progetti del legislatore, lo schema iniziale doveva essere così intuitivo da risultare semplice: il cappotto termico o la nuova caldaia come lavoro “trainante” per giustificare una serie di lavori “trainati” da eseguire a prezzi scontati o con detrazioni fiscali convenienti. Dalle finestre nuove ai pannelli fotovoltaici, alle colonnine di ricarica per le auto elettriche: il tutto portando in detrazione nella dichiarazione dei redditi le spese sostenute o, addirittura, cedendo il credito ovvero optando per lo sconto in fattura.
La materia si è complicata nel corso dei mesi con una sequenza di decreti legge e decreti legislativi che hanno inserito correttivi, prorogato scadenze, introdotto nuove responsabilità ed ampliato il ventaglio dei soggetti coinvolti nel processo decisionale. Il rischio di truffe erariali e la necessità di rifinanziare gli stanziamenti di bilancio previsti per tali manovre hanno indotto il governo ad apportare modifiche per la tenuta del quadro normativo complessivo.
Sconto in fattura e rischi per il committente
Normativa in vigore. I soggetti che hanno diritto alle detrazioni per gli interventi di ristrutturazione edilizia, recupero o restauro della facciata degli edifici, riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti solari fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici, anche nella misura del 110% (Superbonus), comunicano all’Agenzia delle Entrate l’opzione per la cessione del corrispondente credito a soggetti terzi oppure per il contributo sotto forma di detrazione fiscale ripartita in più anni.
In luogo della detrazione al 110%, il committente può optare per uno sconto in fattura di pari importo (quindi al 100%) applicato direttamente dal fornitore e corrispondente al massimo all’importo da pagare.
Il fornitore, a sua volta, può imputare lo sconto in fattura applicato al committente a credito d’imposta oppure cederlo ad altri intermediari finanziari o istituti di credito. In particolare, il fornitore, nel caso in cui operi la procedura Superbonus 110%, avrà a disposizione anche quel 10% in più che non ha riconosciuto come sconto in fattura. Ad esempio, per una spesa di importo pari a 10.000 Euro, che il fornitore ha scontato totalmente, il fornitore ottiene un credito d’imposta di 11.000 Euro.
Committente condominio: responsabilità dell'amministratore
Cosa accade quando il committente è un condominio? Quali sono le competenze e le responsabilità dell’amministratore condominiale?
Compenso amministratore bonus 110%. L’attività svolta dall'amministratore di condomino per l’espletamento di tutti gli adempimenti amministrativi relativi alla pratica del Superbonus 110% rientra tra gli obblighi ordinari connessi all’esecuzione del suo mandato e la remunerazione fa parte delle spese generali di condominio.
Come ha confermato l’Agenzia delle Entrate, il compenso dovuto all'amministratore di condominio per l’avvio delle pratiche connesse al Superbonus 110% non può essere considerata una spesa detraibile e, quindi, non è ammesso né lo sconto in fattura, né la cessione del credito.
Sconto in fattura e rischi per il committente. L’Agenzia delle Entrate, per applicare il Superbonus 110%, fa riferimento al contratto d’appalto sottoscritto tra il committente (il contribuente che incarica il lavoro) e l’impresa edile (General Contractor).
Nel caso in cui l’impresa edile dovesse fallire, o il progetto asseverato non fosse rispettato, l’Agenzia delle Entrate avrebbe il potere di rivalersi sul committente per le somme non spettanti. In altri termini: se il contribuente committente e l’impresa edile si sono accordati sullo sconto in fattura, il committente sarà tenuto a saldare le spese per intero poiché l’impresa fallita non sarà più in grado di far fronte agli impegni economici derivanti dallo sconto in fattura.
Con gli ultimi decreti varati dall’esecutivo (“anticorruzione”), l’Agenzia delle Entrate ha moltiplicato i controlli sulle modalità di pagamento alternative alla detrazione fiscale, in particolare sulla cessione del credito e sullo sconto in fattura.
Per evitare di commettere qualche irregolarità e andare incontro a delle sanzioni, il contribuente committente può controllare il preventivo sulla base del progetto presentato (visto di conformità) e della stima dei costi prospettata dal professionista abilitato all’asseverazione. Se i costi rientrano nei parametri normativi, non ci sarà problema a proseguire con la pratica del Superbonus 110%.
Può succedere, però, che ci sia uno scostamento rispetto alle tabelle fissata dalla legge, ossia che il costo finale sia superiore a quello riconducibile al 110%.
Che cosa deve fare l’amministratore condominiale? Nell’ipotesi appena prospettata, è opportuno che l’amministratore condominiale contatti l’impresa o il General Contractor (l’appaltatore generale) per rivedere il preventivo e l’eventuale saldo finale da pagare, nel caso in cui gli stati di avanzamento lavori fossero già stati eseguiti in modo corretto. Eventuali correttivi di spesa, che saranno apportati al contratto d’appalto, dovranno essere approvati di nuovo dall’assemblea del condominio per evitare responsabilità in capo all’amministratore condominiale.
Tali irregolarità potrebbero anche costituire reato. Per esempio, la truffa ai danni dell’erario qualora emergesse la complicità del contribuente committente nell’accettare un preventivo superiore al reale costo dei lavori.
Responsabile lavori per ecobonus 110%
Superbonus 110%: l’amministratore del condominio come responsabile dei lavori. La situazione è più complessa nell’ambito dei lavori riguardanti un condominio che per sua natura presenta più proprietari. Se l’immobile oggetto dei lavori fosse di un unico proprietario, come nel caso di una villetta, non ci sarebbero particolari criticità nell’individuare il committente dei lavori. Se si tratta di un condominio senza amministratore, il committente dei lavori sono tutti i condòmini proprietari con lo stesso livello di responsabilità. Se, invece, si tratta di un condominio con amministratore, le cose sono meno semplici. Il soggetto giuridico per conto del quale l’intera opera viene realizzata è il condominio, inteso come l’insieme di tutti i condòmini, i quali hanno votato a favore dell’esecuzione dei lavori. Tuttavia, è compito dell’amministratore dare seguito alla delibera assembleare, diventando così il responsabile lavori per ecobonus 110%.
Giova, a tal riguardo, ricordare la giurisprudenza in materia: “L’amministratore che stipuli un contratto di affidamento in appalto di lavori da eseguirsi nell’interesse del condominio è tenuto, quale committente, all’osservanza degli obblighi di verifica dell’idoneità tecnico professionale dell’impresa appaltatrice, essendo egli titolare di un obbligo di garanzia quanto alla conservazione e manutenzione delle parti comuni dell’edificio condominiale ai sensi dell’art. 1130 Codice Civile”.
Alla luce di questa disamina, risulta chiaro che, nella maggior parte dei casi, è l’amministratore di condominio il committente responsabile dei lavori.
Vi è, quindi, la possibilità per l’amministratore di condominio di assumere l’incarico di responsabile dei lavori. Egli può, quindi, rivestire tale veste e vedersi riconosciuto un compenso per questa attività purché, ovviamente, sia un professionista con adeguate competenze ed in grado di poter emettere una regolare fattura per l’attività svolta.